Cassation court dismisses appeal regarding creditor assignment notification requirements in bankruptcy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the bankruptcy trustee's challenge to the lower court's ruling on creditor assignment. The trustee argued that the bank failed to notify the debtor of the assignment before filing for bankruptcy, rendering the subsequent compensation invalid. The court held that the appeal was procedurally flawed because it did not properly contest the specific legal reasoning regarding the bank's participation in mediation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to substantively confront the specific legal grounds relied upon by the lower court to justify its decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
’Avvocato MASSIMO LUCONI per procura in calce alricorso;- ricorrente -controORION SOC. COOP. IN CONCORDATO PREVENTIVO,rappresentata e difesa dall’Avvocato ALBERTO NERI per procurain calce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 2467/2020 della CORTE D’APPELLO DIBOLOGNA, depositata il 23/9/2020;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPEDONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del12/5/2026;1.1. La Orion soc. coop. in concordato preventivo haconvenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Reggio Emilia, laBanca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.Numero registro generale 30052/2020Nu2m ero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 15799/2026Data pubblicazione 22/05/20261.2.
La società attrice, dopo aver evidenziato di averchiesto l’ammissione al concordato preventivo in data8/11/2012 e di essere stata ammessa a tale procedura condecreto del 21/2/2013, ha, in sostanza, dedotto: - di averchiesto alla banca convenuta, in data 10/8/2012, “l’anticipazionecon cessione del credito della fattura n. 10028/2012 emessa neiconfronti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova”; - di aver ottenutotale anticipazione senza che la banca avesse provveduto anotificare la cessione; - che l’Arcispedale aveva pagato allabanca, il 31/12/2012 e il 14/8/2013, la somma, rispettivamente,di €. 506.168,97 e di €. 3.000,00; - che la banca ha incameratotali somme “a titolo di compensazione” “a deconto dellamaggiore esposizione debitoria di Orion”; ed ha, quindi, chiestoal tribunale di condannare la banca convenuta a restituire lesomme versate, pari ad €. 509.168,97.1.3.
Il tribunale, con sentenza del 12/10/2017, ha accoltola domanda ed ha, quindi, condannato la Banca Monte dei Paschidi Siena s.p.a. a restituire alla società attrice la somma di €.509.168,97, oltre accessori e spese di lite.1.4. Il tribunale ha, tra l’altro, ritenuto che: - in forzadegli artt. 169 e 45 l.fall., le cessioni di credito, per essereopponibili, devono essere notificate al debitore ceduto o daquesti accettate con atto di data certa anteriore alla domanda diconcordato; - nel caso di specie, mancava la prova della notificaal debitore ceduto o dell’accettazione da parte di quest’ultimo indata anteriore all’8/11/2012; - la compensazione operata dallabanca non era, dunque, corretta, “in quanto non giustificata dalcontratto stipulato il 12 giugno 2006 che legittimava la banca atrattenere le somme incassate a fronte di cessioni, validamenteeffettuate”.1.5.
La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. haproposto appello avverso tale sentenza.Ric. 2020 n. 30052 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 30052/2020Nu3m ero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 15799/2026Data pubblicazione 22/05/20261.6. La Orion ha resistito al gravame, chiedendone ilrigetto.1.7. La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, harigettato l’appello.1.8. La corte, dopo aver evidenziato che: - “non risultaalcuna notifica della cessione del credito in oggetto anteriore aldeposito della domanda di concordato, essendo irrilevante … ladocumentazione tra le parti avente data successiva”; - la lettera“raccomandata” del 18/5/2011, inviata da Orion e ricevuta daldebitore Arcispedale Santa Maria Nuova in data 19/5/2011,infatti, come emerge dal suo testo, contiene “semplicemente leistruzione per il pagamento dei corrispettivi del contrattod’appalto”, “senza alcun riferimento alla cessione del credito”; -“la cessione del credito verso Arcispedale Santa Maria Nuova”,pertanto, “non è opponibile alla procedura di concordato”; haritenuto, per quanto ancora rileva, che: - la “compensazione”contestata dalla società attrice non era legittima; - “il contrattorecante data apparente 12 giugno 2006, ma privo di data certa”,in effetti, “prevedeva al punto 3 la facoltà della banca di portarein compensazione le somme rinvenienti dalle anticipazioni” “perl’estinzione o decurtazione di ogni suo credito per le anticipazionisu fatture commerciali e le anticipazioni assistite da ‘formale’cessione pro solvendo di crediti”; - tale “clausola”, però, comeeccepito dalla “procedura”, “si riferisce unicamente alle sommeche MPS abbia incassato in forza di una cessione opponibile”, nelcaso in esame, tuttavia, non ravvisabile; - la banca, infatti,aveva la “possibilità di compensare le somme incamerate solo inforza di una cessione formale e perciò efficace”; - il contratto del12/6/2006, del resto, non era “utile alla difesa della Banca” inprivo dell’indicazione del “numero di conto corrente” della Orion.1.9.
La corte, infine, ha ritenuto che la banca appellante:- non aveva censurato la statuizione con la quale il tribunaleRic. 2020 n. 30052 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 30052/2020Nu4m ero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 15799/2026Data pubblicazione 22/05/2026aveva affermato che la stessa non aveva partecipato allamediazione senza giustificato motivo, “intendendosi come talesolo l’enunciazione di cause che impediscano oggettivamente lapartecipazione e non l’enunciazione della volontà di non iniziarela mediazione”; - l’appellante, infatti, aveva affermato la pienagiustificazione della propria condotta ma senza aggiungere“alcuna considerazione … sulla giustificazione della condottadalla stessa tenuta”.2.1.
La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., conricorso notificato (lunedì) 23/11/2020, ha chiesto, per tre motivi,la cassazione della sentenza.2.2. La Orion in concordato preventivo ha resistito concontroricorso.2.3. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 1241, 1260, 2704c.c. e degli artt. 56, 169 e 169-bis l.fall., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte incui la corte d’appello ha escluso la legittimità dellacompensazione operata dalla banca sul rilievo che il contatto del12/6/2006 era privo di data certa e che l’operatività dellacompensazione pattuita nell’art. 3 di tale contattopresupporrebbe una cessione del credito notificata al debitoreceduto prima del deposito della domanda di concordato da partedella cedente, omettendo, per contro, di considerare: - (a)l’opponibilità del contratto del 12/6/2006 alla procedura, inragione della sua stipulazione in data anteriore alla domanda diconcordato, quale emerge sia dal fatto che tale contratto erastato stipulato dalla Banca Agricola Mantovana, che si è poi fusaper incorporazione, con atto pubblico del 16/9/2008, nellaBanca Monte dei Paschi di Siena, che ha poi concessoRic. 2020 n. 30052 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 30052/2020Nu5m ero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 15799/2026Data pubblicazione 22/05/2026l’anticipazione, sia dal fatto che la richiesta di anticipazione dellafattura n. 10028/2012 era stata inviata da Orion alla bancaincorporante in data 10/8/2012, sia, infine, dalla lettera del18/5/2011, che conferma come Orion, prima della domanda diconcordato, intratteneva rapporti di conto corrente con la BancaMonte dei Paschi; - (b) il collegamento negoziale, quale emergedalla lettera del 18/5/2011, tra il “patto di compensazione”contenuto nell’art. 3 del contratto del 12/6/2006 el’anticipazione concessa dalla banca convenuta il 10/8/2012, ecioè prima del deposito della domanda di concordatopreventivo; - (c) la conseguente inoperatività del principio dicristallizzazione dei crediti di cui agli artt. 45 e 169 l.fall., e,dunque, la legittimità della compensazione, peraltro impropria,operata dalla banca.3.2.
Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione degli artt. 132, comma 2°, n. 4, 115 e 345 c.p.c., inrelazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che ilcontratto del 12/6/2006 non conteneva l’indicazione del contocorrente sul quale le anticipazioni sarebbero state accreditate,senza, tuttavia, considerare che tale eccezione era stata dedottadall’appellata per la prima volta solo nella comparsa dicostituzione in appello e, dunque, in violazione dell’art. 345c.p.c..3.3.
I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.3.4. La sentenza impugnata, infatti, non tratta in alcunmodo la questione relativa all’opponibilità del contratto del12/6/2006 alla procedura concorsuale in ragione della suastipulazione in data anteriore alla domanda di concordato dellasocietà correntista.Ric. 2020 n. 30052 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero re6gis tro generale 30052/2020Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 15799/2026Data pubblicazione 22/05/20263.5. La ricorrente, dal suo canto, a fronte di tale lacuna,non ha adempiuto all’onere, che grava sulla stessa a penad’inammissibilità della censura, non solo di allegare l’avvenutadeduzione della questione non trattata innanzi al giudice dimerito ma anche, in virtù del principio di specificità dei motividel ricorso in cassazione, di indicare in quale specifico atto delgrado precedente ciò sia avvenuto onde dar modo alla SupremaCorte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione primadi esaminare il merito della suddetta questione.3.6.
I motivi del ricorso per cassazione, infatti, possonoinvestire solo le questioni che abbiano formato oggetto delthema decidendum del giudizio di secondo grado, non potendo,per contro, riguardare nuove questioni di diritto (anche serilevabili d’ufficio) se le stesse, come quella esposta, postulanoaccertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito e,come tali, esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio dilegittimità (Cass. n. 18018 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018;Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n.2967 del 2001).3.7.
Ed una volta affermata (ormai definitivamente)l’inopponibilità del contratto del 12/6/2006 alla proceduraconcorsuale, così come statuita dalla sentenza impugnata (“ilcontratto recante data apparente 12 giugno 2006, ma privo didata certa”), finiscono per perdere di qualsivoglia significatotutte le residue argomentazioni svolte dalla ricorrente, in quantoinequivocamente fondate sul dedotto collegamento tra il pattodi compensazione (asseritamente) contenuto predetto contrattoe l’anticipazione concessa dalla banca il 10/8/2012 e sulla(conseguente) legittimità dell’incameramento della somma chela stessa ha riscosso dal debitore (del credito oggettodell’anticipazione) a titolo di compensazione con l’esposizionedebitoria della Orion nei confronti della banca.Ric. 2020 n. 30052 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 30052/2020Nu7m ero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 15799/2026Data pubblicazione 22/05/20263.8.
La ricorrente, del resto, non ha censurato, con ladovuta specificità, la statuizione, di per sé sola idonea a fondarela decisione assunta, con la quale la corte d’appello ha ritenutoche: - il contratto del 12/6/2006 “prevedeva al punto 3 la facoltàdella banca di portare in compensazione le somme rinvenientidalle anticipazioni” “per l’estinzione o decurtazione di ogni suocredito per le anticipazioni su fatture commerciali e leanticipazioni assistite da ‘formale’ cessione pro solvendo dicrediti”; - tale “clausola”, però, “si riferisce unicamente allesomme che MPS abbia incassato in forza di una cessioneopponibile”, che, nel caso in esame, non era, tuttavia,ravvisabile.3.9.
Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,e la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 8, comma 4-bis, deld.lgs. n. 28/2010, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha ritenuto che la banca non aveva censurato lastatuizione con cui il tribunale aveva affermato che la stessanon aveva partecipato alla mediazione senza giustificatomotivo, senza, tuttavia, considerare che l’appellante, con l’attod’appello, aveva espressamente illustrato i motivi che avevanogiustificato la mancata partecipazione al procedimento dimediazione.3.10.
Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, nonsi confronta realmente con la pronuncia che ha impugnato: laquale, infatti, con statuizione rimasta incensurata e di per séidonea a fondare la decisione assunta, ha, in sostanza,affermato che la banca appellante non aveva contestato ladecisione con la quale il tribunale aveva a suo tempo affermatoche la stessa non aveva partecipato alla mediazione senzagiustificato motivo, “intendendosi come tale solo l’enunciazioneRic. 2020 n. 30052 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 30052/2020Nu8m ero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 15799/2026Data pubblicazione 22/05/2026di cause che impediscano oggettivamente la partecipazione enon l’enunciazione della volontà di non iniziare la mediazione”.4.
Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è a suavolta inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.6. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente lespese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misuradel 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 12 maggio 2026.Il PresidenteRic. 2020 n. 30052 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026