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Ordinanza — n. 15975/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling for lack of explicit arbitration clause reference in construction contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15975/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision declaring the ordinary court incompetent due to an arbitration clause. The appellant argued the clause was invalid because the contract merely referred to a separate document without explicitly citing the arbitration provision. The court held that such a generic reference fails to meet the strict requirement of 'relatio perfecta' for valid arbitration agreements, necessitating an explicit and specific citation.

Regesto Legislator

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Art. 38 of the Special Tender Document; Art. 12 of the Construction Contract: An arbitration clause is only valid if the contract explicitly and specifically references the clause itself, rather than making a generic reference to a separate document containing it.

Parole chiave

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arbitration clause validity relatio perfecta requirement construction contract dispute jurisdictional competence special tender document arbitration agreement form contractual reference standard

Disposizioni normative citate

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Art. 38 of the Special Tender Document
civ.Deduce che ha errato la Corte di Lecce ad opinare per la valida ed efficaceoperatività della clausola compromissoria di cui all'art. 38 del capitolato specialed'appalto (cfr.
Art. 12 of the Construction Contract
4).Evidenziava invero che l'art. 12 del contratto d'appalto conteneva rinvio “pertutto quanto non previsto nel presente contratto al capitolato speciale d'appalto”(cfr.
art. 115 cod. proc. civ
la nullità della sentenza impugnata per violazione, falsa edNumero registro generale 2919/2020Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 15975/2026Data pubblicazione 24/05/2026erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.
art. 1341 cod. civ
8).Deduce infine che in ipotesi di capitolati non normativi l'omessa duplice sot-toscrizione ex art. 1341 cod. civ.
art. 291 cod. proc. civ
La nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanabile in forza dellarinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria inizia-tiva, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cod.
art. 808 cod. proc. civ
2 della Convenzione di NewYork del 10 giugno 1958 e dell'art. 808 cod. proc. civ., nel cd.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 31.10.2018, n. 27764
Cass. 4.1.2017, n. 81
(ord.) 31.10.2018, n.27764; Cass. 4.1.2017, n. 81).Del resto, seppur in tema di “arbitrato estero” le Sezioni Unite di questa Cortehanno puntualizzato non solo che, ai sensi dell'art.
Cass. sez. un. (ord.) 6.6.2024, n. 15861
Cass. sez. un. (ord.) 6.6.2024, n. 15861).15.

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Testo completo

Ostuni, alla via Prof. E. Continelli, n. 33,presso lo studio dell'avvocato Nicolangelo Zurlo e dell'avvocato Gaetano Zurloche hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. e che disgiuntamente e congiunta-mente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al ricorso.RICORRENTEcontroCOMUNE di OSTUNI - c.f./p.i.v.a. 8100090746 - in persona del sindaco pro tem-pore.INTIMATOavverso la sentenza n. 1170/2019 della Corte d'Appello di Lecce.Numero registro generale 2919/2020Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 15975/2026Data pubblicazione 24/05/2026Udita la relazione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 del consiglieredott.

Luigi Abete;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottor Alberto Cardino, che ha chiesto accogliersi il ricorso.RILEVATO CHE1. Con atto notificato in data 5.11.2007 la “Cosedil” s.r.l. citava il Comune diOstuni a comparire dinanzi al Tribunale di Brindisi.Esponeva che a seguito di apposita gara il Comune convenuto con contrattostipulato in data 30.6.1998 le aveva affidato in appalto per il corrispettivo di lire317.841.301 l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della villa comunale (cfr.ricorso, pag. 2).Esponeva altresì che in dipendenza dell'anomalo andamento dei lavori avevaprovveduto ad iscrivere in contabilità tre riserve per maggiori compensi correlatiai pregiudizi subiti, riserve di cui, nondimeno, invano aveva domandato il paga-mento all'ente committente (cfr. ricorso, pag. 2).Chiedeva che l'ente territoriale appaltante fosse condannato a corrisponderlel'importo, pari ad euro 102.733,35, delle riserve oltre interessi e rivalutazione(cfr. ricorso, pag. 2).2.

Si costituiva il Comune di Ostuni.Eccepiva pregiudizialmente il difetto di competenza dell'adito giudice in virtùdella clausola compromissoria prevista all'art. 38 del capitolato speciale d'ap-palto.Numero registro generale 2919/2020Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 15975/2026Data pubblicazione 24/05/2026Instava nel merito per il rigetto dell'avversa domanda e in riconvenzionaleper la condanna dell'attrice al pagamento della penale per il ritardo nella con-clusione dei lavori.3. Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, con sentenza n. 1172/2016 il Tribu-nale, disattesa l'eccezione pregiudiziale, accoglieva nei limiti dell'importo di euro14.765,87 la domanda principale, accoglieva nei limiti dell'importo di euro18.195,78 la domanda riconvenzionale e, operata la compensazione delle oppo-ste pretese, condannava l'attrice a pagare al convenuto il residuo importo dieuro 3.429,91.4.

La “Cosedil” s.r.l. proponeva appello.Resisteva il Comune di Ostuni; esperiva appello incidentale avverso il rigettodell'eccezione pregiudiziale di incompetenza.5. Con sentenza n. 1170/2019 la Corte d'appello di Lecce, in accoglimentodell'appello incidentale ed in riforma della gravata sentenza, dichiarava l'incom-petenza del Giudice ordinario in ragione della clausola compromissoria di cuiall'art. 38 del capitolato speciale d'appalto.Evidenziava la Corte di Lecce che per gli appalti siglati – come nella specie –da enti pubblici diversi dallo Stato le clausole del capitolato generale di cui ald.P.R. n. 1063/1962 e, dunque, pur la clausola compromissoria hanno valenzadi clausole negoziali, “se e nei limiti in cui siano richiamate dalle parti per rego-lare il singolo rapporto contrattuale”; ed ulteriormente che la volontà di recepireil capitolato deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca (cfr. sentenzad'appello, pag. 4).Numero registro generale 2919/2020Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 15975/2026Data pubblicazione 24/05/2026Evidenziava poi che la clausola compromissoria di cui all'art. 38 del capitolatospeciale era senz'altro valida ed efficace, in quanto le parti avevano manifestatoin maniera esplicita ed univoca la volontà di recepire il contenuto dell'interocapitolato (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).Evidenziava invero che l'art. 12 del contratto d'appalto conteneva rinvio “pertutto quanto non previsto nel presente contratto al capitolato speciale d'appalto”(cfr. sentenza d'appello, pag. 4).Evidenziava, perciò, che la fonte della competenza arbitrale era da individuarenon nella legge, bensì nella convenzione compromissoria concretamente inter-corsa tra le parti (cfr. sentenza d'appello, pag. 5).Evidenziava infine che la declaratoria di incompetenza del G.O. comportaval'assorbimento di tutte le ulteriori questioni poste e dall'appello principale edall'appello incidentale (cfr. sentenza d'appello, pag. 5).6.

Avverso tale sentenza la “Cosedil” s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione;ne ha chiesto sulla scorta di un unico articolato motivo la cassazione con ogniconseguente statuizione.7. Con ordinanza interlocutoria in data 25.6/10.8.2025 si è disposta la rinno-vazione della notifica del ricorso per cassazione al Comune di Ostuni.8. Il Comune di Ostuni non ha svolto difese.9. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.CONSIDERATO CHE10. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per violazione, falsa edNumero registro generale 2919/2020Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 15975/2026Data pubblicazione 24/05/2026erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e degli artt.1341, 1342 e 1421 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Lecce ad opinare per la valida ed efficaceoperatività della clausola compromissoria di cui all'art. 38 del capitolato specialed'appalto (cfr. ricorso, pag. 5).Deduce che l'art. 12 del contratto d'appalto “si limita ad effettuare un gene-rico rinvio al Capitolato Speciale di Appalto” (così ricorso, pag. 6).Deduce dunque che il contenuto dell'art. 38 del C.S.A. non è puntualmenterichiamato dall'art. 12 del contratto d'appalto, sicché si è al cospetto di un rinvio“per relationem imperfectam” (cfr. ricorso, pagg. 6 - 7).Deduce d'altra parte che non ha provveduto a sottoscrivere, su tutte le pa-gine, il capitolato speciale d'appalto (cfr. ricorso, pag. 7).Deduce inoltre che non può opinarsi per l'origine pattizia della clausola arbi-trale, in quanto il capitolato speciale d'appalto è stato integralmente predispostodai tecnici del Comune (cfr. ricorso, pag. 8).Deduce infine che in ipotesi di capitolati non normativi l'omessa duplice sot-toscrizione ex art. 1341 cod. civ. determina l'invalidità della clausola inserita nelcapitolato (cfr. ricorso, pag. 10).11.

La nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanabile in forza dellarinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria inizia-tiva, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cod. proc. civ., sia quandoagisca - siccome nella specie - in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rin-novazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare(cfr. Cass. sez. lav. 18.1.2016, n. 710).Numero registro generale 2919/2020Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 15975/2026Data pubblicazione 24/05/2026Nella specie la ricorrente, in ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanzainterlocutoria dei 25.6/10.8.2025, ha fatto luogo alla rinnovazione della notificadel ricorso per cassazione al Comune di Ostuni a mezzo p.e.c. in data 14.8.2025.12.

L'unico motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.13. Va debitamente premesso che il capitolato generale di appalto del 1962ha valore normativo e vincolante (e si applica quindi direttamente e indipenden-temente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti nel contratto) esclusivamenteper gli appalti stipulati dallo Stato nonché dagli altri enti pubblici tenuti “ex lege”ad adottarlo; ne consegue la necessità di operare una distinzione tra gli appaltidello Stato (ovvero degli enti pubblici tenuti per legge all'osservanza dei capito-lati generali per le opere statali) e gli altri appalti pubblici, giacché, in tale ipo-tesi, il richiamo operato dalle parti alle norme del capitolato assume la stessanatura e portata negoziale dell'atto giuridico in cui è contenuto, perdendo qual-siasi collegamento con la fonte normativa richiamata e conferendo al capitolatogenerale un valore negoziale tale da renderlo insensibile alle modifiche norma-tive intervenute successivamente alla stipulazione (cfr.

Cass. (ord.) 13.3.2023,n. 7245).14. Su tale scorta si puntualizza quanto segue.Per un verso, l'affermazione della Corte salentina, per cui il capitolato gene-rale di appalto del 1962 non avesse per il Comune di Ostuni “valore normativoe vincolante” (cfr. sentenza d'appello, pag. 4), non è stata oggetto di censura,sicché la medesima affermazione è coperta da “giudicato”.Per altro verso, nei contratti d'appalto stipulati a seguito di gara indetta daun ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie deveNumero registro generale 2919/2020Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 15975/2026Data pubblicazione 24/05/2026essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un ge-nerico rinvio ad altro documento che eventualmente contenga la clausola com-promissoria, poiché soltanto il richiamo espresso e specifico di detta clausola,con i caratteri della “relatio perfecta”, assicura la piena consapevolezza delleparti in ordine alla deroga alla giurisdizione (cfr.

Cass. (ord.) 31.10.2018, n.27764; Cass. 4.1.2017, n. 81).Del resto, seppur in tema di “arbitrato estero” le Sezioni Unite di questa Cortehanno puntualizzato non solo che, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di NewYork del 10 giugno 1958 e dell'art. 808 cod. proc. civ., nel cd. arbitrato esteropuò deferirsi agli arbitri stranieri, in via preventiva ed eventuale, la decisione dicause non ancora insorte tramite una clausola compromissoria, redatta in formascritta “ad substantiam”, che identifichi con esattezza le future controversieaventi origine dal contratto principale; ma hanno soggiunto che, per le clausolecompromissorie “per relationem” - e, cioè, previste in un diverso negozio o do-cumento a cui il contratto faccia riferimento - il predetto requisito di forma èsoddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espressoe specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e, cioè,rechi un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola,poiché solo quello espresso assicura la piena consapevolezza delle parti sulladeroga alla giurisdizione (cfr.

Cass. sez. un. (ord.) 6.6.2024, n. 15861).15. In tal guisa non può che reputarsi – in piena adesione ai rilievi formulatidal P.M. – che la previsione dell'art. 12 del contratto d'appalto – “per tuttoquanto non previsto nel presente contratto si rinvia al capitolato speciale d'ap-palto” - alla stregua del suo letterale tenore e della proiezione che ne rappre-Numero registro generale 2919/2020Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 15975/2026Data pubblicazione 24/05/2026senta il riflesso, non importa un richiamo nei termini di una “relatio perfecta”alla clausola compromissoria prefigurata all'art. 38 dello stesso capitolato spe-ciale d'appalto.16.

Ovviamente, nei soprascritti rilievi restano assorbiti gli ulteriori profili didoglianza – prima riferiti e parimenti volti a dar conto dell'invalidità/inefficaciadella clausola compromissoria ‒ veicolati dall'esperito mezzo di impugnazione.17. In accoglimento del motivo di ricorso la sentenza n. 1170/2019 dellaCorte d'Appello di Lecce va cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello, indiversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del pre-sente giudizio di legittimità.18. Non sussistono i presupposti processuali perché la ricorrente sia tenutaa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il motivo di ricorso, cassa in relazione al medesimo motivo la sen-tenza n. 1170/2019 della Corte d'appello di Lecce e rinvia alla stessa Corte d'ap-pello, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 29 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino