Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14700/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on valuation but remands case regarding litigation costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14700/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellants' claim that official market values were irrelevant, affirming their admissibility under procedural law. While the first ground for appeal was accepted, the court deemed the second ground regarding litigation cost compensation inadmissible due to the lack of logical error in the lower court's reasoning. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Court of Appeal of Naples for a new decision on the costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 115 cod. proc. civ.; Art. 116 cod. proc. civ.; Art. 32 comma 1 d.P.R. n. 327/2001; Art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.: Official market values are admissible as evidence of wide mass; compensation of litigation costs requires a logical verification of the case outcome to avoid arbitrary allocation.

Parole chiave

Generato dall'IA
expropriation compensation official market values litigation costs allocation compensation of costs procedural admissibility remittitur valuation methods indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 32 comma 1 d.P.R. n. 327/2001
trib., 9 febbraio 2018, n° 3197).Quanto al tema della costruzione della strada, giova ricordare che, ai sensidell'art. 32, primo comma, del d.P.R.
Art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.
a carico di ciascuna parte nella mi-sura di un mezzo.16.- Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte si è attenuta all'indirizzogiurisprudenziale di legittimità e il motivo non offre elementi per mutareorientamento (art. 360-bis n° 1 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
artt. 111 della Costituzione
art. 116 cod.proc. civ
art. 115 cod.proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. trib., 9 febbraio 2018, n° 3197
Cass., sez. trib., 9 febbraio 2018, n° 3197).Quanto al tema della costruzione della strada, giova ricordare che, ai sensidell'art.
Cass., sez. I, 6 novembre 2025, n° 29342
sent. n. 157 del 2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

60C10la, nata a Montoro Superiore (AV) il 16.3.65 (RGA CML 65C56 F694Z) re-sidente in Montoro alla Contrada Lenze 6 83025 (AV) rapp.ti e difesidall'avv. Giovannangelo de Giovanni (DGV GNN 59P23 F8390) p.e.c. gio-vannangelo.degiovanni@pec.it presso la quale dichiarano di voler riceverele comunicazioni relative al presente procedimento n. Fax 0825- 523877dom.to in 00186 Roma Via dei Barbieri 6, presso l'avv. Adriana Peduto -studio E-lex - giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso.RicorrenticontroCartiera Confalone s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., Sig.

Gaeta-no Confalone, con sede legale in Maiori (Sa), alla via S. Pietro n. 147 esede operativa in Montoro (Av) alla via Maggiore Citro n.1, C.F. e P.IVA00168510659, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Amato, del Forodi Nocera Inferiore, C.F. MTA CRI 54L23 F912O, in virtù di procura e man-Numero registro generale 25675/2021Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 14700/2026Data pubblicazione 18/05/2026dato allegato al controricorso rilasciata in data 5 novembre 2021, con do-micilio digitale all'indirizzo P.E.C. c.amato@avvocatinocera-pec.it, al qualechiede che vengano inviati tutti gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria.ControricorrentenonchéComune di Montoro.Intimatoavverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 735 depositata il 5marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalconsigliere Luciano Varotti.1.- Con l'ordinanza indicata in intestazione la Corte d'appello di Napoli –sulla scorta della relazione collegiale redatta da tre c.t.u., nel corso delgiudizio di opposizione alla stima, in base al metodo analitico-ricostruttivo– liquidava agli ablati Alfonso e Carmela Rago, nel contraddittorio col Co-mune di Montoro (AV), che rimaneva contumace, e con la procedente Car-tiera Confalone s.p.a., euro 4.233,90 a titolo di indennizzo (comprensivodell'incremento del 10% previsto dall'art. 37, secondo comma, del d.P.R.n° 327/2001) per l'esproprio di terreni di complessivi 240 mq posti nelComune predetto, utilizzati per la realizzazione di un tratto di strada di at-traversamento del Piano per gli insediamenti produttivi (PIP).Condannava quindi la sola Cartiera Confalone s.p.a., delegata dal Comunealla attuazione del PIP in nome e per conto dell'Ente locale, a depositaredetta somma presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), Ser-vizio Depositi, ed escludeva che l'altro convenuto, il Comune, fosse tenutoal pagamento della somma predetta.Numero registro generale 25675/2021Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 14700/2026Data pubblicazione 18/05/2026Spese compensate per metà e per la residua metà, liquidata in euro2.630,00 mila (di cui euro 130,00 per esborsi) a carico della societàespropriante.Spese di c.t.u. per metà a carico di ciascuna parte costituita.2.- Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione i Rago, affidando il gra-vame a nove motivi illustrati da memoria.Resiste la Cartiera con controricorso illustrato da memoria, concludendoper la reiezione dell'impugnazione.Il Comune è rimasto meramente intimato.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE3.- Col primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazio-ne degli artt. 3 e 54 del d.P.R. n° 327/2001 e dell'art. 29 del d.lgs. n°150/2011, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo “rappresentatodall'ascrivibilità o meno di una delle posizioni indicate al Comune di Mon-toro per l'identificazione dei contraddittori necessari del giudizio”.La Corte aveva individuato nella Cartiera l'unico soggetto obbligato al pa-gamento dell'indennizzo in quanto “beneficiaria” del decreto di esproprio,senza, tuttavia, considerare che nella comparsa di risposta la stessa Car-tiera aveva riconosciuto che l'unico obbligato era il Comune e che nellaconvenzione n° 12 del 2014 la delega all'attuazione del PIP veniva conces-sa “per conto” dell'Ente locale, mentre la previsione pattizia di un succes-sivo trasferimento dei beni espropriati alla delegata, con compensazionetra credito per il prezzo di alienazione e controcredito per il rimborso deicosti di esproprio, era subordinata alla conclusione dell'intera procedura.Anche il Comune, dunque, e non solo la Cartiera, era tenuto al pagamentodell'indennità.4.- Il motivo è fondato.Numero registro generale 25675/2021Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 14700/2026Data pubblicazione 18/05/2026L'art. 6, ottavo comma, del d.P.R. n° 327/2001 prevede che, qualora l'o-pera pubblica debba essere realizzata da un concessionario od un con-traente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo puòdelegare l'esercizio di tale potere, determinando con chiarezza l'ambitodella delega.Il citato disposto normativo, pur non contenendo alcuna espressa previ-sione in ordine al soggetto tenuto al pagamento dell'indennizzo in caso didelega, è stato però interpretato da questa Corte nel senso che tale sog-getto deve essere, di regola, individuato nel beneficiario dell'espropriazio-ne, come risultante dal decreto ablatorio, “salvo che dal decreto stessonon emerga che ad altro soggetto, in forza di legge o di atti amministrativie mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministra-tiva, affidamento improprio, concessione traslativa), sia stato conferito ilpotere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e dicurare direttamente, agendo in nome proprio e per conto dell'esproprian-te, le necessarie procedure espropriative, oltre che di provvedere a pagarele indennità dovute” (per tutte si veda Cass., sez.

I, 12 settembre 2022,n° 26803, con menzione di altri precedenti).Ora, non sembra che la Corte territoriale abbia fatto buongoverno deiprincipi sopra riassunti, anche sotto il profilo motivazionale, che infatti ècensurato dalla Luxor anche per motivazione “erronea” o “apparente” (ri-corso pagina 8).Infatti, dopo aver più volte dato atto che l'espropriazione – secondo leconcessioni rep. n° 12 del 23 ottobre 2014 e rep. n° 23 del 22 aprile 2015– doveva essere condotta dalla Cartiera “in nome e per conto” del Comunee dopo aver constatato che beneficiario dell'ablazione immobiliare è il Co-mune (che, dunque, acquisendo i suoli al proprio patrimonio, è anche ilsoggetto che beneficia di un arricchimento patrimoniale), ha incomprensi-bilmente concluso nel senso che l'unico soggetto tenuto al pagamentoNumero registro generale 25675/2021Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 14700/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell'indennizzo che va a compensare tale trasferimento è la Cartiera dele-gata.La conclusione non sembra aderente all'indirizzo giurisprudenziale sopraevidenziato, donde la fondatezza del motivo in esame.Giova solo aggiungere che il successivo trasferimento dei suoli dal Comu-ne alla Cartiera, previsto dalle convenzioni, con compensazione tra il cre-dito del Comune per il prezzo ed il controcredito della Cartiera per il rim-borso dei costi dell'espropriazione, non vale a spostare sull'Ente locale latitolarità dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo, posto che tale trasfe-rimento doveva avvenire, nella previsione pattizia tra Comune e Cartiera,a procedimento espropriativo definitivamente concluso.5.- Col secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa ap-plicazione degli artt. 111 della Costituzione, 101, 112, 132 e 194 cod.proc. civ., 32, 37 e 38 del d.P.R. n° 327/2001 e 2697 cod. civ., nonchéomesso esame ed omessa pronuncia su un fatto storico decisivo ovverol'omesso esame di specifici fatti risultanti dall'indagine peritale.In sostanza, lamentano che la Corte non avrebbe risposto alle osservazio-ni formulate sulla relazione peritale ed avrebbe recepito il metodo sinteti-co-comparativo, utilizzando (tra i vari comparabili) il rogito a ministeronotaio Frauenfelder del 10 dicembre 2012, inutilizzabile in quanto nonprodotto in atti, e i valori rivenienti dalle Delibere di Giunta finalizzateall'imposizione fiscale, del pari inutilizzabili, in quanto di provenienza dellastessa parte in causa.Col terzo mezzo i ricorrenti, deducendo la violazione e la falsa applica-zione delle medesime norme, lamentano che la Corte abbia tenuto in con-siderazione l'atto Frauenfelder, nonostante esso riguardasse un fondo nonedificabile, ma agricolo, e fosse privo di rappresentatività.Col quarto motivo, denunciando ancora una volta la violazione e la falsaapplicazione delle norme già menzionate, deducono che i valori concer-nenti suoli comparabili, al netto di quelli inutilizzabili, erano limitati a quel-Numero registro generale 25675/2021Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 14700/2026Data pubblicazione 18/05/2026lo derivante da una cessione volontaria in località Pescarole del Comune diSerino e quelli contenuti in precedenti giudiziari della Corte napoletana,dai quali, peraltro, sarebbe stato erroneamente escluso il precedente diAppello Napoli n° 5885/2016.I consulenti, inoltre, avrebbero “inventato” una sottomedia dei valori trattidai comparabili, contestata nelle osservazioni, e avrebbero proceduto aduna interpretazione del tutto personale del contenuto dei precedenti giudi-ziari.6.- I motivi, esaminabili congiuntamente, sono palesemente inammissibili.Anzitutto (ed anche a prescindere dalla quasi totale mancanza di chiarezzaespositiva che caratterizza l'intero ricorso), essi consistono pressoché in-tegralmente in una generica critica all'operato dei consulenti e non, inve-ce, alla decisione della Corte.In secondo luogo, essi partono da una premessa che è totalmente estra-nea al decisum, ossia la quantificazione dell'indennità di esproprio median-te il metodo sintetico-comparativo, che è invece apertamente sconfessatadall'ordinanza gravata.Infatti, la Corte, dopo aver dato atto che i c.t.u. avevano tentato di liqui-dare l'indennità dovuta reperendo dei comparabili, ha precisato che i con-sulenti avevano abbandonato tale metodo, preferendo adottare quelloanalitico-ricostruttivo, in ragione della «non completa affidabilità dei daticomparativi» (ordinanza pagina 18).In conclusione, data la premessa, del tutto insussistente, dalla quale muo-vono i motivi in esame, essi sono inammissibili.7.- Col quinto mezzo i ricorrenti deducono la violazione o la falsa appli-cazione dell'art. 37 del d.P.R. n° 327/2001, nonché delle Norme Tecnichedi Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Montoro, e delcertificato di destinazione urbanistica acquisito agli atti.L'ordinanza avrebbe affermato a pagina 19 che i suoli ricadevano in zonaa rischio idraulico elevato e che i consulenti avrebbero ridotto l'indennizzoNumero registro generale 25675/2021Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 14700/2026Data pubblicazione 18/05/2026applicando un deprezzamento del 70%: conclusioni che non troverebberoalcuna corrispondenza nel materiale istruttorio e che sarebbero, inoltre,contrarie alla stessa c.t.u., nella quale veniva esposto che i suoli ablatierano collocati al di fuori del “limite di distanza” di dieci metri dal corsod'acqua.La Corte, inoltre, non avrebbe considerato le censure dei c.t.p. sull'edifi-cabilità dei fondi e sul concorso dei reliquati alla determinazione degli indi-ci edificatori.8.- Il mezzo è inammissibile, in quanto privo di sufficiente chiarezza, diautosufficienza e, comunque, generico.Anzitutto, da quello che è dato comprendere, il mezzo confonde la zona dirispetto di metri dieci dagli argini con le conseguenze economiche che de-rivano dalla collocazione delle aree in “zona a rischio idraulico elevato”.La Corte, infatti, dopo aver osservato che i c.t.u. avevano fatto osservareche il reliquato dei Rago si trovava in tale zona, ha coerentemente ridottoil valore di stima procedendo al deprezzamento operato dai periti.Quanto, poi, alla doglianza concernente la mancata considerazione delleosservazioni formulate in corso di c.t.u., il motivo è del tutto privo di auto-sufficienza, dato che, stando all'ordinanza gravata, i tre Ausiliari hannopreso in esame e replicato alle osservazioni dei litiganti: sicché il motivo,per questa parte, appare diretto a sollecitare un ripensamento di carattereinteramente meritale.9.- Col sesto motivo i Rago deducono la nullità dell'ordinanza per omes-sa motivazione e quindi per violazione degli artt. 111 Costituzione, 113,114, 115, 132 n° 4 e 156 del cod. proc. civ.La Corte avrebbe spiegato la ragione della riduzione pari al 70% dell'in-dennizzo con una motivazione meramente apparente.10.- Il mezzo è del tutto inammissibile, in quanto – come già esposto alprecedente paragrafo 8 – la Corte ha preso atto della collocazione dell'a-rea ablata in “zona a rischio idraulico elevato” e ne ha tratto la conse-Numero registro generale 25675/2021Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 14700/2026Data pubblicazione 18/05/2026guenza, del tutto plausibile, che i suoli dovessero subire una riduzione divalore del settanta percento.11.- Col settimo mezzo i ricorrenti deducono che i suoli ablati eranoestesi 240 mq e che la Corte abbia, invece, liquidato l'indennizzo per l'e-sproprio in euro 3.849,00 in base alla c.t.u., che lo calcolava su soli 21012.- Il mezzo non riporta i passaggi della c.t.u. dai quali risulterebbe l'er-rore ed è, pertanto, inammissibile, in quanto privo di autosufficienza.Peraltro, giova solo osservare che stando al testo dell'ordinanza gravata,l'estensione del terreno è stata considerata, in ogni parte del provvedi-mento, sempre pari a 240 mq: sicché anche la dedotta discrasia apparedel tutto insussistente.13.- Con l'ottavo motivo i Rago deducono la violazione e la falsa applica-zione dell'art. 37, terzo comma, del d.P.R. n° 327/2001, nonché degli artt.194 e 195 cod. proc. civ., 87 e 90 disp. att. cod. proc. civ., nonché nullitàdella consulenza e della sentenza per violazione del contraddittorio.Anzitutto, la Corte, nel recepire il procedimento di determinazione del va-lore di trasformazione dell'area edificabile secondo il metodo analitico,adottato dai periti, non avrebbe risposto al rilievo dell'ablata, secondo ilquale le quotazioni OMI non corrisponderebbero a prezzi reali, ma sareb-bero indicazioni “di larga massima”.Secondariamente, aderendo alla c.t.u. nella quale era stata praticata unariduzione del valore del “costruito” in ragione della mancanza di infrastrut-ture, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che, in realtà, al momen-to del sopralluogo dei consulenti erano in corso i lavori di costruzione dellastrada che in futuro avrebbe permesso l'accesso da nord all'area PIP e del-la quale, secondo la stessa c.t.u., i terreni avevano sicuramente beneficia-14.- Il mezzo è per più ragioni inammissibile.Anzitutto, appare formulato senza alcuna chiarezza.Numero registro generale 25675/2021Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 14700/2026Data pubblicazione 18/05/2026D'altro canto, esso sollecita (peraltro censurando la c.t.u., più che l'ordi-nanza gravata) una diversa considerazione degli elementi di causa, già va-lutati dal giudice in base al suo prudente apprezzamento (art. 116 cod.proc. civ.).In ogni modo, se il senso del motivo è di affermare la completa inattendi-bilità delle quotazioni OMI, esso è del tutto privo di pregio, sol che si con-sideri che detti valori, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur noncostituendo una fonte tipica di prova ed essendo “valori di larga massi-ma”, sono pacificamente utilizzabili dal giudice, ai sensi dell'art. 115 cod.proc. civ. (ex multis:

Cass., sez. trib., 9 febbraio 2018, n° 3197).Quanto al tema della costruzione della strada, giova ricordare che, ai sensidell'art. 32, primo comma, del d.P.R. n° 327/2001, l'indennità di espro-priazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al mo-mento dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza deivincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza conside-rare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio: sicché il fatto in sé chefossero in corso i lavori di costruzione della strada d'accesso al PIP non haalcun rilievo in causa.15.- Con la nona doglianza i Rago impugnano la statuizione sulle spesedi lite e lamentano che la Corte abbia ravvisato una insussistente soccom-benza reciproca e abbia, quindi, erroneamente compensato per metà lespese di lite e posto le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte nella mi-sura di un mezzo.16.- Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte si è attenuta all'indirizzogiurisprudenziale di legittimità e il motivo non offre elementi per mutareorientamento (art. 360-bis n° 1 cod. proc. civ.).Infatti, secondo il costante orientamento di questa S.C., il sindacato di le-gittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che sianoaddotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di com-pensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costitu-Numero registro generale 25675/2021Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 14700/2026Data pubblicazione 18/05/2026zionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragionedella "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il poteregiudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibil-mente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”(Cass., sez.

I, 6 novembre 2025, n° 29342, con menzione di altro prece-dente).Ora, la Corte ha ritenuto di compensare le spese tenendo conto dell'esitodella controversia, “che ha visto in conclusione rideterminata l'indennità diesproprio dovuta nella limitata maggior misura di circa 1/3 rispetto allastima effettuata in sede amministrativa”.Il percorso logico appare equilibrato e del tutto plausibile, sicché la criticamossa col mezzo appare, come già anticipato, inammissibile.17.- Alla cassazione dell'ordinanza segue la sua rimessione alla Corted'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili i restanti. Cassa erinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per lespese della presente fase processuale.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino