Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15074/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Supreme Court decree to include sole shareholder and legal representative as joint defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15074/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a correction to a Supreme Court decree that incorrectly listed only one party as the appellant. The material facts revealed that the sole shareholder, Daniele Procaccini, was also a legal representative and an independent co-appellant who was omitted from the electronic filing. The court ruled that because the procedural prerequisites for correcting a material error were met, the decree's header and operative part must be amended to include both the company and the individual in solidarity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: When a Supreme Court decree omits a co-appellant who was a party to the original request, the court must correct the material error to include them in the header and operative provisions as a joint defendant.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction omitted co-appellant joint and several liability procedural defect Supreme Court decree

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ.
Art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 29432/2024

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

atti del procedimento n. 2858/2024 tra le parti:SASAMA s.r.l.s. e PROCACCINI DANIELE, già rappresentati e difesidall'avvocato Danilo Sacchetti-ricorrenti-controPIGA NEVINA, già rappresentata e difesa dall’avv. Attilio Biava-controricorrente-nonché relativamente alla pronuncia del decreto di CORTE SUPREMA DICASSAZIONE ROMA n. 22173/2025 depositato il 1/8/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalPresidente relatore MASSIMO FERRO.Numero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

Questa Corte, con decreto presidenziale n. 22173 del 2025, reso nelprocedimento al R.G. n. 2858/2024, ne ha disposto, all’esito dellamancata istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., laestinzione, ciò conseguendo alla proposta di definizione del giudizioformulata ai sensi della medesima disposizione e comunicata alle parti.2. Parimenti è stata disposta la condanna alle spese in favore dellaparte ricorrente.3. Come rilevato nell’odierno ricorso, nel decreto del Presidente vi èstato il riferimento alla parte ricorrente con implicito rinvio all’epigrafe,nella quale l’impugnazione risultava proposta dalla sola SASAMA s.r.l.s.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale,segnalato e dedotto con il ricorso della parte, poiché effettivamente lagenerazione telematica della intestazione del decreto n. 22173 del 2025non ha incluso altresì, al pari della società SASAMA s.r.l.s., DanieleProcaccini che, oltre a risultarne il legale rappresentante, figurava nellaveste, in proprio, di congiunto ed autonomo ricorrente, al pari dellasocietà.2. Va dunque disposta, sussistendone i presupposti, la correzione dellaparte espositiva e conseguentemente statuitiva del decreto recante lacondanna alle spese, includendo tra i soggetti che vi sono tenuti in solido,in quanto costituenti una parte pluripersonale, sia la società che il legalerappresentante, come si evince dal menzionato originario ricorso al R.G. n.2858 del 2024.3.

Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spesedell’attuale procedimento, per la natura del medesimo, come ricostruita direcente dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U.29432/2024) P.Q.MNumero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte dispone che l’epigrafe e, rispettivamente, il dispositivo deldecreto di questa Corte n. 22173/2025, pubblicato il 1/8/2025, siano cosìcorretti e dunque alle parole “sul ricorso iscritto al n. 2858/2024 R.G.proposto da:SASAMA SRLS” siano aggiunte le parole “in persona del l.rp.p.t.

Sig.Daniele Procaccini C.F. PRCDNL86L25H501H, il quale agiscepersonalmente e nella qualità di l.r.p.t. della fallita” e alle parole“Condanna la parte ricorrente” siano aggiunte le parole “SASAMA SRLS eDaniele Procaccini, in solido,” fermo il resto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.Il PresidenteMASSIMO FERRO