Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by client's withdrawal following consolidated Supreme Court precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished and ordered cost compensation after the appellant voluntarily withdrew the appeal. The underlying dispute involved postal savings bonds where the plaintiff argued for higher interest rates based on legitimate expectations and specific regulations, while the postal operator applied lower rates per ministerial decrees. The court ruled that the procedural outcome was no longer relevant because the appellant's subsequent withdrawal rendered the case moot, aligning with established Supreme Court jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 37 c.p.c.: When a party withdraws an appeal after the Supreme Court has consolidated the relevant case law, the proceedings are extinguished and costs are compensated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
all’avvocato Marisa Franca Costelli-ricorrente-controPoste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Astorri-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 278/2022depositata il 01/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere Silvia Vitro'.1) Le signore Indalizio Teresa e Indalizio Maria hanno convenuto ingiudizio davanti al Tribunale di Bergamo Poste Italiane spa, esponendo diaver acquistato nell’agosto 1984 un BFP di lire 500.000.000 serie P/O enel settembre 1984 tre BFP di lire 500.000.000 ciascuno della serie P/O,Numero registro generale 24311/2022Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 14850/2026Data pubblicazione 18/05/2026tutti di durata trentennale, di essersi poi presentate nel novembre 2014presso gli uffici postali per richiedere la riscossione di tali buoni e che erastato loro comunicata l’applicazione di un rendimento del 42%, inferiorerispetto a quello individuato a tergo dei buoni.Le attrici hanno contestato l’applicabilità di tassi di interesse minori,sia per la legittima aspettativa del titolare del buono, mai notiziato dellamodifica peggiorativa, sia per il disposto di cui alla disciplina del DPR144/2001 e per la disciplina di cui agli artt. 118 e ss.
TUB, e hanno chiestola condanna di Poste Italiane al pagamento della somma di €. 331.556,68.In via subordinata hanno sollevato questione di costituzionalità delcombinato disposto delle norme citate.Il Tribunale di Bergamo, respinta l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva sollevata da Poste Italiane e ritenuta nel merito la qualificazionedei buoni postali fruttiferi, per cui è causa, come titoli di legittimazione,non soggetti quindi all'applicazione dei principi, propri dei titoli di credito,della letteralità, dell'incorporazione e dell'autonomia causale, ha concluso,in attuazione del disposto di cui all'art. 173, codice postale come mod. daDL 460/1974, nel senso della prevalenza, sul tenore letterale dei buonipostali, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, eha condannato Poste Italiane a pagare la minore somma di €. 159.198,57,oltre interessi.A seguito di impugnazione proposta da Poste Italiane spa e appelloincidentale da parte di Gian Carlo Indalizio (succeduto alle due attricioriginarie), la Corte d’Appello di Brescia, respinta l’eccezione di difetto digiurisdizione e l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevatedall’appellante principale, nel merito ha ritenuto la decisione del primogiudice coerente con quanto stabilito dalle Sezioni Unie di questa Corte(decisione n. 3963 dell’11/2/2019), nel senso dell’applicabilità delladisciplina di cui al DM del 1986 anche ai buoni delle serie precedenti, haescluso che ricorrano i presupposti per il rinvio in via pregiudiziale allaNumero registro generale 24311/2022Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 14850/2026Data pubblicazione 18/05/2026Corte di Giustizia e ha concluso respingendo sia l’appello principale chel’appello incidentale e disponendo la compensazione integrale delle spesedel grado.Il sig.
Gian Carlo Indalizio ha proposto ricorso in Cassazione con tremotivi.Poste Italiane spa ha resistito con controricorso.2) Con atto del 23/1/2026 il sig. Gian Carlo Indlaizio, preso atto delconsolidamento dell’orientamento giurisprudenziale nel senso indicatodalla Corte, ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositato, a spesecompensate.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio e si dispone lacompensazione delle spese, alla luce dell’intervento della giurisprudenzadeterminante dopo la proposizione del ricorso. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio;spese compensate.Così deciso in Roma il giorno 10/2/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti