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Decreto — n. 14174/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 14174/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, AMCO Asset Management Company, challenged a second-instance judgment against the Novelli and Vinelli parties but remained silent on the settlement proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal silence forty day period extinguishment of proceedings litigation costs allocation condono delle spese procedurali legittimazione per agire in via esecutiva carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
531/2025, della CORTE D'APPELLO DIMESSINA depositata il 27/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
531/2025, della CORTE D'APPELLO DIMESSINA depositata il 27/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc.civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc.civ.;ritenuto che, ai sensi dell’art.
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Testo completo

ce speciale di AMCO- ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., con sede in Milano, alla via S.Giovanni sul Muro n. 9 (che agisce per il tramite e per conto delpatrimonio destinato costituito con delibera del Consigliod’Amministrazione di AMCO del 23.7.2020, come modificata e integratacon delibera del Consiglio di amministrazione di AMCO in data20.11.2020), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alricorso, dall’Avvocato Gianluca Graziani, presso il cui studio elettivamentedomiciliata in Rieti, alla via S. Liberatore n. 53°.-ricorrente-controNOVELLI FERRUCCIO FRANCESCO PIO, NOVELLI EDOARDO GUIDOALBERTO, e NOVELLI GIORGIO GIULIO ENRICO, rappresentati e difesi,giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AvvocatoMassimiliano Vincitorio, presso il cui studio elettivamente domicilia in SanMarco in Lamis (FG), alla via Maria SS di Stignano n. 1.-controricorrenti-nonché controVINELLI MARIA PIA.-intimata-Numero registro generale 24006/2025Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 14174/2026Data pubblicazione 14/05/2026avverso la sentenza, n. cron. 531/2025, della CORTE D'APPELLO DIMESSINA depositata il 27/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc.civ.;ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 12 maggio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese