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Ordinanza — n. 14475/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove contract nullity and improper burden of proof allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14475/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following a summary procedure where the bank argued the client failed to prove the absence of contractual justification for payments. The court held that the burden of proof regarding the existence of contracts rested with the client, and the lower court did not err in rejecting the claim for unjust enrichment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay the opposing party's legal costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 115, 116, 117 t.u.b.: The burden of proving the absence of a contractual cause for payments lies with the payee; the court cannot assume contract nullity ex officio if the party claiming it fails to demonstrate the factual prerequisites.

Parole chiave

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unjust enrichment burden of proof contractual nullity usury rates summary procedure mancato anticipo delle spese spese bancarie credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 115 t.u.b.
Art. 116 t.u.b.
Art. 117 t.u.b.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 96 cod. proc. civ.
l'art. 96, commi 3 e 4, cod.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 aprile 2023, n. 9295
Cass. 23 febbraio 2024, n. 4867
Cass. 23 febbraio 2024, n. 4867);3.
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Testo completo

vvocato Franco Muratori-ricorrenti-controMarte Spv S.r.l., e per essa Hoist Italia S.r.l., rappresentato e difesodall'avvocato Giuseppe Caputi unitamente all’avvocato Antonio Christian-controricorrente-nonché controBanca Nazionale Del Lavoro Spa in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 572/2024 depositatail 26/01/2024.Numero registro generale 16052/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 14475/2026Data pubblicazione 15/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere Silvia Vitro'.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Gli odierni ricorrenti hanno convenuto la BNL davanti al Tribunaledi Roma, lamentando, fra l’altro, l’applicazione di tassi usurari, dianatocismo e cms illegittima.Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di ripetizione diindebito essendo il conto corrente ancora aperto.La Corte di Appello ha rigettato l’appello, affermando che l’oneredella prova grava sul correntista, che deve dimostrare l’inesistenza dellacausa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione delcontratto che contiene le clausole contestate, e rilevando la correttaapplicazione della cms.I ricorrenti impugnano in cassazione facendo valere un articolatomotivo.2.

Riguardo al proposto ricorso è stata formulata la seguenteproposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc. civ.:“Il ricorso è inammissibile;la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 117 t.u.b.; assume, in sintesi, che non eratenuta alla produzione degli scritti che documentavano i contratti bancaridi cui era stata lamentata la nullità: rileva che tale interpretazionescongiura il «paradosso giuridico» consistente nel riversare sul clientedella banca l’onere di produrre «quegli stessi contratti di cui negal'esistenza e che, quindi. non possono certo essere nella suadisponibilità»;anzitutto va osservato che della questione circa la mancatadocumentazione dei contratti (quanto al fatto, cioè, che i negozi furonoconclusi in forma diversa da quella scritta) la sentenza impugnata nonNumero registro generale 16052/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 14475/2026Data pubblicazione 15/05/2026parla e l’istante non spiega, nel rispetto del principio di autosufficienza,come essa fosse stata introdotta nel giudizio di merito: nel ricorso percassazione, a pag. 2, si deduce che l’azione traeva fondamento dallariscontrata applicazione, da parte della banca convenuta, di «condizioninon contrattualizzate (per assenza dei contratti) e/o non pattuite», mal’indicazione è palesemente carente di specificità perché, oltre a risultareimprecisa nel contenuto (associando confusamente le ipotesi, tra loroincompatibili, dell’insussistenza dell’accordo e dell’insussistente pattuizionedi singole condizioni contrattuali) è mancante dell’indicazione dell’attoprocessuale in cui sarebbe stata contenuta; ebbene, ove con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarel'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, inossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare inquale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modoalla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024,n. 18018;

Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n.15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);si rileva, comunque, che l’onere probatorio relativo alla mancatastipula del contratto (scritto) grava sempre sul correntista che agisca inripetizione: secondo la giurisprudenza della S.C., infatti, in materia dicontratti bancari la prova dell'inesistenza di una giusta causadell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, gravasull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fattonegativo (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550; in senso conforme, tra letante:

Cass. 11 aprile 2024, n. 9757; Cass. 3 novembre 2023, n. 30553):e del resto, il correntista che agisce allega la dazione senza causa di unasomma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico, maNumero registro generale 16052/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 14475/2026Data pubblicazione 15/05/2026come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolverel'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti peri contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamentodedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quelloprospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specificorapporto giuridico (Cass. 4 aprile 2023, n. 9295);né è possibile affermare che la Corte di merito avrebbe dovutorilevare d’ufficio (per vizio di forma: art. 117, commi 1 e 3, t.u.b.) lanullità dei contratti in ragione della mancata produzione dei relatividocumenti: a prescindere da ogni ulteriore rilievo, il fatto che questi ultiminon fossero stati prodotti in giudizio non autorizzava certo a ritenere che icontratti in questione si fossero perfezionati in una forma diversa daquella scritta; non può cioè affermarsi che i presupposti di fatto dellanullità fossero stati acquisiti al giudizio (come si richiede per il rilievoofficioso della nullità contrattuale:

Cass. 23 febbraio 2024, n. 4867);3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e i ricorrentihanno chiesto la decisione.E’ stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio.Le parti non hanno depositato memorie.4. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegioreputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla propostaformulata si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod. proc.civ. l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condannadella parte soccombente al pagamento:

a) di una somma equitativamentedeterminata in favore della controparte;

b) di un'ulteriore somma didenaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delleammende, somme che si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 16052/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 14475/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro,al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presentegiudizio che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltreal 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché dell'ulterioresomma di euro 4000,00, a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favoredella Cassa delle Ammende, della somma di euro 2.500,00 Euro, a normadell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ.Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deiricorrenti, in solido tra loro, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 12.1.2026Il PresidenteDott.

Marco Marulli