Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, represented by two lawyers, had previously filed a contest against several construction companies regarding a specific legal matter, but subsequently renounced the action. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the relevant procedural articles, allowing the case to be closed without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; The court may declare proceedings extinguished upon the plaintiff's valid withdrawal, thereby terminating the litigation without substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fimmano' unitamenteall’avvocato Giancarlo Borriello-ricorrente-controGrandi Lavori Fincosit Spa in persona del legale rappresentante protempore, Tiscini Riccardo, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Carvelli-controricorrenti-nonché controVesuvio Scarl In Liquidazione in persona del legale rappresentante protempore,controricorrente e ricorrente incidentaleIngg Loy Dona' E Brancaccio Ldb Spa in persona del legalerappresentante pro tempore, Fall Intercoor Interventi Coordinati Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, Biancone Lamberto,Costruzioni Gdl Srl in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4982/2023 depositatail 21/06/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrenti;Numero registro generale 4520/2024Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 14127/2026Data pubblicazione 14/05/2026ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte dei controricorrenti e la mancanza di difese delle parti intimate;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 13/05/2026La Presidente TitolareMaria Acierno