Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the appellate judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Sardinia Luxury Hotel Srl, did not file a timely request despite the court's proposal for case closure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
le rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spangarounitamente all’avvocato Fabio Maria Fois-ricorrente-controLiquidazione Giudiziale Sardinia Luxury Hotel Srl in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiampiero Tronci-controricorrente-nonché controProcura Della Repubblica Presso Il Tribunale Di Tempio Pausania, ProcuraGenerale Della Repubblica Presso La Corte Di Cassazione, ProcuraEpubblica Corte Appello Cagliari Sez. Dist. Sassari, Curatela SardiniaLuxury Hotel S.r.l.
In Liquidazione Giudiziale-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. Di Sassari n.7/2025depositata il 16/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 24789/2025Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 13871/2026Data pubblicazione 13/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/05/2026Massimo Ferro