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Ordinanza — n. 15164/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding arbitration award qualification and burden of proof on payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15164/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's request to overturn the Court of Appeal's decision, which had dismissed an opposition to a summary judgment based on an arbitration award. The appellant argued the award was irregular and that the burden of proof regarding payment should shift, but the court found the first ground inadmissible due to procedural timing and the second ground unsupported by evidence. Consequently, the court ruled that the lower court correctly applied the principle that the burden of proof remains on the debtor when payment is contested via negotiable instruments.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 808-ter, 112, 827-829 c.p.c.; Art. 34-36 D.Lgs. 5/2003; Art. 2909 c.c.: The court must independently qualify the arbitration award, and the burden of proof regarding payment remains on the debtor when the creditor produces negotiable instruments.

Parole chiave

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arbitration award qualification summary judgment opposition burden of proof payment negotiable instruments procedural inadmissibility ne bis in idem civil procedure code opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 808-ter c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 827 c.p.c.
Art. 828 c.p.c.
Art. 829, comma 3 c.p.c.
Art. 34 D.Lgs. 5/2003
Art. 35 D.Lgs. 5/2003
Art. 36 D.Lgs. 5/2003
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 324 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 1193 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 21493/2010
Ove la questione non fosse stata dedotta ingrado di appello (come nella specie), la sentenza di appello si sarebbedovuta impugnare con revocazione e non con ricorso per cassazione(Cass., Sez. U., n. 21493/2010).4.
Cass., n. 18471/2015
Cass., n. 26275/2017
Cass., n. 26275/2017; Cass., n.
Cass., n. 27247/2023
26275/2017; Cass., n. 27247/2023).
Corte di Appello di Palermo, 16 dicembre 2013, n. 1874
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Testo completo

o Luigi d'Aco unitamente all’avvocato Peppino Milano-ricorrente-controDi Pisa Emanuele-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 542/2022depositata il 30/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere Filippo D'Aquino.1. C D di D’ALESSANDRO FRANCESCA C. S.a.s. ha propostoopposizione al decreto ingiuntivo n. 280/2014 emesso dal Tribunale diSciacca in data 29 settembre 2014 e notificato il 3.10.2014, dell’importodi € 27.363,26 a favore di DI PISA EMANUELE, sulla base di un lodoarbitrale emesso da arbitro unico, assumendo che l’arbitrato fosse irritualeNumero registro generale 26559/2022Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 15164/2026Data pubblicazione 20/05/2026e che il lodo avesse contenuto obbligatorio e non di condanna.L’opponente ha, inoltre, dedotto la nullità del lodo sia per essere il lodoRegistro delle Imprese.2.

Il Tribunale di Sciacca ha accolto l’opposizione, revocando il decretoingiuntivo.3. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza qui impugnata, haaccolto l’appello del creditore opposto, ritenendo che l’opponente non hafornito la prova dell’esecuzione di un pagamento a mezzo assegni infavore dell’opposto a estinzione dell’obbligazione ingiunta. Ha, poi,qualificato il lodo come rituale, ritenendo di conseguenza inammissibilel’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto il lodo si sarebbe dovutoimpugnare davanti alla Corte di Appello competente.4.

Propone ricorso per cassazione l’originario opponente, affidato a duemotivi. Il creditore intimato non si è costituito in giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione dell’art.808-ter, 112, 827, 828, 829 terzo comma, cod. proc. civ., degli artt. 34,35, 36 d. lgs. n. 5/ 2003, degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.,nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il giudizio diimpugnazione del lodo si sarebbe dovuto proporre davanti al giudice diappello in unico grado.

Osserva parte ricorrente che il lodo è statoqualificato come lodo irrituale dall’arbitro, in base a una precedentesentenza (Corte di Appello di Palermo, 16 dicembre 2013, n. 1874),passata in cosa giudicata, la cui impugnazione va proposta davanti altribunale competente, quale il Tribunale di Sciacca, luogo in cui è sortal’obbligazione. Invoca, pertanto, il ne bis in idem, reintroducendo inoltrequestioni attinenti alla nullità del lodo a termini del d. lgs. n. 5/2003 pron. 26559/2022 R.G.Numero registro generale 26559/2022Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 15164/2026Data pubblicazione 20/05/2026tempore.

Deduce, infine, ultrapetizione in quanto il creditore oppostoaveva chiesto qualificato il lodo come irrituale.2. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui si invoca ilgiudicato esterno in relazione alla sentenza della Corte di Appello diPalermo n. 1874/2013 (doc. 19 ricorrente) sotto un duplice profilo. Inprimo luogo, manca l’attestazione del cancelliere del passaggio ingiudicato della suddetta sentenza, in assenza della quale non è possibileCass., n. 20974/2019; Cass., n. 6024/2017).3. In secondo luogo, il giudicato si sarebbe formato in epocaprecedente l’emissione del decreto ingiuntivo, per cui la questione delgiudicato si sarebbe dovuta dedurre davanti al giudice di primo grado e, incaso di contrasto con la sentenza di cui si fosse allegato il giudicato,davanti al giudice di appello.

Ove la questione non fosse stata dedotta ingrado di appello (come nella specie), la sentenza di appello si sarebbedovuta impugnare con revocazione e non con ricorso per cassazione(Cass., Sez. U., n. 21493/2010).4. Il motivo è ulteriormente inammissibile ove deduce ultrapetizione,essendo la qualificazione dell’arbitrato attività propria del giudice e nonpredeterminata dal petitum richiesto dalla parte.5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione degli artt.1193 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutonon fornita la prova dell’imputazione del pagamento a estinzione deldebito di cui al decreto opposto.

Osserva parte ricorrente di avere datoprova dell’estinzione dell’obbligazione di cui al decreto opposto, a mezzoemissione di assegni da parte del creditore opposto a se medesimo, percui era onere del creditore offrire la prova della non imputabilità delpagamento ricevuto al credito di cui al decreto opposto.n. 26559/2022 R.G.Numero registro generale 26559/2022Numero sezionale 2155/2026Numero di raccolta generale 15164/2026Data pubblicazione 20/05/20266. Il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Inammissibile è il motivo ove deduce prova dell’intervenuta imputazione dipagamento al debito oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto il ricorrentemira a una diversa ricostruzione del fatto attraverso una rivalutazionedelle prove.

Per il resto, il motivo è infondato, in quanto in tema di provadel pagamento, solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamentoavente efficacia estintiva, ossia eseguito in relazione a un determinatocredito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore ilquale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un creditodiverso; principio che non può trovare applicazione quando il pagamentovenga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per laloro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (el'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorioin capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di creditoprodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass.,n. 18471/2015;

Cass., n. 26275/2017; Cass., n. 27247/2023). Lasentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributounificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteMauro Di Marzion. 26559/2022 R.G.