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Ordinanza — n. 15175/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses consortium's appeal regarding land sale obligations and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15175/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the Consortium's appeal inadmissible, rejecting its challenge to the lower court's decision on land sale obligations. The lower court correctly applied the consortium statute, noting that the seller was released from future payments once the transfer was communicated to the consortium. The appeal was dismissed because it merely substituted the appellate court's reasoning without providing a valid legal argument to overturn the established interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 2, 18, 19, 35 of the Consortium Statute: The cassation court cannot re-evaluate the reasoning of the appellate court or substitute its own interpretation without demonstrating why the lower court's application of the statute was erroneous.

Parole chiave

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cassation inadmissibility consortium statute interpretation land sale obligations procedural error review seller release from debt

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il ricorso lamenta:«Ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e/o erratainterpretazione e applicazione degli artt.
Art. 2, 18, 19 e 35 dello statuto consortile
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 633 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020

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Testo completo

ato e difeso dagli avv.ti Antonello Calabrese eClaudia Facchini, giusta procura in atti;– ricorrente –ControImmobiliare Giolica s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dagli avv.ti Massimo Breschi e Gabriele Salvi, giusta procura in– controricorrente –r.g. n. 18465/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 18465/2022Numero sezionale 2161/2026Numero di raccolta generale 15175/2026Data pubblicazione 20/05/2026ControPinori Filati s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesadall’avv. Francesco Di Luciano, giusta atto del 27 aprile 2026;– controricorrente –E nei confronti diBaroni Gori s.r.l.;– intimata –avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, seconda sezionecivile, n. 999/2022 depositata il 20 maggio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 maggio 2026 dal Consigliere Paolo Fraulini.RILEVATO CHE1.

Il Consorzio Macrolotto Industriale n. 2 di Prato (in prosieguo,breviter: “il Consorzio”), ha proposto ricorso in cassazione, affidato aun motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenzeha confermato la sentenza di primo grado che aveva revocato ildecreto ingiuntivo n. 122/2015 emesso in suo favore, con il quale siintimava alla Giolica s.p.a. (in prosieguo, breviter: “Giolica”) ilpagamento di contributi consortili inerenti a una rata di mutuorelativa a un terreno di proprietà di quest’ultima, oggetto delfinanziamento, parzialmente ceduto alle società Pinori Filati s.p.a. (inprosieguo, breviter:

“Pinori”) e Baroni Gori s.r.l. (in prosieguo,breviter: “Baroni Gori”).2. Giolica e Pinori hanno resistito con separati controricorsi,mentre Baroni Gori è rimasta intimata.r.g. n. 18465/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 18465/2022Numero sezionale 2161/2026Numero di raccolta generale 15175/2026Data pubblicazione 20/05/20263. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva,ha ritenuto:3.1 che il consorzio non aveva negato che, in ordine aibeni rientranti nel perimetro consortile rimasti in proprietà dellasocietà, quest’ultima avesse regolarmente pagato il contributodovuto;3.2 che, in relazione ai terrenti venduti alle società Pinorie Baroni Gori, difettava nella specie la totolarità passiva dellaGiolica al versamento del relativo contributo atteso che, a norma distatuto, una volta comunicato al consorzio l’avvenutotrasferimento della proprietà, il relativo onere gravava solo sulnuovo acquirente e non più su quello precedente, a nulla rilevandoa tal fine la mancata impugnazione delle delibere consortili delgiugno 2014 e del c.d.a. dell’ottobre 2014.4 Il Consorzio e Giolica hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso lamenta:«Ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e/o erratainterpretazione e applicazione degli artt. 2, 18, 19 e 35 dellostatuto consortile, in relazione alla perdurante partecipazionedell’Imm.re Giolica al Consorzio Macrolotto e al conseguentevincolo della stessa alle deliberazioni dell’assemblea del 27 giugno2014 e al mancato riconoscimento della esattezza e della validitàdelle delibere dell’Assemblea dei soci del 27 giugno 2014 e delConsiglio di amministrazione de 6 ottobre 2014, per mancataimpugnazione ai fini della prova dei crediti e della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 633 c.p.c. per l’emissione del decretoingiuntivo», deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nelnon considerare che la rata di mutuo oggetto di ingiunzione erar.g. n. 18465/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 18465/2022Numero sezionale 2161/2026Numero di raccolta generale 15175/2026Data pubblicazione 20/05/2026inerente a un finanziamento concesso nel 1999 per estinguere, tral’altro, due precedenti finanziamenti approvati dalla stessa Giolicae nel non avvedersi che Giolica era, comunque, rimastaproprietaria di beni ricompresi nel perimetro di lottizzazione, con laconseguenza che essa era a tutti gli effetti una consorziata, cometale soggetta alle decisioni dell’assemblea e del c.d.a., nella specieprese nel 2014 e non oggetto di alcuna impugnazione e, come tali,costituenti prova scritta della pretesa fatta valere.Il motivo è inammissibile, giacché non si confrontaefficacemente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cheè chiaramente rinvenibile nell’interpretazione dello statuto, laddoveesso prevede la liberazione del venditore per le obbligazioni futureinerenti al pagamento degli oneri consortili, una volta soddisfatto ilrequisito della comunicazione dell’atto di cessione al consorzio.La censura, in effetti, non contesta né che la cessione di partedei beni della società odierna controricorrente sia avvenutaregolarmente e altrettanto regolarmente sia stata comunicata alconsorzio stesso; né, attraverso l’allegazione e correlativaargomentazione di una falsa applicazione dei criteridell’ermeneutica contrattuale, dimostra l’erroneitàdell’interpretazione dello statuto fornita dalla Corte territoriale inrelazione alla liberazione del cedente dalle obbligazioni future.Il motivo, a ben vedere, si limita ad affermare che la sentenzaimpugnata è erronea e a sostituire alla relativa motivazione unapropria personale interpretazione di quelle che avrebbedocumentato essere le motivazioni corrette della decisioneimpugnata, senza tuttavia impegnarsi a dimostrare perchél’interpretazione fornita dl giudice di appello sarebbe errata.r.g. n. 18465/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 18465/2022Numero sezionale 2161/2026Numero di raccolta generale 15175/2026Data pubblicazione 20/05/2026Tanto determina l’inammissibilità della censura, atteso che nonè certo questa Corte che può rieditare il ragionamento di selezionee valutazione delle prove (addirittura inerenti alla prova scritta infase di emissione del decreto monitorio) al fine di pervenire a unnuovo giudizio sul merito della vicenda, in questa fase di legittimitànon consentito, quante volte – come nella specie – la sentenzaimpugnata abbia motivato il proprio convincimento conargomentazioni ben riconoscibili e ben al di sopra del minimocostituzionale.2.

La soccombenza regola le spese.3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ConsorzioMacrolotto Industriale n. 2 di Prato a rifondere alle particontroricorrenti le spese della presente fase di legittimità che liquida,quanto alla Immobiliare Giolica s.r.l., in euro 3.400,00, di cui euro200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento e agli accessori di legge e, quanto alla Pinori Filati s.p.a., ineuro 2.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dàda parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.r.g. n. 18465/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 18465/2022Numero sezionale 2161/2026Numero di raccolta generale 15175/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026.Il PresidenteMauro Di Marzior.g. n. 18465/2022Cons. est. Paolo Fraulini