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Sentenza — n. 15599/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy appeal as it merely contests a fact finding without challenging the legal concept of insolvency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15599/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible because the appellant's arguments focused solely on contesting the factual finding of insolvency rather than the legal definition of the concept. The court reasoned that the amount of the creditor's claim, the prior execution proceedings, and vague references to economic flow were insufficient to negate the established state of insolvency under Article 5 of the Bankruptcy Law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 15 legge fall.; An appeal challenging only the factual finding of insolvency without contesting the legal concept of insolvency is inadmissible.

Parole chiave

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bankruptcy appeal insolvency concept factual finding legal concept inadmissible appeal creditor claim amount prior execution proceedings

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 legge fall.
propose reclamo contro la sentenza difallimento, denunciando la «violazione dell’art. 15 legge fall.
Art. 5 legge fall.
9-bis, comma 1,legge fall.L’art. 50 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 45 c.p
art. 50 c.p
9-bis, comma 1,legge fall.L’art. 50 c.p.c.
art. 392 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 16078/2019 della Corte di Cassazione

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Testo completo

ntroindirizzo PEC dell’avv. Nicola Bottero, che lo rappresenta edifende- controricorrente -nonché controDOVALUE S.P.A., elettivamente domiciliata all’indicato indirizzoPEC dell’avv. Giulia Arini, che la rappresenta e difende- controricorrente -Numero registro generale 25491/2021Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 15599/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 980/2021,depositata il 31.8.2021;udita la relazione svolta, all’udienza del 31.3.2026, dalConsigliere Andrea Zuliani;udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;uditi l’avv.

Nicola Bottero e l’avv. Giulia Arini.Tribunale di Palermo istanza per la dichiarazione di fallimento diReyfin S.r.l., la quale chiese ed ottenne termine per depositareuna proposta e un piano di concordato preventivo da sottoporreall’approvazione dei creditori. Riuniti i due procedimenti, allascadenza del termine concesso e poi prorogato, il Tribunale diPalermo, senza decidere sulle due domande, dispose latrasmissione degli atti al Tribunale di Torino, in quanto ritenutocompetente secondo il criterio della sede principale effettiva.Il Tribunale di Torino richiese d’ufficio il regolamento dicompetenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sul quale questa Corte sipronunciò con ordinanza n. 16078/2019, dichiarando lacompetenza del Tribunale di Torino e disponendo che il processodoveva «essere riassunto nel termine di legge».sull’istanza di fallimento e Reyfin S.r.l. riassunse il processo perl’ammissione al concordato preventivo.

Quest’ultima domandavenne dichiarata inammissibile dal tribunale, che, in un secondomomento, dichiarò il fallimento di Reyfin S.r.l., accogliendo ladomanda di Fino 1 S.r.l.Reyfin S.r.l. propose reclamo contro la sentenza difallimento, denunciando la «violazione dell’art. 15 legge fall. perNumero registro generale 25491/2021Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 15599/2026Data pubblicazione 21/05/2026mancata convocazione della creditrice istante» e contestando ilquantum del credito da questa dichiarato.Instauratosi il contraddittorio con il fallimento e con Fino1 S.r.l., la Corte d’Appello di Torino rigettò il reclamo econdannò la società reclamante e la sua legale rappresentantealla rifusione delle spese di lite.Contro la sentenza della corte territoriale Reyfin S.r.l. haproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.Il fallimento Reyfin S.r.l. e Fino 1 S.r.l. si sono difesiciascuno con controricorso.Dopo che i soli controricorrenti avevano depositatomemoria illustrativa, nella camera di consiglio del 29.5.2024venne pronunciata ordinanza interlocutoria per la discussione inpubblica udienza della questione di diritto di particolarerilevanza «concernente la necessità di: - procedere allariassunzione nei termini di legge del procedimento per ladichiarazione di fallimento a seguito dell’ordinanza della Cortedi Cassazione che abbia regolato la competenza in sede diregolamento richiesto d’ufficio; - dedurre il vizio asseritamenteconseguente in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativadi fallimento».Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla pubblica udienza di discussione, il pubblico ministero hadepositato conclusioni scritte, nel senso dell’accoglimento delricorso, ed entrambi i controricorrenti hanno depositatoulteriore memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso prospetta la «nullità odinefficacia» della sentenza emessa dal Tribunale di Torino e «diNumero registro generale 25491/2021Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 15599/2026Data pubblicazione 21/05/2026ogni atto ulteriore», per l’intervenuta «estinzione dellaprocedura prefallimentare ex artt. 50 e 392 c.p.c.».La ricorrente osserva, per la prima volta con il ricorso percassazione, che Fino 1 S.r.l. depositò il ricorso in riassunzionedel processo davanti al Tribunale di Torino oltre il termine di tremesi fissato dagli artt. 50 e 392 c.p.c., la cui decorrenza ritienecorretto fissare dalla data di pubblicazione dell’ordinanza dellaCorte di cassazione, piuttosto che dalla data in cui quellaordinanza venne notificata alle parti dalla cancelleria delTribunale di Torino.1.1.

Il motivo è inammissibile, perché la questione dellapossibile estinzione del processo per tardiva riassunzione dopola pronuncia della Corte di cassazione sulla competenza non èstata posta, né davanti al Tribunale di Torino, né con il reclamoalla corte d’appello. Sulla questione si è dunque formato ilgiudicato implicito, alla luce dei principi dettati recentementedalle Sezioni unite di questa Corte, dovendosi escludere che ilvizio consistente nel mancato rilievo d’ufficio dell’(eventuale)estinzione del processo – seppur rilevabile d’ufficio (art. 307,comma 4, c.p.c.) – riguardi i «presupposti “fondanti” la strutturae il funzionamento del processo», non trattandosi né di«violazione di norme processuali preposte alla tutela del dirittoal contraddittorio», né di «difetto di potestas iudicandi in capoal giudice davanti al quale si sia incardinato il rapportoprocessuale» (Cass.

S.u. n. 24172/2025, par. 9.1.1., a pag.30).In effetti, dopo la riassunzione del processo, ilcontraddittorio davanti al Tribunale di Torino si è svoltoregolarmente, con la convocazione della debitrice e la suaNumero registro generale 25491/2021Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 15599/2026Data pubblicazione 21/05/2026comparizione in più udienze, come riferito nello stesso ricorsoper cassazione. Quanto poi alla potestas iudicandi di quellaautorità giudiziaria, essa derivava senza dubbio dall’istanza difallimento della creditrice, trasmessale dal Tribunale di Palermo,con decisione confermata dall’ordinanza della Corte dicassazione risolutiva del conflitto negativo di competenza.Né, infine, la (eventuale) tardiva riassunzione determinaun’ipotesi di decadenza verificatasi «per effetto dello spirare ditermini perentori per la proposizione dell’azione» (ivi, pag. 31),posto che l’azione era già stata proposta, sia pure davanti algiudice dichiarato incompetente.1.2.

Occorre anche rilevare che il procedimento svoltosidavanti al Tribunale di Torino dopo la riassunzione risulta avererispettato tutti i termini e le garanzie di difesa previsti dall’art.15 legge fall. per il procedimento per la dichiarazione difallimento. Pertanto, non essendo nel frattempo intervenutoalcun ostacolo esterno al processo alla dichiarazione difallimento (quale potrebbe essere la cessazione dell’impresa daoltre un anno), mancherebbe addirittura un interesse dellaricorrente a far valere l’estinzione del processo a suo tempoavviato davanti al Tribunale di Palermo; infatti, quello svoltosidavanti al Tribunale di Torino resterebbe comunque un regolaree completo procedimento prefallimentare (v., analogamente, inun caso di tardiva riassunzione del processo dopo una pronunciadeclinatoria della giurisdizione, Cass. n. 26768/2019).1.3.

Il ricorso è dunque inammissibile sulla scorta delseguente principio di diritto, che risponde alla seconda parte delquesito posto dall’ordinanza interlocutoria:Numero registro generale 25491/2021Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 15599/2026Data pubblicazione 21/05/2026«Il vizio derivante dal mancato rilievo d’ufficiodell’estinzione verificatasi in seguito alla tardiva riassunzionedel procedimento prefallimentare davanti al giudice dichiaratocompetente dalla Corte di cassazione, già investita del conflittonegativo sollevato ai sensi dell’art. 9-bis legge fall., nonriguardando i “presupposti fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, è coperto dal giudicato implicito,qualora la sentenza di fallimento non venga fatta oggetto dirituale reclamo su tale punto specifico».2.

Nonostante la rilevata inammissibilità del ricorso, siritiene comunque opportuno trattare, ai sensi e per gli effettidell’art. 363, comma 3, c.p.c., l’ulteriore aspetto della questionedi rilevanza nomofilattica con riguardo alla quale è stata fissatala discussione in udienza pubblica; sia pure con la doverosaprecisazione che, ricadendo la controversia, ratione temporis,sotto il regime della legge fallimentare, la motivazione farànecessariamente riferimento a disposizioni ivi contenute,impregiudicata qualsiasi valutazione sulla utilizzabilità deimedesimi argomenti, o di argomenti analoghi, nella vigenza delcodice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del2019).2.1.

Il tema è quello della individuazione della data didecorrenza del termine per la riassunzione del processo dopoche la Corte di cassazione abbia risolto il conflitto di competenzasollevato d’ufficio dal tribunale ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1,legge fall.L’art. 50 c.p.c. fa decorrere il termine per riassumere ilprocesso dopo qualsiasi tipo di regolamento di competenza«dalla comunicazione dell’ordinanza». Sennonché la Corte diNumero registro generale 25491/2021Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 15599/2026Data pubblicazione 21/05/2026cassazione non dispone la comunicazione dell’ordinanza alleparti che non abbiano svolto difese davanti ad essa.

Per questo,nei loro confronti, si è talora ritenuta applicabile la diversadecorrenza dal deposito in cancelleria dell’ordinanza, conapplicazione analogica di quanto previsto dall’art. 292, comma2, c.p.c. per il procedimento in contumacia davanti al giudicedel merito (Cass. nn. 9760/2020; 6823/2010; 8024/2003) e inconformità alla disposizione contenuta nell’art. 392 c.p.c.Sennonché, l’applicazione analogica al giudizio inCassazione delle disposizioni in materia di contumacia appareproblematica, se non in termini generali, quantomeno conriferimento proprio al procedimento per regolamento dicompetenza, nel quale le parti non hanno l’onere di costituirsimediante controricorso, ma sono semplicemente facoltizzate adepositare, entro il breve termine di venti giorni dallanotificazione, «scritture difensive e documenti» (art. 47, comma5, c.p.c.).

Pertanto, considerare alla stregua di un contumace –ai fini della decorrenza del termine per riassumere il processo –la parte che non eserciti tale facoltà appare improprio,soprattutto nel caso in cui si tratti di conflitto di competenzasollevato d’ufficio da un giudice e, quindi, di un contrasto tragiudici, rispetto al quale le parti – o una delle parti – potrebberoritenersi indifferenti.Nemmeno si può pensare, a fronte di una specifica normache riguarda la riassunzione dopo il regolamento di competenza,di applicare la disposizione (con la diversa decorrenza) dettataper il giudizio di rinvio a seguito dell’accoglimento dell’ordinarioricorso per cassazione (art. 392 c.p.c.).Numero registro generale 25491/2021Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 15599/2026Data pubblicazione 21/05/2026In ogni caso, la questione va qui affrontata con specificoe limitato riferimento al conflitto di competenza insortonell’ambito del procedimento prefallimentare, nel quale vige laregola per cui il giudice che si dichiara incompetente non puòlimitarsi a tale dichiarazione e lasciare alle parti l’iniziativadell’eventuale riassunzione (come avviene nei casi ordinari: art.44 c.p.c.), ma deve egli stesso trasmettere gli atti al giudiceritenuto competente (art. 9-bis, comma 1, primo e secondoperiodo, legge fall.).

Il regolamento della competenza nelprocedimento prefallimentare è infatti caratterizzato findall’origine da un marcato rafforzamento dell’iniziativa d’ufficio,che ha anche indotto a ritenere inammissibile il regolamentoproposto dalla parte contro l’ordinanza declinatoria dellacompetenza (Cass. n. 30748/2017). Le parti sono dunquespettatrici (più o meno) passive dell’eventuale conflitto dicompetenza, il cui regolamento deve comunque procedered’ufficio.In tale contesto, si potrebbe anche – in astratto – dubitareche esista un onere della parte di procedere alla riassunzionedel processo dopo la decisione della Corte di cassazione, ai sensidell’art. 50 c.p.c., essendo prospettabile l’estensione anche inquesta fase della deroga ufficiosa dettata dall’art. 9-bis leggefall.

Ad ogni buon conto, tenuto fermo che, nel caso di specie,l’ordinanza n. 16078/2019 stabilì che il «processo dovrà essereriassunto nel termine di legge», si deve comunque escludere ladecorrenza di tale termine dalla data di pubblicazione di quellaordinanza, essendo necessaria a tal fine la comunicazione, comeprevisto proprio dall’art. 50 c.p.c. Comunicazione che, nonavendo le parti (e, in particolare, la creditrice Fino 1 S.r.l.)depositato «scritture difensive» in Cassazione, venne in questoNumero registro generale 25491/2021Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 15599/2026Data pubblicazione 21/05/2026caso effettuata dal Tribunale di Torino, dopo avere ricevutol’ordinanza di questa Corte.Deve pertanto essere affermato il seguente principio didiritto:

«nel caso di conflitto negativo di competenza risoltodalla Corte di cassazione, che ne sia stata investita ai sensidell’art. 9-bis legge fall., il termine per la riassunzione delprocesso davanti al giudice dichiarato competente decorresempre dalla comunicazione della relativa ordinanza, ai sensidell’art. 50 c.p.c.; ciò anche nel caso in cui, non avendo le partisvolto difese davanti alla Corte di cassazione, allacomunicazione dell’ordinanza provveda il giudice dichiaratocompetente».3. Il secondo motivo di ricorso denuncia, «in via del tuttosubordinata», ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.la «violazione degli artt. 5 e segg. legge fall. e 116 c.p.c.».La ricorrente contesta la sentenza impugnata nella partein cui è stato confermato lo stato di insolvenza, così come giàaccertato dal Tribunale di Torino.

Reyfin S.r.l. sostiene che atale risultato il giudice del reclamo sarebbe giunto non tenendoin considerazione le contestazioni dalla stessa mosseall’ammontare del credito spettante a Fino 1 S.r.l. e senzavalutare «la sussistenza o meno di un’attività aziendale e delflusso economico derivante dall’attività istituzionale». Inoltre,alla corte territoriale sarebbe «sfuggito che l’istituto bancario hapreferito prima procedere ad un’esecuzione immobiliare,riservando solo all’esito dei primi tentativi di vendita l’istanzafallimentare, senza valutare che il bene assoggettatoall’esecuzione era gravato di un’ipoteca volontaria in propriofavore».Numero registro generale 25491/2021Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 15599/2026Data pubblicazione 21/05/20263.1.

Anche tale motivo è inammissibile, innanzituttoperché quello che viene criticato è soltanto l’accertamento di unfatto, ovverosia dello stato di insolvenza in cui versava lasocietà, senza che venga in discussione il concetto giuridico diinsolvenza né, quindi, la violazione della norma di diritto chequel concetto definisce.Si deve inoltre rilevare che, nell’illustrazione del motivo,non si ravvisa alcunché di specifico e pertinente rispetto alladichiarata intenzione di negare la sussistenza dello stato diinsolvenza al momento della dichiarazione di fallimento.

Nonrilevano, infatti, a tal fine, l’ammontare del credito spettantealla creditrice istante, né tantomeno il fatto che questa avesseprecedentemente avviato un’esecuzione immobiliare individuale(ravvisandosi anzi in ciò una conferma della consolidata, e nonsolo momentanea, impossibilità di fare fronte regolarmente alleproprie obbligazioni: art. 5 legge fall.), né, infine, il genericocenno a un non meglio precisato «flusso economico derivantedall’attività istituzionale».4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudiziodi legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.

13. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 25491/2021Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 15599/2026Data pubblicazione 21/05/2026condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore diciascun controricorrente, in € 10.000 per compensi, oltre allespese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori dilegge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 31.3.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl PresidenteMassimo Ferro