Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, represented by Guarino and Lisi, challenged a Benevento court judgment against Poste Italiane but did not act on the procedural proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
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ti e difesi,giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Luigi Guarino(GRNLGU61H09A265U) e Giovanni Lisi (LSIGNN61R17I493Z), con cuielettivamente domiciliano presso lo studio del primo in Amorosi (BN), allavia 2 Giugno n. 5.-ricorrenti-controPOSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, al vialeEuropa n. 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine delcontroricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati GiuseppeSavino (SVNGPP67L05G291G) e Marco Mele (MLEMRC61B01F839U), concui elettivamente domicilia presso quest’ultimo, della Funzione AffariLegali di Poste Italiane s.p.a.-controricorrente-avverso la sentenza, n. cron. 1129/2025, del TRIBUNALE DI BENEVENTOdepositata il 23/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23742/2025Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 13892/2026Data pubblicazione 13/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc.civ.;ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favoredella parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Roma, 12 maggio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese