Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15485/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility citing lack of interest in attacking obiter dicta.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15485/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants' complaints focused on arguments made only for completeness or as incidental remarks in the lower court's decision. The court held that such 'obiter dicta' lack legal effect and cannot serve as grounds for cassation review. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the underlying bankruptcy fraud claims.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 345, comma 3, c.p.c.; Art. 380-bis, c.p.c.: In cassation proceedings, complaints against arguments contained in the reasoning of the appealed judgment that are made 'ad abundantiam' or constitute 'obiter dicta' are inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility obiter dicta lack of interest cassation appeal bankruptcy fraud procedural preclusion legal reasoning

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 345, comma 3, cod. proc. civ.
e la falsa applicazione dell’art. 345, comma 3,cod.
Art. 380-bis, cod. proc. civ.
nonché di Luciano Salvatore RenatoPollio.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questaCorte ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 133 d.P.R. 115/2002
In virtù delle ragioni sopra riportate il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivoed andranno versate in favore dell’erario, ex art. 133 d.P.R.
Art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
proc.civ., deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria previstadall’art. 96, comma 3 e comma 4, cod.
Art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
proc.civ., deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria previstadall’art. 96, comma 3 e comma 4, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
nonché di Luciano Salvatore RenatoPollio.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questaCorte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 360-bis cod.proc. civ
Il ricorso risulta inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis cod.proc.
art. 133 d.P.R. 115/2002
In virtù delle ragioni sopra riportate il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivoed andranno versate in favore dell’erario, ex art. 133 d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1770/2025
Cass. n. 29529/2022
Cass. n. 29529/2022; Cass.
Cass. n. 18429/2022
29529/2022; Cass. n. 18429/2022; Cass.
Cass. n. 7995/2022
Cass. n. 8755/2018
n.Numero registro generale 26677/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 15485/2026Data pubblicazione 21/05/20267995/2022; Cass. n. 8755/2018; Cass.
Cass. n. 30354/2017
8755/2018; Cass. n. 30354/2017).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Renato C. nonché di Luciano Salvatore Renato Pollio evocava in giudizioinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata lo stesso Pollio, la moglie MariaConcetta Savarese e la figlia Diana Pollio onde sentir dichiarare l’inefficaciasia dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato a rogito del notaio diNumero registro generale 26677/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 15485/2026Data pubblicazione 21/05/2026Martino in data 13 marzo 2014 (rep. n. 189446, racc. n. 20557), sia dell’attodi donazione stipulato dal medesimo notaio il 26 maggio 2016 (rep. 191952,racc. 22025).Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1197/2020, dichiaravainefficace ex artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ. nei confronti della massa deicreditori del fallimento attore l’atto stipulato in data 13 marzo 2014 con cuiLuciano Salvatore Renato Pollio e Maria Concetta Savarese avevanocostituito un fondo patrimoniale nel quale era stata conferita la pienaproprietà di un appartamento sito in Sorrento ed appartenente al fallito.Dichiarava, inoltre, l’inefficacia nei confronti della curatela attrice, ai sensidell’art. 64 l. fall., dell’atto del 26 maggio 2016 con il quale LucianoSalvatore Renato Pollio, con il consenso della coniuge Maria ConcettaSavarese – riservando per sé (e dopo di lui a vantaggio della coniuge) ildiritto di abitazione – aveva donato alla figlia Diana Pollio la nuda proprietàdi un’unità abitativa ubicata in Sorrento.2.

La Corte distrettuale di Napoli, con sentenza pubblicata in data 16ottobre 2024, rigettava l’appello presentato avverso questa statuizione daMaria Concetta Savarese e Diana Pollio.Riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che la doglianza concui le appellanti avevano lamentato che il tribunale avesse errato nel nonammettere i mezzi istruttori richiesti dalle convenute in primo grado fosseinammissibile, in quanto la stessa finiva per tradursi in una nuova istanzaprobatoria, non consentita dall’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., posto chealle richieste istruttorie – già formulate con la memoria ex art. 183, comma6, cod. proc. civ.

– le convenute avevano rinunziato in primo grado inconseguenza della posizione processuale assunta all’udienza di precisazionedelle conclusioni, dove non avevano reiterato in maniera inequivoca alcunaspecifica istanza istruttoria.Aggiungeva, ad abundantiam, che le prove tese a dimostrare che leiniziative del debitore non fossero state a titolo gratuito erano stateNumero registro generale 26677/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 15485/2026Data pubblicazione 21/05/2026correttamente ritenute inammissibili (in particolare, l’interrogatorioformale) o ininfluenti (in special modo rispetto alle motivazioni interne delPollio), sottolineando, inoltre, che le appellanti non avevano mosso rilievilogici alla motivazione adottata dal primo giudice per rigettare tali istanze,ma si erano limitate a reiterare le stesse ignorando i motivi per cui iltribunale non le aveva condivise.3.

Maria Concetta Savarese e Diana Pollio hanno proposto ricorso perla cassazione di questa sentenza prospettando due motivi di doglianza, aiquali ha resistito con controricorso il fallimento di Speedy Digital s.a.s. diPollio Luciano Salvatore Renato C. nonché di Luciano Salvatore RenatoPollio.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questaCorte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata, lericorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hannochiesto la decisione del ricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazionedegli artt. 24 e 111 Cost. e la falsa applicazione dell’art. 345, comma 3,cod. proc. civ., perchè il giudice di appello ha errato nel ritenere nuove – e,dunque, inammissibili –, in quanto oggetto di rinuncia da parte dellemedesime istanti nel corso del giudizio di prime cure, le istanze probatorieda esse formulate.4.2 Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano la violazionedegli artt. 112, 115 e 161 cod. proc. civ. e la falsa applicazione degli artt.2901 cod. civ. e 64 l. fall. e censurano l’affermazione del giudice di appellocirca l’irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti, che risulterebbero - in tesi -idonei a suffragare il convincimento per cui gli atti dispositivi sarebberoNumero registro generale 26677/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 15485/2026Data pubblicazione 21/05/2026esclusi da revocatoria in quanto compiuti in adempimento di un doveremorale.5.

Il ricorso risulta inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis cod.proc. civ., per tutte le ragioni già illustrate all’interno della proposta didefinizione anticipata del 27 marzo 2025, che il collegio condivide e faproprie.In particolare, tale proposta, dopo aver correttamente osservato che «loscrutinio del secondo motivo presuppone l’accoglimento del primo, attesoche a nulla varrebbe affermare la rilevanza di nuove istanze istruttorie lacui ammissibilità in sede di appello risulti preclusa dal dettato dell’art. 345,co. 2, c.p.c.», ha già opportunamente rappresentato che «secondo il piùrecente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.10767/2022;

Cass. n. 33103/2021; Cass. n. 3229/2019), la parte che si siavista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere direiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsial richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, lestesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte insede di impugnazione. Il principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cuisia stato il giudice d'appello a non ammettere le suddette richieste, con laconseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delleconclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asseritaillegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione (tra le varie,Cass. n. 5741/2019;

Cass. n. 15029/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass n.3229/2019). La mancata riproposizione delle richieste istruttorie giàrigettate (o dichiarate inammissibili) in sede di precisazione delleconclusioni integra una presunzione di abbandono delle medesime,superabile allorché emerga una volontà inequivoca di insistere sulladomanda pretermessa (Cass. n. 1603/2012; Cass. n. 15860/2014; Cass.n. 17582/2017; Cass. n. 31571/2019; Cass. n. 10767/2022). In altritermini, affinché possa superarsi la presunzione di rinuncia dell’istanzaNumero registro generale 26677/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 15485/2026Data pubblicazione 21/05/2026istruttoria non espressamente reiterata in sede di precisazione delleconclusioni occorre che, alla luce di una valutazione della complessivacondotta processuale della parte, risulti l’inequivoca volontà di insisterenella richiesta.

Nel caso in esame, dopo che il giudice di primo grado avevaritenuto inammissibili le istanze istruttorie (cfr. Ordinanza Tribunale19/1/2019), le odierne ricorrenti nulla hanno fatto per insistere nellerichieste, limitandosi, al momento di precisare le conclusioni, ad un genericorichiamo al proprio atto introduttivo. Correttamente, dunque, il giudice diappello ha escluso che la mera «laconica espressione “si riporta allacomparsa di costituzione” utilizzata dal procuratore delle convenute averbale possa essere interpretata come inequivoca richiesta di reiterazionedi specifiche istanze istruttorie» (cfr. sentenza impugnata, p. 9).

Né talevolontà di insistere nelle proprie istanze istruttorie già rigettate emerge, alcontrario di quanto dichiarato dalle ricorrenti, nella comparsa conclusionale,ove non è fatto neanche un cenno alle medesime. Pertanto, dovendosiconsiderare - per tutto quanto osservato - presuntivamente abbandonate leistanze istruttorie avanzate in primo grado, risulta corretta la decisione dellaCorte d’Appello laddove ha dichiarato inammissibile la proposizione dellemedesime istanze nel giudizio di gravame, in quanto nuove ex art. 345, co.3, c.p.c. Quanto rilevato in ordine al primo motivo rende superfluo l’esamedel secondo.

Infatti, il giudice di appello ha giudicato inammissibile ladoglianza in quanto veicolo di una nuova istanza probatoria preclusadall’art. 345, co. 3, c.p.c. e, solo «ad abundantiam» (cfr. sentenzaimpugnata, p. 9), ne ha affermato l’irrilevanza. È insegnamento pacifico diquesta Corte che, «in sede di legittimità, le censure rivolte avversoargomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata esvolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili perdifetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, nondeterminano alcuna influenza sul dispositivo della decisione» (Cass. n.1770/2025;

Cass. n. 29529/2022; Cass. n. 18429/2022; Cass. n.Numero registro generale 26677/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 15485/2026Data pubblicazione 21/05/20267995/2022; Cass. n. 8755/2018; Cass. n. 30354/2017). Alla luce di tuttoquanto osservato, il ricorso appare suscettibile di essere definito in viaaccelerata per avere la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto inmodo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che l’esame delricorso offra elementi per confermare o mutare detti orientamenti».Non è necessario aggiungere alcuna precisazione o chiosa a quanto giàillustrato nella proposta, il cui contenuto resiste alle osservazioni critichepresenti nella memoria conclusiva.6.

In virtù delle ragioni sopra riportate il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivoed andranno versate in favore dell’erario, ex art. 133 d.P.R. 115/2002,tenuto conto che la procedura, nel controricorso, ha dato atto che il giudicedelegato al fallimento ha attestato, ai sensi dell’art. 144 del decreto appenacitato, che non era disponibile il denaro necessario per le spese.Per effetto della decisione qui adottata, risultante pienamente conforme allaproposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc.civ., deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria previstadall’art. 96, comma 3 e comma 4, cod. proc. civ., come richiamatadall’ultimo comma del medesimo art. 380-bis.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, insolido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favoredell’erario ex art. 133 d.P.R. 115/2002, che liquida in € 6.000, oltre a speseprenotate a debito, accessori come per legge e contributo spese generalinella misura del 15%.Condanna, altresì, le ricorrenti al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma3, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misuradi € 6.000 nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende e inapplicazione dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., della somma di € 2.500.Numero registro generale 26677/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 15485/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 29 aprile 2026.Il Presidente