Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, RCantonionicoletta, challenged a second-instance judgment against Poste Italiane S.P.A. but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceeding.
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RCANTONIONICOLETTA, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata alricorso, dagli Avvocati Francesco Mandara (MNDFNC53C22I300F) eGianluca Chierchia (CHRGLC88R10C129Q), con cui elettivamentedomiciliano presso lo studio del primo sito in Sant’Antonio Abate (NA), allavia Stabia n. 57.-ricorrenti-controPOSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, al VialeEuropa n. 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AvvocatiGiuseppe Savino (SVNGPP67L05G291G) e Marco Mele(MLEMRC61B01F839U), con cui elettivamente domicilia pressoquest’ultimo-controricorrente-avverso la sentenza, n. cron. 2390/2025, della CORTE D'APPELLO DINAPOLI depositata il 13/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 25281/2025Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 13878/2026Data pubblicazione 13/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc.civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favoredella parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Roma, 12 maggio 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese