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Ordinanza — n. 14692/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on costs due to voluntary withdrawal, extinguishing the case with offset expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14692/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's voluntary withdrawal of the lawsuit. The appellant formally renounced the appeal on January 5, 2026, and the respondents accepted this withdrawal on January 8, 2026. Consequently, the court ordered the extinction of the proceedings with expenses offset, noting that the unified contribution fee was not doubled under the specific statutory conditions.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the appeal, and the unified contribution fee is not doubled when the withdrawal occurs after the initial filing.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of proceedings offset expenses unified contribution fee appellant renunciation desistenza dall'azione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
civ.Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi allarinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

ll'Avv.Maurizio Miranda (C.F. MRN MRZ 67H24 F839Q) giusta procura speciale inpresso lo Studio Legale dell'indicato difensore il quale chiede riceversi lecomunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio ai seguenti reca-piti: Fax: 071/53.021; PEC: avv.miranda@pec.anconalex.it.RicorrentecontroStefano Ascoli (C.F. SCL SFN 51L14 A271Y), nato in Ancona (AN) il14/07/1951 e residente in Ancona (AN) in Via Salvolini 3/a, in proprio equale erede della signora Clara Burattini (C.F. BRT CLR 22P63 F522Y), na-ta in Montegranaro (AP) il 23/09/1922 e deceduta in Ancona il 23/6/2017ed Anna Accorroni (C.F.

CCR NNA 45S67 A271F), nata in Ancona (AN) il27/11/1945 e residente in Ancona (AN) - Strada Vecchia di Pietralacroce70/h, quale procuratrice generale di Costanza Ascoli (C.F. SCL CTN81P70 E388M), nata in Jesi (AN) il 30/11/1981 e residente in Ancona (AN)Numero registro generale 5040/2019Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 14692/2026Data pubblicazione 18/05/2026- Strada Vecchia di Pietralacroce 70/h, e di Edoardo Ascoli (C.F. SCLDRD 76T24 C615H), nato in Chiaravalle (AN) il 24/12/1976 e residente inAncona (AN) - Strada Vecchia di Pietralacroce 70/h (giusta procura gene-rale Dott.

Stefano Sabatini 27/6/2009 rep. 49049 fasc. 18544, registratain Ancona – Ufficio Atti Pubblici in data 01/07/2009 n. 7356 – serie 1T;) inproprio e quali eredi della signora Clara Burattini (C.F. BRT CLR 22P6323/6/2017 ed anche tutti quali eredi (i signori Stefano Ascoli, CostanzaAscoli ed Edoardo Ascoli) di Andrea Burattini (C.F. BRT NDR24R24F522R)deceduto il 18/04/2009, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MaurizioBarbieri (C.F. BRB MRZ 40L29 A271G) del Foro di Ancona (il quale dichiaradi voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 07155722 eal seguente indirizzo di posta elettronica certificata maurizio.barbieri@pec-ordineavvocatiancona.it) giusta procura originariamente su foglio se-parato, ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio dell'av-vocato Augusto D'Ottavi a Roma – Via Banco Santo Spirito 48.Controricorrentiavverso l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona n° 28 depositata il 10gennaio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalconsigliere Luciano Varotti.Rilevato che:Con atto depositato il 5 gennaio 2026 il ricorrente ha rinunciato al ricorsoa spese compensate.Con atto depositato l'8 gennaio 2026 tale rinuncia è stata accettato dai re-sistenti.Considerato che:Numero registro generale 5040/2019Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 14692/2026Data pubblicazione 18/05/2026Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con compensa-zione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi allarinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n°115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n°228 del 2012.

P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione del giudizio a spese compensate. Dà atto chenon sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, deldecreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il rad-doppio del contributo unificato.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino