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Ordinanza — n. 14907/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to prove timely service of the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14907/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal improcedible because the appellant failed to prove the timely service of the appealed judgment. While the opposing party claimed the judgment was served, they did not submit the required certified copy with proof of notification. The court ruled that mere assertions without documentary evidence are insufficient to overcome the statutory deadline for filing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 369 comma 1 c.p.c.; Art. 372 comma 2 c.p.c.: The appeal is improcedible if the appellant fails to deposit the certified copy of the appealed judgment with proof of service within the prescribed term, even if the opposing party asserts service occurred.

Parole chiave

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improcedibility of appeal proof of service of judgment certified copy requirement statutory time limits onus of proof in procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 369 comma 1 c.p.c.
11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità delricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare,ai sensi del n.
Art. 372 comma 2 c.p.c.
1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art.
Art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art.
art. 327 c.p
art. 325 c.p
327 c.p.c.), ma non deposita la relata dinotifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione.Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente.Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza(calcolando il termine ex art. 325 c.p.c.
art. 380-bis c.p
art. 372 c.p
1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art.
art. 369 c.p
372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art. 369 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., sez. II, n. 10676 del 23/04/2025
Cass. civ., sez. I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389

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Testo completo

ente-controBanca Di Credito Cooperativo Di Nettuno - Società Cooperativa a r.l., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Mauro Pernafelli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4633/2021depositata il 24/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere Silvia Vitro'.1) Il sig. Criserà Santo ha convenuto davanti al Tribunale di Velletri laBanca di Credito Cooperativo di Nettuno soc. coop. a r.l. per ottenere ilrisarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamentesubiti, quantificati in euro 25.000 o nella diversa misura ritenuta mediantevalutazione equitativa, conseguenti alla illegittima revoca dell'affidamentoNumero registro generale 24743/2021Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 14907/2026Data pubblicazione 19/05/2026operata dalla Banca, da ritenersi arbitraria e repentina, all'illegittimità delpassaggio “a sofferenza” delle proprie posizioni debitorie e allaconseguente illegittimità della segnalazione effettuata presso la CentraleRischi della Banca d'Italia.La Banca, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminarel'improcedibilità della causa per il mancato tentativo di mediazioneobbligatoria e l'inammissibilità della domanda risarcitoria per violazionedel giudicato esterno costituito dalla sentenza 1384/2015, emessa dallostesso Tribunale (pronuncia mediante la quale era stata respintal'opposizione a precetto proposta dal Criserà ed erano state decisequestioni- attinenti alla legittimità della pretesa creditoria della Banca- deltutto coincidenti con quelle allegate quale causa petendi della presenteazione risarcitoria).Nel corso del giudizio è stata svolta in sede stragiudiziale lamediazione con esito negativo e il Tribunale di Velletri, con sentenzadell’11/4/2017, ha accolto la domanda risarcitoria, reputando sussistentela responsabilità contrattuale della Banca per inadempimento e ritenendodi conseguenza l'illegittimità della revoca del fido e della segnalazione allaCentrale Rischi, e ha condannato l’istituto di credito al pagamento di euro20.000, oltre interessi.A seguito di appello proposto dalla Banca, la Corte d’Appello di Roma,ritenuti fondati i motivi a fondamento della revoca dell’affidamento e dellaqualificazione “a sofferenza” della posizione dell’appellato, ha riformato lasentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento del sig.Criserà e ha condannato questo al pagamento delle spese processuali eanche al risarcimento del danno da lite temeraria.2) Con ricorso notificato il 27/9/2021 il sig.

Criserà Santo haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, proponendo seimotivi di ricorso, contestando, fra l’altro, l’appostazione a sofferenza e laviolazione della buona fede da parte della Banca.Numero registro generale 24743/2021Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 14907/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Banca di Credito Cooperativo di Nettuno resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., permancato deposito della notifica della sentenza.Nei propri atti il ricorrente dà atto che la sentenza è stata notificata(per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata dinotifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione.Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente.Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza(calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione dellasentenza).L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante di questaCorte.Secondo Cass. civ., sez.

III, n. 24199 del 29/08/2025, “nel giudizio dicassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenzaimpugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine diventi giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuatounitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“.Cass. civ., sez. I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio dilegittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.;nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente oimplicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata(nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dalcontroricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle partio del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e ilricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena diimprocedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenzaimpugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorsoNumero registro generale 24743/2021Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 14907/2026Data pubblicazione 19/05/2026risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione delprovvedimento impugnato”.Si veda anche, per esempio:

Cass. civ., sez. II, n. 17014 del20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenzaimpugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la solacopia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto diprocedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizioritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”;

Cass.civ., sez. III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità delricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare,ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copiaautentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione soloove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo èstato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre,ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso dataluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di taleaffermazione, depositando la relata nel termine per il deposito delcontroricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con laconseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata latardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e nonimprocedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermarel'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione nonpotrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini dellavalutazione della tempestività del ricorso”);

Cass. civ., sez. II, n. 10676del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica dellasentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art.369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistenteNumero registro generale 24743/2021Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 14907/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”); Cass. civ.,sez. I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art. 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e nonconsente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancatotempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relatadi notifica ove essa sia avvenuta”).2) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivoPoiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 3000, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 24743/2021Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 14907/2026Data pubblicazione 19/05/2026Così deciso in Roma il giorno 11/2/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il Presidente Enrico Scoditti