Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13700/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court annuls expulsion order against Bangladeshi citizen due to lack of translation and insufficient asylum grounds review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13700/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's rejection of an expulsion order against a Bangladeshi national. The applicant argued the order was invalid because it was not translated into a language he understood and his asylum claim regarding debt-related persecution was improperly dismissed. The court held that the administration failed to prove the applicant's Italian comprehension despite his claims of illiteracy and ordered the expulsion measure to be revoked.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 7, d.lgs n. 286/1998; Art. 2, comma 6, d.lgs n. 286/1998; Art. 33 Geneva Convention; Art. 19 TUI: The administrative authority bears the burden of proving the recipient's knowledge of Italian; an expulsion order is null if not translated into a comprehensible language, and asylum claims based on vulnerability must be substantively examined rather than rejected on insufficient evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
expulsion order nullity language translation requirement asylum claim review burden of proof administration non-refoulement principle patrocinio a spese Stato judicial review of expulsion protezione internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 7, d.lgs n. 286/1998
– Il primo motivo di ricorso denuncia, violazione e falsa applicazionedell'art. 13, comma 7, del d.
Art. 2, comma 6, d.lgs n. 286/1998
286/1998 e dell'art. 2, comma 6, delmedesimo decreto; nonché «nullità della sentenza per violazione dell'art.360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.
25e l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
25e l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n.
Art. 19, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286
Art. 33, Convenzione di Ginevra
286 edell'art. 33 della Convenzione di Ginevra, e «vizio di motivazione ex art.360, comma 1, n.
Art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 133, d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 12723 del 13 maggio 2025
Corte Cost. n. 439/2004
Cass. n. 24102 del 2022
Cass. n. 24102 del 2022).
Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie dicassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. 23007/2010
Cass. 18583/2012
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

controMinistero dell’Interno, Prefettura Provincia di Avellino-intimati-avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Avellino n. 271/2025 depositatail 08/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere Alessandra Dal Moro.1. L’odierno ricorrente, cittadino del Bangladesh, propone ricorso percassazione affidato a tre motivi contro la sentenza del Giudice di Pace diAvellino dell’8.4.2025 con la quale è stato respinto il ricorso propostocontro il decreto di espulsione emesso in data 11.3.2025, dal Prefettodella Provincia di Avellino notificato in pari data.Numero registro generale 15380/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 13700/2026Data pubblicazione 11/05/2026Il Prefetto e il Ministero dell'Interno sono rimasti intimati non essendosicostituiti nei termini di legge mediante controricorso, ed avendodepositato solo una nota al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione della causa.2.- Il Giudice di pace ha osservato:- quanto al primo motivo relativo alla mancata traduzione del decreto inlingua comprensibile al destinatario, che il ricorrente ha dichiarato nelfoglio notizie dell’11.03.2025 di comprendere la lingua italiana;- quanto al secondo motivo di doglianza, cioè la mancata informazionecirca la possibile richiesta di protezione internazionale, che tale motivorisultava infondato laddove lo stesso ricorrente aveva dichiarato di averproposto tale domanda.- quanto alle presunte violazioni dell’art. 33 della convenzione diGinevra e dell’art 19 TUI, che gli assunti del ricorrente, circa un presuntodebito che lo qualificherebbe come soggetto vulnerabile, per probabiliritorsioni nei suoi confronti, erano privi di alcun riscontro probatorioessendo basati solo sulle dichiarazioni rese al difensore.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

– Il primo motivo di ricorso denuncia, violazione e falsa applicazionedell'art. 13, comma 7, del d. lgs n. 286/1998 e dell'art. 2, comma 6, delmedesimo decreto; nonché «nullità della sentenza per violazione dell'art.360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c. Omesso esame di fatto decisivo ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.» in quanto la motivazione con cui il Giudice diPace ha respinto la doglianza relativa alla mancata traduzione del decretodi espulsione in lingua comprensibile al destinatario -ovvero che ilricorrente aveva dichiarato nel foglio notizie di comprendere la linguaitaliana - sarebbe manifestamente insufficiente, poiché posto che secondola giurisprudenza di legittimità (cita da ultimo ordinanza n. 12723 del 13maggio 2025) "grava sull'amministrazione l'onere di provare l'effettivaconoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte delNumero registro generale 15380/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 13700/2026Data pubblicazione 11/05/2026destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà dinotificargli l'atto in una di dette lingue", nel caso di specie, il ricorrenteaveva chiaramente rappresentato di essere "quasi analfabeta" e di noncomprendere la lingua inglese in cui il decreto era stato tradotto,circostanza confermata dal fatto che solo dopo aver ricevuto assistenza daun interprete aveva compreso il contenuto lesivo dei documentinotificatigli.1.1.

Il motivo è fondato nei termini che si vanno a precisare.L’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che «Il decretodi espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 14, nonchéogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sonocomunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità diimpugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero,ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola».1.2 - Interpretando tale norma - che non impone all'Amministrazione ditradurre il decreto espulsivo nella lingua madre della persona da espellere,ma solo di assicurare che la traduzione del provvedimento avvenga in una«lingua conosciuta» e, solo ove ciò non sia possibile, di garantire che latraduzione sia effettuata «in lingua francese, inglese o spagnola», ritenutelingue universali e, quindi, accessibili, direttamente o indirettamente, dachiunque, questa Corte, già con l’ordinanza n. 3676/2012, ha affermatoche «è nullo il provvedimento di espulsione (…) tradotto in lingua veicolareper l'affermata irreperibilità immediata di Data pubblicazione 13/05/2025traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo chel'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile,l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallostraniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo allacomunicazione della decisione in concreto assunta».Come osserva Cass. n. 11887/2018 – tra le tante che si sonoconformate a questo precedente - «grava sull'amministrazione l'onere diNumero registro generale 15380/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 13700/2026Data pubblicazione 11/05/2026provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingueveicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, qualeelemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue(cfr.

Cass. n. 1215 del 2015)» ed aggiunge che «questa interpretazionedella norma è da condividere con la precisazione che è compito del giudicedi merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella qualeil provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando glielementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche ledichiarazioni rese dall'interessato all'autorità amministrativa nel cosiddettofoglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinatalingua nella quale poi il provvedimento sia stato tradotto».Si sono pronunciate in conformità anche Cass. n. 2865/2018 e Cass. n.5837/2022, entrambe con specifico riferimento a cittadino bengalese, qualè il ricorrente nel caso di specie, nonché Cass. 24015/2020 che haaffermato essere ormai consolidato non soltanto il principio «secondo ilquale la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propriadel destinatario determina la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n.286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento,anche in presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore,qualora la stessa sia motivata con l'impossibilità di reperire un interpretedi lingua madre, dovendo, a monte, l'Amministrazione addurre e il giudiceritenere verosimili le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testopredisposto nella lingua dell'espellendo, ovvero dell'inidoneità, nelconcreto, di tal testo», ma anche quello per cui «in tema di espulsioneamministrativa dello straniero, grava sull'amministrazione l'onere diprovare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle linguec.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione,quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dettelingue (…) (Cass. 11887/2018;

Cass. 18268/2016; Cass.22607/2015)»,laddove contestato, con conseguente dovere del giudice di merito diNumero registro generale 15380/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 13700/2026Data pubblicazione 11/05/2026accertare in concreto – caso per caso - se la persona conosca la linguaitaliana o quella nella quale il provvedimento espulsivo emesso sia statotradotto, valutando gli elementi probatori del processo.1.3- L’orientamento in questione ha valorizzato una prospettiva diragionevole componimento tra le esigenze dell'Amministrazione digovernare con efficienza e celerità fenomeni complessi come le espulsionied il diritto del cittadino straniero interessato da uno di questiprovvedimenti ad una informazione effettiva ed immediata sul contenutodel medesimo, sui suoi effetti e sulle garanzie che può attivare laddoveintenda contrastarli e li ritenga illegittimi, in conformità all’esigenza didare attuazione ai principi del giusto processo e di effettività della difesa.A tal fine è necessario che l’espellendo sia posto nelle condizioni,anzitutto, di superare gli ostacoli linguistici e di comprendere il contenutodei provvedimenti dell’autorità amministrativa che lo riguardano e i dirittie le garanzie che lo assistono a fronte di tali provvedimenti onde poteradire l’autorità giurisdizionale con gli strumenti previsti per la verifica dellaloro legittimità, essendo, del resto, proprio a ciò finalizzate le disposizioninormative che prevedono la traduzione degli atti in lingua conosciuta.1.4- Pertanto venendo al caso di specie deve ritenersi che a fronte delfatto che il cittadino straniero, impugnando l’atto di espulsione perchéreso in difetto delle garanzie linguistiche che devono assisternel’emanazione, abbia dedotto di non conoscere né la lingua italiana né -tanto meno – quella veicolare utilizzata per la traduzione, giacchéanalfabeta, e, quindi, l’omessa considerazione del fatto decisivo della nonaccessibilità, comunque, alla lingua scritta e alla comprensibilità deldecreto notificatogli, il giudice adito avrebbe dovuto compiere unospecifico accertamento in fatto - secondo il suo prudente apprezzamento ealla luce delle risultanze processuali o di quelle acquisite nell’ambito delsuo potere/dovere di cooperazione istruttoria – circa la dichiaratasituazione personale, quale ostacolo radicale ad accedere all’informazioneNumero registro generale 15380/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 13700/2026Data pubblicazione 11/05/2026scritta, qualunque fosse la lingua utilizzata; donde la necessità, a maggiorragione, che l’interessato fosse in possesso di effettiva ed adeguataconoscenza della lingua italiana e non necessitasse invece di un interpretedi lingua conosciuta: elemento di fatto, quest’ultimo, in relazione al qualesi poteva tenere conto di quanto risultante dal foglio notizie ma non inviaesclusiva ed assorbente.

Nel caso concreto, andava valutato il fatto,invece, del tutto ignorato ma decisivo, del dichiarato analfabetismo delrichiedente, che, ove accertato, rappresentava un elemento logicamentecontrastante con la effettiva comprensione del contenuto e degli effetti delprovvedimento, peraltro tradotto in lingua veicolare.Nella specie il giudice di pace si è, invece, limitato a rilevare che nelfoglio notizie la persona straniera aveva dichiarato di conoscere l’italianosenza esplorare alcun altro elemento a conforto di detta fondamentalerisultanza agli effetti di verificare la legittimità dell’atto a fronte dellaspecifica contestazione di cui si è detto, appiattendo del tutto la propriavalutazione sull’attestazione di una dichiarazione che è resa con la meraapposizione di una crocetta sulla relativa casella del modulo prestampato;mentre, ragionevolmente, anche solo colloquiando con il ricorrente ilgiudice avrebbe potuto verificare il livello dell’attestata conoscenza infunzione della redazione di un atto scritto in quella lingua, per verificare seil fatto che l’autorità amministrativa né ricorresse ad un interprete dilingua conosciuta, né avesse attestato l’impossibilità di procedervi fosselegittimo; a maggior ragione trascurando di approfondire una circostanza -lo stato di analfabetismo e comunque la non adeguata comprensionedell’atto scritto - in funzione di assicurare una garanzia non formale,bensì sostanziale e strumentale alla effettività della tutela che il legislatoreintende garantire prevedendo l’accesso al giudice e al processo.2.

L’accoglimento del primo motivo determina la cassazione delprovvedimento impugnato e, con decisione di merito, l’annullamentodell’atto amministrativo di espulsione risultando superfluo l’esame degliNumero registro generale 15380/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 13700/2026Data pubblicazione 11/05/2026altri due motivi di ricorso, riguardanti - il secondo motivo – la violazione efalsa applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25e l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. peravere il Giudice di Pace erroneamente omesso di considerare che ilricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale in data24/03/2025 presso la Questura di Napoli, come documentato dalla PECallegata agli atti del giudizio,; il terzo motivo violazione e falsaapplicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 edell'art. 33 della Convenzione di Ginevra, e «vizio di motivazione ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.», in quanto il Giudice di Pace avrebbe respintol'eccezione relativa alla violazione del principio di non refoulement, conmotivazione è manifestamente insufficiente e contraria ai principiconsolidati in materia di protezione internazionale, poiché «il ricorrenteaveva dettagliatamente rappresentato:

a) La sua condizione divulnerabilità derivante dal debito contratto per emigrare;

b) I rischi diritorsioni da parte dei creditori in caso di rimpatrio;

c) La documentazioneinternazionale sui meccanismi di violenza nella riscossione dei debiti inBangladesh».3.- In conclusione il provvedimento impugnato deve essere cassato econ decisione di merito si deve procedere all’annullamento delprovvedimento espulsivo.Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinioa spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt.13 co. 5 bis e 14 co.

4) che prevedono nel giudizio di convalidal’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato,scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. CorteCost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Pertanto, poiché la partericorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in ungiudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi èluogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualoraNumero registro generale 15380/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 13700/2026Data pubblicazione 11/05/2026la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in unacontroversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, ilcompenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art.82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice delprocedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dellostesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che hapronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi dicassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenzaimpugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie dicassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo D.P.R., anorma del quale la condanna alle spese della parte soccombente nonammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti,riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia dimerito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace diAvellino.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impuganto edecidendo nel merito annulla il provvedimento di espulsione posto a caricodel ricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 26.3.2026.La PresidenteMaria Acierno