Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, SEA EDP s.a.s., did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the respondent, CREDITO EMILIANO S.P.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and its subsequent extinction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o tempore dellaSEA EDP s.a.s., elettivamente domiciliata in Ruffano (LE), alla via V.Veneto n. 36, presso lo studio dell’Avvocato Alvaro Storella(STRLRN59C23H632H) che la rappresenta e difende giusta procuraspeciale allegata al ricorso.-ricorrente-controCREDITO EMILIANO S.P.A., con sede in Reggio Emilia, alla via Emilia S.Pietro, n. 4, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Elisa Maseroli,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall'Avvocato Roberto Reggiani (RGGRRT52E04E772J), presso il cui studioelettivamente domicilia in Guastalla (RE), al Corso Garibaldi, n. 4.-controricorrente-avverso la sentenza, n. cron. 665/2025, della CORTE D'APPELLO DI LECCEdepositata il 11/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23630/2025Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 13882/2026Data pubblicazione 13/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc.civ.;ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 12 maggio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese