Cassation court allows appeal against arbitration award for violation of contract interpretation rules and procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's dismissal of the concessionaire's incidental appeal against an arbitration award. The concessionaire argued the award violated contract interpretation rules and procedural statutes regarding arbitrator qualifications, while the lower court rejected these claims as inadmissible or irrelevant. The court found the lower court erred by failing to recognize that the appeal raised substantive issues of nullity and contractual interpretation, not merely a request to re-evaluate the expert's calculation criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 829, comma 3 c.p.c.; Artt. 1362, 1363, 1371 c.c.: An incidental appeal against an arbitration award is admissible if it challenges the nullity of the award based on violations of statutory requirements or rules of contract interpretation, even if the appellant also criticizes the expert's valuation criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Todarello e AndreaConforto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Cor-byons in Roma, via Cicerone 44, in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroComune di Celano, in persona del Sindaco pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avv. Francesco Carli, in virtù di procura specialein atti;controricorrenteavverso la Sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 855/2023,pubblicata il 01/06/2023.Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del14/11/2025 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;letti gli atti del procedimento in epigrafe.Numero registro generale 565/2024Numero sezionale 3949/2025Numero di raccolta generale 13453/2026Data pubblicazione 09/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon il lodo non definitivo del 04/01/2018 e quello definitivo dello11/11/2019, il Collegio arbitrale ha statuito sulla controversia insortatra il Comune di Celano e la Italgas Reti s.p.a. (di seguito, Italgas),relativa alla quantificazione dell'indennizzo dovuto a quest'ultima perl'acquisto degli impianti di distribuzione del gas, realizzati dalla sud-detta società, in esecuzione del rapporto di concessione, iniziato nel1974 e concluso, con la riconsegna, nel mese di marzo del 2008.Il Collegio arbitrale, con la pronuncia non definitiva, ha respintol'eccezione pregiudiziale del Comune, ritenendo la propria compe-tenza a decidere sulla stima dell'indennizzo tanto da disporre, per ilprosieguo del merito del giudizio, l'espletamento di una CTU.
Con illodo definitivo, assumendo a riferimento la convenzione del 1974 edin particolare l'art. 12, ha stimato l'ammontare dell'indennizzo, atte-nendosi alle risultanze della CTU, integralmente recepite, e condan-nando il Comune al pagamento della somma complessiva di €2.043.042,00, con rigetto delle altre domande proposte.Avverso il lodo non definitivo e quello definitivo ha proposto im-pugnazione principale il Comune e impugnazione incidentale il con-cessionario.La Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile sia l'ap-pello principale che quello incidentale, compensando le spese di lite.Per quanto in questa sede di interesse, con riferimento all'impu-gnazione incidentale della Italgas, la Corte d'appello ha statuitocome segue:
«Qualche cenno, a questo punto, si impone con ri-guardo all'appello incidentale (come anticipato, ritualmente spiegatoda Italgas spa e finalizzato a conseguire un importo superiore, a ti-tolo di indennizzo, rispetto a quello riconosciuto dal Collegio arbi-trale). Il tema introdotto non può superare il vaglio di ammissibilitàe quindi la fase rescindente per le considerazioni di seguito illustrate.Anzitutto, la concessionaria ha insistito unicamente per una rivisita-2 di 6Numero registro generale 565/2024Numero sezionale 3949/2025zione del merito della controversia mediante una critica dei criteriNumero di raccolta generale 13453/2026posti dal CTU a fondamento della stima ed integralmente Dcaotan pudbibvliciasziio ne 09/05/2026dal Collegio arbitrale.
Non a caso, Italgas spa non ha fatto cenno,nel proprio atto di gravame, ad alcuna delle ipotesi tipiche discipli-nate dall'art. 829 cpc. L'unico, invero, riferimento alla previsione dicui al n. 3 dell'art. 829 cpc (sull'assenza dei requisiti per la nominaad arbitro), non si attaglia minimamente alla doglianza svolta. Insede di comparsa conclusionale, infine, si è fatto cenno alla “viola-zione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale” (cfr pag 44).»Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Ital-gas, affidato a due motivi di doglianza.Il Comune si è difeso con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., per omessapronuncia sull'impugnazione incidentale del lodo proposta da Italgased error in procedendo per la mancata valutazione e decisione dellaquestione di diritto effettivamente dedotta con l'impugnazione inci-dentale del lodo proposta da Italgas.La ricorrente ha riportato per intero il tenore della comparsa dicostituzione e risposta, contenente l'appello incidentale, affermandoche, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, e conogni evidenza, essa non aveva contestato i criteri posti dal CTU afondamento della stima del valore da riconoscere al gestore uscentené aveva eccepito la nullità del Lodo per violazione della previsionedi cui al n. 3 dell'art. 829 c.p.c.
La parte ha dedotto di avere, invece,avanzato, del tutto tempestivamente e ritualmente, impugnazione aisensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. “per violazione delle regole didiritto relative al merito della controversia”, ovvero per violazionedei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362,3 di 6Numero registro generale 565/2024Numero sezionale 3949/20251363 e 1371 c.c., con specifico riferimento alle statuizioni del lodoNumero di raccolta generale 13453/2026che avevano ritenuto essere soggette a devoluzione gratuiDtaata pleub brliecatziio ne 09/05/2026realizzate nei primi 15 anni della concessione, poiché la decisione delCollegio arbitrale non trovava alcun fondamento nel testo della di-sciplina inter partes.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., la violazione dell'art. art. 132 c.p.c. e dell'art.111 Cost. e comunque l'error in procedendo per motivazione appa-rente e/o perplessa, per essere le statuizioni del tutto incongrue ri-spetto alle deduzioni e/o alle questioni prospettate da Italgas conl'appello incidentale.2.
Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1. Questa Corte ha di recente precisato che la violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art.112 c.p.c., sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare unadomanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio un'azionead un'altra, a causa del travisamento dell'effettivo contenuto delladomanda (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 06/07/2023).In effetti, il principio secondo cui l'interpretazione delle domande,eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto,riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si as-sume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconduci-bile nell'ambito dell'error in procedendo, vale a dire la violazione diuna norma processuale, come nel caso in cui si assuma violato ilprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il divietodi sostituire d'ufficio un'azione diversa rispetto a quello formalmenteproposta, o il travisamento del contenuto della domanda propostacon l'atto introduttivo del giudizio quale causa dell'errato convinci-mento che il suo successivo sviluppo costituisca domanda nuova(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12909 del 13/07/2004).2.2.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha statuito come segue:«Qualche cenno, a questo punto, si impone con riguardo all'appello4 di 6Numero registro generale 565/2024Numero sezionale 3949/2025incidentale (come anticipato, ritualmente spiegato da Italgas spa eNumero di raccolta generale 13453/2026finalizzato a conseguire un importo superiore, a titolo di indDeatna pnuibzblzicoaz,io ne 09/05/2026rispetto a quello riconosciuto dal Collegio arbitrale). Il tema intro-dotto non può superare il vaglio di ammissibilità e quindi la fase re-scindente per le considerazioni di seguito illustrate.
Anzitutto, la con-cessionaria ha insistito unicamente per una rivisitazione del meritodella controversia mediante una critica dei criteri posti dal CTU afondamento della stima ed integralmente condivisi dal Collegio arbi-trale. Non a caso, Italgas spa non ha fatto cenno, nel proprio atto digravame, ad alcuna delle ipotesi tipiche disciplinate dall'art. 829 cpc.L'unico, invero, riferimento alla previsione di cui al n. 3 dell'art. 829cpc (sull'assenza dei requisiti per la nomina ad arbitro), non si atta-glia minimamente alla doglianza svolta. In sede di comparsa conclu-sionale, infine, si è fatto cenno alla “violazione dei canoni legali diermeneutica contrattuale” (cfr pag 44).»Tuttavia, la ricorrente ha riportato in ricorso il tenore della com-parsa di costituzione e risposta contenente l'appello incidentale, cheha anche prodotto in giudizio, dal quale si evince che la censura èstata rubricata nei seguenti termini «Nullità del lodo per violazionedell'art. 829, comma 3, c.p.c.; violazione degli artt. 1362, comma 1e 1363 del codice civile, nonché dell'art. 1371 del codice civile».Dal tenore della doglianza si evince che, sotto plurimi profili, laItalgas Reti ha impugnato il lodo arbitrale nella parte in cui ha rite-nuto soggette a devoluzione gratuita le reti realizzate nei primi 15anni della concessione (v. in particolare i punti C2, C3, e C4 alle pp.38-44 della comparsa di costituzione e risposta con impugnazioneincidentale del lodo arbitrale), censurando l'interpretazione operatadelle clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.,senza che la censura investisse il criterio di calcolo del CTU.È pertanto evidente il vizio della sentenza impugnata.3.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluol'esame del secondo, che deve ritenersi assorbito.5 di 6Numero registro generale 565/2024Numero sezionale 3949/2025Numero di raccolta generale 13453/20264. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorsoData pubblicazione 09/05/2026e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione,chiamata anche a statuire sulle spese di lite. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in di-versa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presentegrado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.Il PresidenteGuido Mercolino6 di 6