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Ordinanza — n. 15919/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15919/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by ANAS SPA inadmissible, ordering the payment of litigation costs. The Province of Vicenza argued that road deterioration was due to design flaws and claimed the claim was time-barred, while ANAS failed to provide a specific legal critique of the lower court's reasoning. The court ruled that without a detailed argument challenging the ratio decidendi of the appealed judgment, the appeal grounds are legally insufficient and thus inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not contain a specific and adequate legal criticism of the reasoning of the decision under appeal.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack legal criticism ratio decidendi procedural defect Cassation appeal responsabilità del responsabile di progetto risanamento stradale responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
art. 1669 c.c
art. 1218 c.c
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c.La ricorrente contesta l'affermazione – svolta dalla Corte di merito– della sussistenza di una responsabilità da inadempimento ex art.1218 c.c., argomentando che, nella specie, tra la ricorrente stessa e laSez.
art. 2697 c.c
art. 348-ter c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 5/08/2020
Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

sa dall'Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –controPROVINCIA DI VICENZA, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Cappella unita-mente agli avvocati Ilaria Bolzon, Paolo Balzani, Federica Castegnaro– controricorrente –nonché controROMANA SCAVI SRL e FALLIMENTO IMPRESA GELFI COSTRU-ZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE– intimati –Numero registro generale 30703/2021Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 15919/2026Data pubblicazione 23/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2367/2021 de-positata il 13/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026 dal Consigliere Dott.

Federico Rolfi.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 2367/2021, pubblicata in data 13 settembre2021, la Corte d'appello di Venezia, nel regolare contraddittorio con gliappellati PROVINCIA DI VICENZA e ROMANA SCAVI S.R.L. nonché nellacontumacia del FALLIMENTO IMPRESA GELFI COSTRUZIONI SPA IN LI-QUIDAZIONE, ha respinto l'appello proposto da ANAS SPA avverso lasentenza del Tribunale di Vicenza n. 1488/2018, pubblicata in data 7giugno 2018.2. La PROVINCIA DI VICENZA aveva agito premettendo in fatto diaver consegnato ad ANAS SPA nel gennaio 2005 un tratto di strada(c.d.

“Variante di Lonigo”) sul quale la medesima ANAS SPA avrebbedovuto progettare ed eseguire i lavori.Aveva ulteriormente riferito che i lavori, appaltati da ANAS SPA allaA.T.I. tra IMPRESA GELFI COSTRUZIONI SPA e ROMANA SCAVI S.R.L.,erano stati conclusi nel medesimo anno 2005 e regolarmente collau-dati; che nel 2009 il manto stradale si era rivelato gravemente dete-riorato; che dopo un accertamento peritale, era stato intimato ad ANASSPA ed alla citata A.T.I. di eseguire i lavori di ricostruzione di cui allaperizia, senza esito positivo.La PROVINCIA DI VICENZA aveva quindi chiesto la condanna diANAS SPA a provvedere ai lavori di riqualificazione del tratto stradale.Si era costituita ANAS SPA eccependo, tra l'altro, sia che il deterio-ramento del tratto stradale era stato cagionato da carenze progettualiSez.

S1 - R.G. 30703/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 30703/2021Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 15919/2026Data pubblicazione 23/05/2026ad essa non imputabili sia che l'avversa pretesa era da ritenersi ormaiprescritta.ANAS SPA, poi, aveva chiesto ed era stata autorizzata a chiamarein causa l'A.T.I. tra IMPRESA GELFI COSTRUZIONI SPA e ROMANASCAVI S.R.L.Il Tribunale di Vicenza, all'esito dell'attività istruttoria - nel corsodella quale era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio - aveva ac-colto la domanda, condannando ANAS SPA a provvedere alla riqualifi-cazione ed adeguamento della pavimentazione stradale della “Variantedi Lonigo” ed a risarcire i danni all'odierna controricorrente, mentre,quanto alle domande formulate da ANAS SPA con la chiamata in causa,aveva dichiarato improcedibili quelle verso FALLIMENTO IMPRESAGELFI COSTRUZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE e rigettato quelle versoROMANA SCAVI SRL.3.

Per quanto ancora rileva nella presente sede di legittimità, laCorte d'appello di Venezia ha disatteso i motivi di gravame proposti daANAS SPA, osservando che:− la responsabilità per l'inadeguata progettazione del tratto stradalegravava sulla stessa ANAS SPA, sia perché nella Convenzione con-clusa per la riqualificazione del tratto stradale la redazione del pro-getto veniva attribuita alla stessa ANAS SPA, sia perché, sebbenel'originario progetto fosse stato redatto da un soggetto terzo, lostesso era poi stato approvato e recepito dalla stessa ANAS SPA,la quale lo aveva in tal modo fatto proprio, senza, peraltro, segna-lare alcuna carenza progettuale, neppure successivamente;− la domanda della PROVINCIA DI VICENZA non poteva ritenersiprescritta, sia perché l'eccezione sollevata da ANAS SPA era deltutto generica, sia perché – ricondotta la domanda medesima allaresponsabilità da inadempimento contrattuale, con conseguenteSez.

S1 - R.G. 30703/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 30703/2021Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 15919/2026Data pubblicazione 23/05/2026applicazione della prescrizione decennale – emergeva nello speci-fico che il vizio che affliggeva il tratto stradale era stato tempesti-vamente denunciato, non appena scoperto, all'odierna ricorrente,trovando comunque applicazione il principio elaborato in tema diapplicazione della responsabilità ex art. 1669 c.c., per cui la pre-scrizione non inizia a decorrere prima che venga acquisita una co-noscenza adeguata del vizio.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Veneziaricorre ANAS SPA.Resiste con controricorso la PROVINCIA DI VICENZA.Sono rimasti intimati ROMANA SCAVI S.R.L. e FALLIMENTO SPAIMPRESA GELFI COSTRUZIONI IN LIQUIDAZIONE.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19, Leggen. 109/1994; 35 segg. d.P.R. n. 554/1999.Si impugna la decisione della Corte d'appello per aver affermatoche la ricorrente aveva provveduto ad approvare e, dunque, fare pro-prio il progetto definitivo.Premesso che la stessa Corte territoriale ha riconosciuto che la ri-corrente non aveva direttamente predisposto il progetto, la ricorrentemedesima evidenzia di avere approvato unicamente un progetto ese-cutivo e deduce che “la decisione si fonda dunque sull'erronea consi-derazione che l'approvazione del progetto esecutivo, operata da Anas,Sez.

S1 - R.G. 30703/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 30703/2021Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 15919/2026Data pubblicazione 23/05/2026costituisca assunzione delle responsabilità progettuali relative al pro-getto definitivo; ciò laddove, invece, tale approvazione ha esclusiva-mente la funzione strumentale di realizzare l'opera commissionata”.Argomenta, infine, la ricorrente che “Così ragionando, dunque, laCorte territoriale ha distorto – con ragionamento peraltro differente daquello condotto dal Tribunale di prime cure – il sistema di diritto appli-cabile in materia di contratti pubblici, nella vigenza della Legge “Mer-loni”, attribuendo ad Anas una potestà di revisione del progetto defini-tivo elaborato dagli enti pubblici locali che la normativa di riferimentonon gli attribuiva.

Altra infatti è la determinazione dei fini progettualidell'opera (nel caso di specie la costruzione di una infrastruttura stra-dale) connotati evidentemente da un carattere pubblicistico; altra èl'approvazione delle modalità esecutive dell'opera così determinata,spettante quest'ultima, sì, ad ANAS. Ne consegue, dunque, che l'ap-provazione del progetto esecutivo non può traslare, per ciò stesso, leresponsabilità di una carenza progettuale che invece ridonda nelle fi-nalità perseguite dell'ente predisponente.”1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte terri-toriale omesso di esaminare il fatto che il progetto predisposto dal Co-mune di Lonigo ed approvato in sede di Conferenza di Servizi era ilprogetto definitivo e che quindi la ricorrente medesima non lo avevapredisposto.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c.La ricorrente contesta l'affermazione – svolta dalla Corte di merito– della sussistenza di una responsabilità da inadempimento ex art.1218 c.c., argomentando che, nella specie, tra la ricorrente stessa e laSez. S1 - R.G. 30703/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 30703/2021Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 15919/2026Data pubblicazione 23/05/2026controricorrente non sussisteva alcun rapporto contrattuale, essendosila ricorrente impegnata sul piano negoziale con la Regione Veneto.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697c.c.La ricorrente argomenta che “se anche si volesse, e non si vedecome, ricondurre le statuizioni di responsabilità nell'alveo dell'art. 2043c.c., ciò non di meno condurrebbe ad una palese illegittimità della sen-tenza impugnata per violazione dei confini applicativi della predetta di-sposizione e per la violazione degli oneri di allegazione e prova deri-vanti dalla corretta applicazione dell'art. 2697 c.c.”, e ciò in quantol'odierna controricorrente non avrebbe né allegato né provato gli ele-menti costitutivi di tale responsabilità.2.

I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili.2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso – come peraltro eccepitoanche dalla controricorrente – viene a sollevare un profilo – e cioè ilfatto che l'odierna ricorrente avesse approvato il solo progetto esecu-tivo e non quello definitivo – che non risulta essere stato in alcun modoaffrontato nella decisione impugnata.Poiché la ricorrente non ha dedotto di aver sollevato la questionenei precedenti gradi di giudizio, individuando, in ossequio all'art. 366c.p.c., l'atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione, devetrovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questaCorte, per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi siacenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammis-sibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta deduzione dinanzial giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, ancheindicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto,giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nelSez.

S1 - R.G. 30703/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 30703/2021Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 15919/2026Data pubblicaz ion e 23/05/2026thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti,in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contesta-zione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass.Sez. L - Ordinanza n. 18018 del 1/07/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenzan. 20694 del 9/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193del 30/01/2020;

Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14477 del 6/06/2018;Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).Si deve, del resto, osservare che le censure formulate con il motivonon vengono ad investire adeguatamente la ratio decidendi espostadalla Corte d'appello nella sentenza impugnata, ed in particolare la con-siderazione per cui l'odierna ricorrente non solo aveva approvato efatto proprio il progetto ma, successivamente, aveva radicalmenteomesso di segnalare alcuna inadeguatezza dello stesso, costituendotale ulteriore considerazione svolta dalla sentenza impugnata ratio ido-nea a sorreggere la decisione medesima.2.2.

L'inammissibilità del secondo motivo discende da una dupliceconsiderazione.Da un lato, essendo dedotta l'ipotesi di cui all'art. 360, n. 5), c.p.c.ed essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2018, trova appli-cazione il disposto di cui all'art. 348-ter c.p.c., dal momento che ladecisione della Corte d'Appello non risulta in alcun modo essersi distac-cata dal ragionamento del Giudice di primo grado, né parte ricorrente– al di là dell'affermazione radicalmente anodina svolta in relazione alprimo motivo (pag. 12 del ricorso) ‒ ha indicato le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenzadi rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass.

Sez. L - Sentenza n. 20994 del 6/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sen-Sez. S1 - R.G. 30703/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 30703/2021Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 15919/2026Data pubblicaz ion e 23/05/2026tenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del10/03/2014).Dall'altro lato, si deve comunque osservare che il fatto di cui si la-menta l'omesso esame è stato invece direttamente ed espressamenteesaminato dalla Corte d'appello (si vedano le considerazioni a pag. 12della motivazione), ma ritenuto non decisivo sulla base della medesimaratio che è stata posta in evidenza in sede di esame del primo motivoe che, anche in questo caso, non viene censurata dalla ricorrente.2.3.

L'inadeguata censura della ratio della decisione impugnata èall'origine della declaratoria di inammissibilità anche del terzo motivo.La ricorrente, infatti, censura la decisione impugnata in quanto que-st'ultima avrebbe affermato la responsabilità “contrattuale” della me-desima ricorrente, sebbene, prosegue la ricorrente, non fosse statoconcluso alcun contratto tra le odierne parti in causa.Ne consegue, secondo la ricorrente, che la decisione impugnataavrebbe fatto inadeguato governo dell'art. 1218 c.c., ritenendo la pre-visione applicabile ad una vicenda concreta nella quale, non sussi-stendo alcun rapporto contrattuale, non vi era la possibilità di ravvisareuna responsabilità da inadempimento.Il costrutto argomentativo sviluppato nel motivo, tuttavia, attribui-sce alla Corte territoriale un'affermazione ben diversa da quella che èeffettivamente alla base della decisione impugnata.La Corte d'appello di Venezia, infatti, non ha fondato la propria de-cisione sull'affermazione dell'esistenza di un contratto concluso diret-tamente tra le odierne parti in causa bensì ‒ sulla base di una ricostru-zione dell'intera vicenda che aveva interessato l'appalto ed in partico-lare dell'adozione di un atto trasferimento della strada oggetto dell'ap-palto stesso all'odierna controricorrente – ha ritenuto che la PROVIN-CIA DI VICENZA, in quanto subentrata nella titolarità della strada inte-Sez.

S1 - R.G. 30703/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 30703/2021Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 15919/2026Data pubblicaz ion e 23/05/2026ressata dai lavori, era in ogni caso titolata ad agire per l'adempimentodelle obbligazioni scaturite dal contratto di appalto.Tale essendo l'effettiva ratio decidendi, un'ammissibile censuradella sentenza impugnata avrebbe postulato che l'odierna ricorrentenon si limitasse ad affermare che tra le parti in origine non era statoconcluso direttamente un contratto, ma venisse ad analizzare e sotto-porre a specifica critica lo specifico percorso argomentativo seguitodalla Corte territoriale.La ricorrente, quindi, avrebbe dovuto evidenziare l'erroneità di talepercorso, illustrando le ragioni per cui risultava erronea l'affermazionedel trasferimento in capo all'odierna controricorrente del diritto alla cor-retta esecuzione dell'appalto mediante specifiche argomentazioni intel-legibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modole affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata dovevanoritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecieo con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legit-timità. (Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 5/08/2020; Cass. Sez.1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).L'assenza, nel motivo di ricorso, di un'adeguata critica della ratiodecidendi della sentenza impugnata, quindi, non può che condurre alladeclaratoria di inammissibilità del motivo.2.4. Inammissibile, infine, è anche il quarto ed ultimo motivo diricorso.Non può non constatarsi, infatti, che il motivo in esame viene acontestare l'applicabilità alla fattispecie di un titolo di responsabilità –quello extracontrattuale – di cui non è fatta alcuna menzione nella de-cisione impugnata e che, quindi, non ne costituisce in alcun modo laratio.Sez.

S1 - R.G. 30703/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 30703/2021Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 15919/2026Data pubblicaz ion e 23/05/20263. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della con-troricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate diretta-mente in dispositivo, sulla base del valore di causa, dichiarato in €3.000.000,00.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass.

Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 15.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 febbraio 2026.Sez.

S1 - R.G. 30703/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 30703/2021Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 15919/2026Data pubblicazione 23/05/2026Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 30703/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 11 di 11