Court allows correction of ruling to allocate litigation costs to the lawyer who advanced them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a previous ruling that failed to specify the recipient of advanced litigation costs. The former defense attorney of the health authority argued that the court order omitted the allocation of the €10,200 fee to him, despite his prior declaration of having advanced the expenses. The court applied the principle that when a ruling omits a specific allocation of costs, the remedy is a material error correction procedure, thereby directing the costs to the named lawyer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, Art. 391 bis c.p.c.; In proceedings for the correction of material errors, if a prior ruling omitted the allocation of litigation costs to the party who advanced them, the court must correct the omission by specifying the recipient of the awarded fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
0, da sé medesimo rappresentatoe difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.; l'avvocato Giovanni Spataro, giàdifensore della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ha indicato il proprioindirizzo p.e.c.RICORRENTE in sede di correzionecontroVILLA IRIDE s.r.l. – p.i.v.a. 02567760786 – in persona del legale rappresentantepro tempore.INTIMATA in sede di correzioneper la correzione dell'ordinanza n. 14533/2024 di questa Corte.Numero registro generale 14710/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 14170/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 dalData pubblicazione 14/05/2026consigliere dott.
Luigi Abete.RILEVATO CHE1. Con ordinanza n. 14533 dei 26.3/24.5.2024 questa Corte ha rigettato ilricorso per cassazione proposto da “Villa Iride” s.r.l. nei confronti dell'AziendaSanitaria Provinciale di Cosenza avverso la sentenza n. 962/2021 della Corted'Appello di Catanzaro e ha condannato la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali liquidate in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.2. Con ricorso in data 1.7.2025 l'avvocato Giovanni Spataro, già difensoredell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ha chiesto correggersi l'ordinanzan. 14533/2024 di questa Corte, nella parte in cui risulta omessa la distrazionedelle spese di lite in suo favore.3.
La “Villa Iride” non ha in questa sede svolto difese.CONSIDERATO CHE4. L'istanza di correzione va accolta.5. L'avvocato Giovanni Spataro, nel giudizio innanzi a questa Corte definitocon l'ordinanza n. 14533/2024 e nel quale era costituito per la controricorrente,Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, aveva dichiarato di aver anticipato lespese e di non aver riscosso gli onorari (cfr. controricorso, pag. 14).L'ordinanza n. 14533/2024 di questa Corte, viceversa, non reca alcunastatuizione in ordine all'invocata “distrazione”.Soccorre quindi l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondocui, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedioNumero registro generale 14710/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 14170/2026Data pubblicazione 14/05/2026esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio neaveva formulato specifica richiesta (cfr.
Cass. Sez. Un. 27.11.2019, n. 31033(Rv. 656078-01)).6. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali(cfr. Cass. Sez. Un. 27.6.2002, n. 9438).7. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errorimateriali. È inapplicabile l'art. 13, co. 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte, ferma nel quantum la liquidazione delle spese di lite di cuiall'ordinanza n. 14533/2024, accoglie il ricorso e, per l'effetto, disponecorreggersi, così come corregge, l'anzidetta ordinanza n. 14533/2024, nel sensoche laddove, in dispositivo, è statuito “condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge”, debba leggersi edintendersi “condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'avvocatoGiovanni Spataro, anticipatario, delle spese processuali che liquida in €10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del15% ed accessori di legge”;dispone che la presente ordinanza sia attuata dal cancelliere ai sensi dell'art.196 quinquies, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., avendo riguardoall'ordinanza n. 14533/2024 (ordinanza da correggere) della Prima Sezionecivile di questa Corte.Numero registro generale 14710/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 14170/2026Data pubblicazione 14/05/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 16 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino