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Ordinanza — n. 15974/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal by the temporary enterprise group's lead representative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15974/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently extinguished the proceedings due to a formal withdrawal. The appellant, acting as the lead representative of a temporary enterprise group, submitted a renunciation under Article 390 of the Civil Procedure Code. The court ruled that no further judicial intervention was necessary given the voluntary abandonment of the case.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of the appeal by the party or their authorized representative extinguishes the proceedings without the need for further judicial determination.

Parole chiave

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withdrawal of appeal temporary enterprise group lead representative extinction of proceedings Civil Procedure Code authorized renunciation no further judgment contributo di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
di Luca Benaglia C.” s.n.c., quale mandatariacapogruppo del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito con la“ITES” s.r.l., ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 17.12.2025al ricorso iscritto al n.
Art. 391 cod. proc. civ.
ha in pari dataritualmente aderito ed accettato la dichiarazione di rinuncia;ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità (art. 391, 4° co., cod.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.;visti gli artt.
Art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115/2002
115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.;visti gli artt.
art. 390 cod. proc. civ
di Luca Benaglia C.” s.n.c., quale mandatariacapogruppo del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito con la“ITES” s.r.l., ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

irtù di procuraspeciale allegata in calce al ricorso dall’avvocato Stefano Calzolari edall’avvocato Gregorio Troilo; elettivamente domiciliata in Roma, alla via CarloPoma, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Gregorio Troilo; gli avvocati hannoindicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.RICORRENTEcontroDE SANCTIS COSTRUZIONI s.p.a. – c.f. 00507450641 / p.i.v.a. 03325020638- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla via G. Nicotera, n. 31, presso lo studio dell’avvocato FrancescoAstone che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Elisabetta Cecconi laNumero registro generale 2175/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 15974/2026Data pubblicazione 24/05/2026rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato alcontroricorso; gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 2055 dei 18.6/6.8.2020 della Corte d’Appello di Milano,udita la relazione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 del consiglieredottor Luigi Abete,preso atto che la “A.L.S.E.A. di Luca Benaglia C.” s.n.c., quale mandatariacapogruppo del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito con la“ITES” s.r.l., ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 17.12.2025al ricorso iscritto al n. 2175 – 2021 R.G.;preso atto che la controricorrente “De Sanctis Costruzioni” s.p.a. ha in pari dataritualmente aderito ed accettato la dichiarazione di rinuncia;ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità (art. 391, 4° co., cod. proc. civ.);dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.;visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;

P.Q.Mla Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimitàintrodotto con il ricorso proposto dalla “A.L.S.E.A. di Luca Benaglia C.” s.n.c.,quale mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d’Impresecostituito con la “ITES” s.r.l., ed iscritto al n. 2175 - 2021 R.G.Numero registro generale 2175/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 15974/2026Data pubblicazione 24/05/2026Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026Il presidenteGuido Mercolino