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Decreto — n. 15172/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15172/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15172/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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é stesso avvocatoAndrea Paolo Vasaperna-ricorrente-controLiquidazione Giudiziale Della F.lli Cambria S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GaetanoUrzi'-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto nel RGn.545/2025 depositato il 06/02/2026;dato atto della proposta di definizione accelerata di cui all’art.380-bisc.p.c. dell’11 maggio 2026;dato atto che è intervenuta la rinuncia al ricorso del ricorrente in data14/05/2026;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016 e che, avuto riguardo alla naturadella controversia e alla scelta del ricorrente di far definire il procedimentomediante rinuncia nell’immediatezza della proposta ex art. 380-bis c.p.c.,Numero registro generale 4094/2026Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 15172/2026Data pubblicazione 20/05/2026ciò motiva un temperamento delle spese di lite in favore delcontroricorrente, pur se allo stato non aderente alla rinuncia.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Decreto — n. 15172/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GaetanoUrzi'-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto nel RGn.545/2025 depositato il 06/02/2026;dato atto della proposta di definizione accelerata di cui all’art.380-bisc.p.c. dell’11 maggio 2026;dato atto che è intervenuta la rinuncia al ricorso del ricorrente in data14/05/2026;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016 e che, avuto riguardo alla naturadella controversia e alla scelta del ricorrente di far definire il procedimentomediante rinuncia nell’immediatezza della proposta ex art. 380-bis c.p.c.,Numero registro generale 4094/2026Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 15172/2026Data pubblicazione 20/05/2026ciò motiva un temperamento delle spese di lite in favore delcontroricorrente, pur se allo stato non aderente alla rinuncia.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese susseguenti spese di difesa riduzione della mercede d'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
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Testo completo

é stesso avvocatoAndrea Paolo Vasaperna-ricorrente-controLiquidazione Giudiziale Della F.lli Cambria S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GaetanoUrzi'-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto nel RGn.545/2025 depositato il 06/02/2026;dato atto della proposta di definizione accelerata di cui all’art.380-bisc.p.c. dell’11 maggio 2026;dato atto che è intervenuta la rinuncia al ricorso del ricorrente in data14/05/2026;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016 e che, avuto riguardo alla naturadella controversia e alla scelta del ricorrente di far definire il procedimentomediante rinuncia nell’immediatezza della proposta ex art. 380-bis c.p.c.,Numero registro generale 4094/2026Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 15172/2026Data pubblicazione 20/05/2026ciò motiva un temperamento delle spese di lite in favore delcontroricorrente, pur se allo stato non aderente alla rinuncia.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% eagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 19/05/2026Massimo Ferro