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Ordinanza Interlocutoria — n. 14291/2026 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax collection lawsuit until final payment plan completion under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14291/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court suspended the tax collection lawsuit against the dissolved company until the final installment of the agreed payment plan is paid. Although the lower court had partially invalidated a tax notice due to procedural defects, the higher court prioritized the statutory suspension mechanism established by the new law. Consequently, the proceedings are halted until November 2027 to ensure the debt resolution process is fully completed.

Regesto Legislator

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Art. 236 of Law 197/2022; Art. 60 DPR 600/73: When a debtor formally requests suspension of judicial proceedings regarding tax debts and commits to a payment plan, the court must suspend the case until the final payment is made, regardless of pending procedural challenges.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection suspension payment plan compliance judicial proceedings halt dissolved company debt procedural invalidity

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 236 of Law 197/2022
Il Collegio rileva che l'art. 236 della L.
Art. 60 DPR 600/73

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Testo completo

e,ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;-ricorrente-controRollo Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Farachi, condomicilio digitale farachi.giulio@ordavvle.legalmail.it;-controricorrente e ricorrente incidentale -nonché controAlessandro Rollo Sas in persona del legale rappresentante pro tempore,Rollo Davide, Rollo Laura, Rollo Fabio, Rollo Gabriele;-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 695/2022 depositatail 16/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dallaconsigliera Annamaria Casadonte.Numero registro generale 29099/2022Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 14291/2026Data pubblicazione 14/05/2026RILEVATO IN FATTO ED IN DIRITTO1.

La società Alessandro Rollo S.a.s. ha proposto opposizione davantial Tribunale di Lecce contro un atto di intimazione di pagamento relativo adebiti per canoni di locazione non versati, portati da due cartelle esattoriali(per un totale di circa € 33.796,57).2. La società ha dedotto la nullità della notifica delle cartelle esattorialipresupposte.3. Sia l'Agenzia del Demanio (ente impositore) che il concessionariodella riscossione (Agenzia delle Entrate - Riscossione) si sono costituiti ingiudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.4. Il Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione della società.5.

La società ha proposto appello, cui hanno resistito le controparti.Nel frattempo, la società è stata cancellata dal registro delle imprese.6. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza resa in data 16.06.2022,ha accolto parzialmente l'appello, annullando la cartella n.05920120002478726000 (debito di € 32.514,32) per invalidità della noti-fica, effettuata ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73, ritenendo che mancassela prova della spedizione della raccomandata informativa al destinatariodopo il deposito presso la casa comunale.7. L'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione hannoproposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 1.12.2022, sulla ba-se di un unico motivo di impugnazione, cui resiste il sig.

Alessandro Rollo,già socio della cessata società Alessandro Rollo S.a.s. con controricorso ericorso incidentale datato 9.01.2023. Sono rimasti intimati Fabio Rollo,Gabriele Rollo, Davide Rollo, Laura Rollo, in qualità di eredi di Rollo Liliana,già socia della cessata società.8. Nelle more della fissazione dell'odierna adunanza il sig. AlessandroRollo ha depositato istanza di rinvio allegando:Numero registro generale 29099/2022Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 14291/2026Data pubblicazione 14/05/2026- di avere formulato, in data 27.06.2023, istanza di adesione alla “de-finizione agevolata”, prot. n.ro W-2023062707970255, regolarmente ac-cettata;- che ha intanto provveduto al pagamento delle rate previste nel pianodi definizione, allegato all'istanza di sospensione.9.

Il Collegio rileva che l'art. 236 della L. 29.12.2022, n. 197 prevedeespressamente che: ”Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitoreindica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ri-compresi ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento del-le somme dovute, sono sospesi dal Giudice. L'estinzione del giudizio è su-bordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione,nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effet-tuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di unadelle parti”.10.

Il Collegio rileva altresì che il pagamento dell'ultima rata è previstoper il 30.11.2027 e, pertanto, dispone la sospensione del presente giudiziosino a tale data. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione dellacontroversia fino al 30 novembre 2027.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino