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Ordinanza — n. 14774/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to judicial assessment of evidence and procedural limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14774/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without ruling on the merits of the bankruptcy liquidation dispute. The court rejected arguments challenging the notary's finding of a closed domicile and the proportionality of legal fees, stating that judicial fact-finding and fee assessments within statutory limits are unreviewable in cassation. Consequently, the appeal was dismissed, and the lower court's decision to open the judicial liquidation of Grosseto Motors S.r.l.s. stands.

Regesto Legislator

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Art. 40, comma 8 c.c.i.i.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: Judicial findings on the impossibility of service and assessments of legal fees within statutory parameters are unreviewable in cassation proceedings.

Parole chiave

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judicial liquidation service of process closed domicile legal fees cassation admissibility unreviewable facts bankruptcy procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 8, c.c.i.i.
Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsaapplicazione della norma di cui all’art. 40, comma 8, Codicedella Crisi di Impresa (art.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
40, comma 8, Codicedella Crisi di Impresa (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».Oggetto di censura è la ritenuta validità della notificazionedel ricorso di COMPASS BANCA S.p.A.
Art. 91 c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso riguarda la liquidazione dellespese di lite ed è così rubricato: «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M.
D.M. 55/2014
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 121 c.c
art. 91 c.p
Il terzo motivo di ricorso riguarda la liquidazione dellespese di lite ed è così rubricato: «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
24635/2014
14542/2011

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Testo completo

mente domiciliate in Roma,via Mirabello n. 18, presso lo studio dell’avv. Umberto Richiello,che la rappresenta e difende unitamente all’avv. PaoloBastianini- ricorrenti -controCOMPASS BANCA S.p.A. e LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DIGROSSETO MOTORS S.r.l.s.- intimate -avverso la sentenza n. 910/2024 della Corte d’Appello diudita la relazione svolta nella camera di consiglio del31.3.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.Numero registro generale 14902/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 14774/2026Data pubblicazione 18/05/2026Su istanza della creditrice COMPASS BANCA S.p.A., ilTribunale di Grosseto dichiarò aperta la liquidazione giudizialedi Grosseto Motors S.r.l.s., non comparsa nel procedimentoe dell’insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019).La società propose reclamo, che fu però rigettato dallaCorte d’Appello di Firenze.Contro la sentenza della corte territoriale Grosseto MotorsS.r.l.s. e la sua legale rappresentante hanno presentato ricorsoper cassazione articolato in tre motivi.COMPASS BANCA S.p.A. e la procedura concorsuale sonorimaste intimate.Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsaapplicazione della norma di cui all’art. 40, comma 8, Codicedella Crisi di Impresa (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».Oggetto di censura è la ritenuta validità della notificazionedel ricorso di COMPASS BANCA S.p.A. diretto a ottenere laapertura della liquidazione giudiziale. Dopo l’inutile tentativo dinotificazione a mezzo PEC da parte della cancelleria, siprocedette ai sensi dell’art. 40, comma 8, c.c.i.i., ovverosiamediante accesso presso la sede della società da partedell’ufficiale giudiziario, il quale, avendo «rinvenuto il domiciliochiuso e nessuna persona idonea per legge alla ricezione» (cosìla relata di notificazione, riportata nella sentenza e nel ricorso),depositò il plico nella casa comunale.Secondo le ricorrenti la notificazione sarebbe nulla, perchél’ufficiale giudiziario non avrebbe constatato un’oggettiva eNumero registro generale 14902/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 14774/2026Data pubblicazione 18/05/2026definitiva impossibilità di consegnare il plico, ma solo latemporanea chiusura dei locali, al momento del suo unicoaccesso in loco.1.1.

Il motivo è inammissibile nella misura in cui tende amettere in dubbio l’operato dell’ufficiale giudiziario, le cuidichiarazioni fanno fede fino a querela di falso. L’attestazione diavere trovato il «domicilio chiuso» implica che l’accesso siaavvenuto in orario, non solo conforme alla legge (art. 147,comma 1, c.p.c.), come rilevato dalla corte territoriale, ma dinormale apertura delle attività commerciali.È dunque perfino superfluo aggiungere che l’esitodell’accesso presso la sede attestato dall’ufficiale giudiziario èperfettamente coerente con quanto dichiarato dalla legalerappresentante della società al curatore, ovverosia che lasocietà era «sostanzialmente inattiva dai primi mesi del 2021»(così si legge nella sentenza impugnata a pag. 7), ovverosia giàdue anni prima della notificazione (4.5.2023).Per il resto, è errata in diritto la tesi secondo cui l’ufficialegiudiziario avrebbe dovuto verificare la definitiva irreperibilitàdel soggetto destinatario, prima di procedere al deposito delplico nella casa comunale.

Infatti, la norma in esame «nonrichiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non sia andataa buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si è recatopersonalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasiragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettuiulteriori ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario;pertanto, una volta che l’ufficiale giudiziario abbia attestatol’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, lanotificazione deve ritenersi correttamente eseguita eNumero registro generale 14902/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 14774/2026Data pubblicazione 18/05/2026perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale»(così, con riferimento all’analoga disposizione contenutanell’art. 15, comma 3, legge fall., Cass. n. 7258/2022).2.

Il secondo motivo prospetta «violazione e/o falsaapplicazione delle norme di cui agli artt. 2, lett. d, e 121 Codicedella Crisi di Impresa (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».Le ricorrenti si dolgono che la corte d’appello abbiaritenuto non provati i presupposti economici dimensionali dellanon assoggettabilità dell’impresa alla liquidazione giudiziale,nonostante tali presupposti risultassero dai bilanci prodotti ingiudizio.2.1. Il motivo è inammissibile, perché la critica è rivoltaalla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e,quindi, all’accertamento del fatto, che è di per sé insindacabilein sede di legittimità.Occorre comunque chiarire che, per non essereassoggettabile alla liquidazione giudiziale, l’imprenditorecommerciale deve dimostrare il possesso congiunto dei requisitidi cui all’art. 2, comma 1, lett. d (art. 121 c.c.i.i.).

Ciò significache, in caso di residua incertezza circa la sussistenza deirequisiti, il tribunale deve disporre l’apertura della liquidazionegiudiziale. Nel caso di specie, la corte territoriale ha benmotivato in merito alla insussistenza della prova del possessodei requisiti, in particolare evidenziando che la stessareclamante aveva inizialmente prodotto bilanci dai quali, perdue degli ultimi tre esercizi, risultava superato il limite di €300.000 di attivo patrimoniale; salvo poi produrre una nuova ediversa versione di quei medesimi bilanci.

Inoltre, il giudice delmerito ha evidenziato la mancata consegna di «una parteNumero registro generale 14902/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 14774/2026Data pubblicazione 18/05/2026rilevante dei documenti a supporto delle rilevazioni contabili perpoterne effettuare il riscontro con le risultanze di contabilità».3. Il terzo motivo di ricorso riguarda la liquidazione dellespese di lite ed è così rubricato: «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014 (art. 360, n.3, c.p.c.)».Le ricorrenti sostengono che la somma liquidata a titolo dicompensi del legale della controparte vittoriosa sia«palesemente sproporzionata … persino … ai parametri medirelativi alle controversie di valore indeterminabile di bassacomplessità applicati al caso di specie dalla Corte».3.1.

Il motivo è palesemente inammissibile, perché non sicontesta la violazione dei limiti massimi posti dai parametriforensi (e quindi la violazione delle relative norme di diritto), masoltanto una pretesa inadeguatezza dell’importo liquidato, purnei limiti di quanto consentito dal regolamento.È evidente che, entro questi limiti, la decisione del giudicedel merito sulla somma da liquidare a titolo di compensi non èsindacabile in sede di legittimità (ex multis: 24635/2014;14542/2011).4. Dichiarato inammissibile il ricorso, non si dà luogo adecisione sulle spese del giudizio di legittimità, non avendosvolto difese le parti intimate.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.Numero registro generale 14902/2024Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 14774/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del31.3.2026.Il PresidenteMassimo FERRO