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Ordinanza Interlocutoria — n. 15360/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court grants remand to allow parties to perfect a pending settlement agreement regarding maritime service subsidies.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15360/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the respondent's request to remand the case to a new hearing date. The parties argued that a settlement agreement was already in progress and needed time to be finalized before the merits could be adjudicated. The court accepted this procedural request, prioritizing the potential for a consensual resolution over immediate litigation on the substantive claims.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The court may remand the case to a new hearing date when parties demonstrate the existence of ongoing negotiations for a settlement, allowing time to perfect the agreement.

Parole chiave

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remand to new hearing settlement agreement maritime service subsidies procedural request bona fide settlement assicurazione per le perdite patrimoniali cattiva gestione dissipazione dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
166 del 2009, in relazione all'art. 360, comma1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
166 del 2009, in relazione all'art. 360, comma1, n.
Art. 1362 c.c.
Art. 7 della Convenzione del 30/07/1991 Rep. n.1
con riferimento all'interpretazione dell'art. 7della Convenzione del 30/07/1991 Rep.
Art. 1, comma 5-bis della l. n. 125 del 2010
Ai sensi dell'art. 1 della Conven-zione, la società era obbligata a svolgere i servizi indicati nei c.d.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 35117 del 30/12/2024
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Testo completo

tero delle Imprese e del Made inItaly, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e di-fesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;ricorrenticontroTirrenia di navigazione s.p.a. in amministrazione straordinaria, inpersona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tem-pore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Aristide Police e dall'avv.Marco Annoni, in virtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 826/2024, pubbli-cata il 06/02/2024 e notificata il 29/02/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2026 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Andrea Po-Numero di raccolta generale 15360/2026stiglione, il quale, nel richiamare la memoria depositata, noDnat as piu bèbl icoapziopnoe 2-0/05/2026sto al rinvio richiesto dalle parti;sentito l'avv.

Aiello per i ricorrenti, il quale si è riportato all'istanza de-positata, chiedendo il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di consen-tire il perfezionamento della transazione in corso di definizione;sentito l'avv. Annoni per la controricorrente, il quale si è associato allarichiesta di rinvio;letti gli atti del procedimento in epigrafe.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIn data 30/07/1991, la Tirrenia di Navigazione s.p.a. (di seguito,Tirrenia), l'allora Ministero della Marina Mercantile, l'allora Ministero delTesoro e l'allora Ministero delle Partecipazioni Statali sottoscrivevano laConvenzione rep. 1, ai sensi della l. n. 684 del 1974, avente ad oggettol'esercizio dei servizi di collegamento con le isole maggiori (Sicilia e Sar-degna).In virtù della suddetta Convenzione, e successive proroghe, la Tir-renia svolgeva, sino al 19 luglio 2012 (data nella quale veniva ceduto ilcomplesso aziendale della medesima società), i suddetti servizi di colle-gamento marittimo, per il trasporto di merci e di persone, tramite l'uti-lizzo di mezzi nautici aventi caratteristiche ben individuate e acquistatidalla società medesima che ne avrebbe ottenuto ristoro tramite idoneecomponenti della sovvenzione annuale.

Ai sensi dell'art. 1 della Conven-zione, la società era obbligata a svolgere i servizi indicati nei c.d. “pianiquinquennali” da presentare al Ministero della Marina Mercantile (suc-cessivamente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) “non oltreil terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio” e conte-nenti la descrizione dell' “assetto dei servizi da eseguire”, ovverosia dellelinee da svolgere, della frequenza di ogni singola linea, dei tipi di naveda adibire ad ogni singola linea.2 di 8Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 15360/2026Come corrispettivo per lo svolgimento del servizio, l'art. 3 della Con-Data pubblicazione 20/05/2026venzione obbligava le Amministrazioni a corrispondere a Tirrenia di Na-vigazione s.p.a., ogni anno, una “sovvenzione annua di equilibrio”, cheveniva “determinata per ciascun anno, sulla base di una richiesta pre-sentata dalla Società entro il mese di febbraio (successivamente posti-cipato al mese di giugno con Atto modificativo del 22 giugno 1994 rep.n.

13) del medesimo anno, con decreto del Ministro della Marina Mer-cantile emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipa-zioni statali […] secondo i criteri riportati nei successivi artt. 4 e 5”.Inoltre, la medesima Convenzione autorizzava le Amministrazioni ad in-dividuare eventuali modifiche dell'assetto dei servizi (art. 1, comma 4,della Convenzione). Tra le suddette modifiche era compresa anche quel-la relativa all'impossibilità di impiegare le navi e i beni strumentali sullenavi su cui era stato programmato il relativo utilizzo o su altre rottecommerciali, con conseguente necessità di procedere alla loro “antici-pata radiazione”, da intendersi come esclusione dal servizio.

In tal caso,era prevista una rigorosa procedura di regolazione delle perdite “deri-vanti alla società dalla eventuale vendita della nave”.Nel corso di vigenza della Convenzione, l'assetto dei “servizi da ese-guire” della Tirrenia veniva modificato, con specifico riferimento alleunità oggetto del presente ricorso, con i seguenti atti: - Nota del MITCM 292 del 27/01/2003, con la quale veniva disposto l'utilizzo di unanave di tipo “Aries” in sostituzione della nave “Scatto” sulla linea Fiumi-cino/Arbatax; - Decreto interministeriale in data 09/03/2004, con ilquale veniva disposta la cessazione dell'impiego di una nave di tipo“Aries” sulla linea Civitavecchia/Olbia; - Determinazione della Confe-renza di Servizi tra MIT, MEF e MISE in data 03/05/2006 (comunicatacon nota del MIT CM/1316 del 15/05/2006), con la quale veniva dispostala sospensione della linea Civitavecchia/Olbia, su cui era impiegata unanave di tipo “Aries”; - Determinazione della Conferenza di Servizi traMIT, MEF e MISE in data 25/03/2009 (comunicata con nota del MIT 6856del 22/04/2009), con la quale veniva disposta la soppressione della linea3 di 8Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 15360/2026precedenza su tale linea; - Determinazione della ConferenDzaata pduib bSliceazriovniez 2i0 /05/2026tra MIT, MEF e MISE in data 26/11/2009 (comunicata con nota del MIT17178 del 02/12/2009), con la quale veniva disposta la sostituzione diuna nave veloce di riserva di tipo “Aries” con una di tipo “Scatto”, daimpiegare sul collegamento Bari/Durazzo.Le modifiche apportate a tali piani comportavano, in definitiva, laradiazione anticipata di quattro navi veloci di tipo “Aries” (denominateAries, Capricorn, Scorpio e Taurus) e di una di tipo “Scatto” (denominataScatto), regolarmente autorizzate dalle Amministrazioni vigilanti (MIT,MISE, MEF) nelle suddette Conferenze di Servizi.Nel mese di dicembre 2009, la Tirrenia riceveva dalla società Geo-mar Enterprises S.A.

Est. una offerta per l'acquisto delle navi Aries,Scorpion e Capricorn e stipulava con quest'ultima un Memorandum ofAgreement (contratto preliminare di compravendita), subordinando lastipulazione del contratto definitivo alla valutazione di congruità delprezzo di vendita da parte del MIT (in conformità a quanto previstodall'art. 7 della Convenzione).A seguito dell'emanazione del d.l. n. 125 del 2010 (conv. in l. n. 163del 2010), l'art. 1, comma 5 bis, espressamente disponeva la prorogadella Convenzione in oggetto relativamente alle sole “clausole necessa-rie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità terri-toriale”, così ponendo la questione se l'art. 7 della Convenzione avesseo meno perso efficacia.Con D.P.C.M. 05/08/2010, la Tirrenia veniva ammessa alla proce-dura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 347/2003, convertitocon modificazioni dalla legge n. 39/2004 e successive modifiche; consuccessivo provvedimento in data 26/11/2010, prot. n. 0175722,avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione all'avvio della procedura divendita delle navi cd.

“veloci”, il Ministero vigilante (MISE) sull'ammini-strazione straordinaria, dando atto (a) dell'esigenza “di reperire liquiditànecessaria a garantire la copertura dei costi necessari ad assicurare la4 di 8Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 15360/2026copertura del servizio pubblico di trasporto marittimo”, (b) nonché dellaData pubblicazione 20/05/2026necessità ed urgenza di procedere alla cessione delle “Navi Veloci” Aries,Capricorn, Scatto, Scorpio, Taurus, in considerazione “dei costi di ge-stione e di manutenzione […], che grava[va]no sulla situazione di illiqui-dità senza alcuna contropartita, stante l'impossibilità di utilizzare taliunità per lo svolgimento del servizio di collegamento attualmente svoltoda Tirrenia e Siremar”, autorizzava Tirrenia di Navigazione s.p.a. in a.s.ad avviare la procedura di vendita di tali imbarcazioni.Al riguardo: - per la nave Aries, veniva presentata una offerta diacquisto al prezzo di € 970.000,00, da parte della società Sok DenizcilikTic Ltd.

STI; - per la nave Capricorn, veniva presentata una offerta diacquisto al prezzo di € 1.025.000,00, da parte della società SimseklerLtd; - per la nave Scatto, veniva presentata una offerta di acquisto alprezzo di € 271.000,00 da parte della società Simsekler Ltd; - per lanave Scorpio, veniva presentata una offerta di acquisto al prezzo di €981.000,00, da parte della società Karina Shipping Ltd; - per la naveTaurus, veniva presentata una offerta di acquisto al prezzo di €955.000,00, da parte della società Simsekler Ltd.Con provvedimento in data 12 maggio 2011, prot. n. 0090700, ilMinistero vigilante (MISE) sull'amministrazione straordinaria, rilevandoche le offerte pervenute risultavano congrue rispetto ai valori delle navicome determinati nelle perizie di valutazione, autorizzava Tirrenia avendere le navi veloci ai prezzi sopraindicati alle rispettive società.

Per-tanto, in data 12 e 14 luglio 2011, le navi venivano vendute alle societàacquirenti.Per effetto della vendita disposta in conseguenza della “anticipataradiazione” delle navi veloci, la società Tirrenia, lamentando di aver su-bìto una ingente perdita patrimoniale pari a complessivi euro166.399.441,66, oltre oneri finanziari, intimava al MIT di esprimere laformale valutazione di congruità del prezzo, nonché ai Ministri compe-tenti di adottare, entro 30 giorni, il decreto per la regolazione della com-5 di 8Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026plessiva perdita, in adempimento di quanto prescritto dall'articolo 7 dellaNumero di raccolta generale 15360/2026Convenzione.

Data pubblicazione 20/05/2026Il MIT e gli altri Ministeri non provvedevano e dunque Tirrenia, la-mentando il loro inadempimento, li conveniva innanzi al Tribunale diRoma, giudizio nel quale i Ministeri tutti si costituivano, resistendo.Con sentenza n. 2054/2018 il Tribunale di Roma rigettava la do-manda attorea.Avverso tale sentenza Tirrenia proponeva appello e, con sentenza n.826/2024, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impu-gnata, condannava i Ministeri a pagare la cd. regolazione perdite.Avverso tale sentenza i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti,dell'Economia e delle Finanze e delle Imprese e del Made in Italy hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza.La Tirrenia si è difesa con controricorso.In data 13/06/2024, l'Avvocatura dello Stato ha formulato istanza ditrattazione congiunta del presente ricorso con altro, pendente dinanzi aquesta Corte, iscritto al registro generale al n. 19968/2023 R.G., aventeanch'esso ad oggetto la domanda di indennizzo per la radiazione di naviadibite al trasporto di merci e persone sulla base di rapporto di conces-sione.Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, i ricorrentie la controricorrente hanno depositato memorie difensive.Con ordinanza interlocutoria n. 35117/2024 (Cass., Sez. 3, Ordi-nanza interlocutoria n. 35117 del 30/12/2024), la Terza Sezione di que-sta Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissionedegli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alla PrimaSezione civile, ritenuta tabellarmente competente.A seguito del provvedimento della Prima Presidente, con decreto del28/02/2025, il Presidente Titolare della Terza Sezione civile ha dispostola trasmissione del ricorso alla Prima Sezione Civile.Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Andrea Po-6 di 8Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026stiglione, ha depositato la propria memoria, chiedendo l'accoglimentoNumero di raccolta generale 15360/2026del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.

Data pubblicazione 20/05/2026I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie difen-sive.In data 23/01/2026 la controricorrente ha depositato istanza, sotto-scritta anche dall'Avvocatura di Stato, di rinvio a nuovo ruolo del ricorso,al fine di consentire il perfezionamento di un accordo transattivo giàdelineato dalle parti, ribadita all'udienza del 28/01/2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione delle regole di ermeneutica contrattuale e, in particolaredegli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento all'interpretazione dell'art. 7della Convenzione del 30/07/1991 Rep. n.1, e dell'art. 1, comma 5-bisd.l. n. 125 del 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 163 del 2010e 19-ter, commi 6, 16, 21 e 23 d.l. n. 135 del 2009, convertito conmodificazioni dalla l. n. 166 del 2009, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e 346 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.2.

Deve essere accolta la richiesta di rinvio della causa a nuovoruolo, depositata dalla controricorrente con istanza firmata anche dallaAvvocatura il 23/01/2026, e ribadita all'odierna udienza, avendo le partidedotto l'esistenza di trattive avanzate per la definizione bonaria dellavertenza. P.Q.MLa Corterinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/01/2026.7 di 8Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 15360/2026Il PresidenteData pubblicazione 20/05/2026Guido Mercolino8 di 8