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Decreto — n. 16026/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to request accelerated decision within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 16026/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request an accelerated decision within the required forty-day period. Although the appellant filed a proposal for an accelerated ruling, no formal request for the decision on the appeal was made during the statutory window. Consequently, the court applied the statutory rule that such inaction constitutes a waiver, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request the decision on an appeal within the statutory period following the communication of an accelerated proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
accelerated decision procedure statutory time limits waiver by inaction extinction of proceedings costs allocation civil procedure code appeal dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito
Art. 391 del codice di rito
380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art.
d.m. n° 55 del 2014
391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 68.648,29) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m.
d.m. n° 147 del 2022
n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale.
art. 380-bis cod. proc.civ

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Testo completo

rmafactoring s.p.a. - (C.F.07960110158), con sede in Milano, viale Scarampo 15, in personadel Procuratore dott. Andrea Benettin, in forza dei poteri conferiticon scrittura privata autenticata da Notaio Giuseppe Antonio Mi-chele Trimarchi il 20 febbraio 2024, Rep. 29336, accolta 13060,rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso,dall’avv. Michele Del Bene (C.F.: DLB MHL 76S24 F912G - pec:m.delbene@avvocatinocera-pec.it) con studio in Nocera Inferiore(SA) alla Piazza G. Amendola n. 12.RicorrentecontroComune di Montecatini Terme, codice fiscale 00181660473, consede in Montecatini Terme (PT) Viale Verdi 46 in persona del Sin-daco pro tempore, Avv.

Claudio Del Rosso, autorizzato a contrad-dire mediante proposizione di controricorso nel presente giudiziogiusta delibera G.M. 144/2025, rappresentato e difeso per procuraspeciale alle liti in calce al controricorso dall’Avv. Rossana Parlanti(C.F. PRL RSN 61S58 G636B avvrossanaparlanti@puntopec.it)Numero registro generale 10389/2025Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 16026/2026Data pubblicazione 25/05/2026iscritta all’Ordine degli Avvocati di Pistoia ed elettivamente domici-liato presso il domicilio digitale del proprio difensore pec: avvros-sanaparlanti@puntopec.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n° 1783 depo-sitata il 25 ottobre 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 68.648,29) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alNumero registro generale 10389/2025Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 16026/2026Data pubblicazione 25/05/2026rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri-buto previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 22 maggio 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti