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Ordinanza — n. 13320/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal as creditors lack standing to challenge concurrent creditor claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13320/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the bankruptcy appeal inadmissible because the appellants were not creditors of the debtor company. The court held that individuals holding shares or subject to revocatory actions have no interest in opposing the admission of concurrent creditors' claims. Consequently, the appeal was rejected for lack of standing and the appellants were ordered to pay aggravated costs.

Regesto Legislator

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Art. 98, comma 2 e 3, l.fall.; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: Creditors must possess concurrent creditor rights to oppose the admission of other creditors; holders of real rights or shares lack standing to challenge such admissions.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy appeal standing to sue concurrent creditors lack of interest inadmissible appeal revocatory action aggravated costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 98, comma 2 e 3, l.fall.
civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 98,commi secondo e terzo, l.fall., nella parte in cui il decreto impugnato haritenuto inammissibile l’impugnazione proposta dai ricorrenti per difetto din.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 183, cod. proc. civ.
Art. 91, cod. proc. civ.
Art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Sussistono i presupposti per la responsabilitàaggravata ex art. 96, terzo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
civ.; ai sensi dell’art. 13comma 1-quater d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 9550/2024
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta anche inquesto caso con la ratio decidendi, incentrata sul principio di soccombenzae, pertanto, costituendo un «non motivo» (Cass., n. 9550/2024; Cass., n.1341/2024).8.
Cass., n. 1341/2024
Cass., Sez. U., n. 32001/2022
Costituisce abuso del diritto di impugnazione laproposizione di un ricorso per cassazione senza avere adoperato lanormale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propriaposizione (Cass., Sez. U., n. 32001/2022; Cass., n.
Cass., n. 18512/2020
32001/2022; Cass., n. 18512/2020),.

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Testo completo

aurizio, Zonno Rita,rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Risola-ricorrenti-controCuratela Fallimento Gagliano Arte Due Srl, rappresentato e difesodall'avvocato Carlo Cipriani unitamente all’avvocato Emmanuele Virgintino-controricorrente-nonché controADER – Agenzia Entrate Riscossione-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Bari n. 16153/2021 depositato il19/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere Filippo D'Aquino.Numero registro generale 3748/2023Numero sezionale 1924/2026Numero di raccolta generale 13320/2026Data pubblicazione 08/05/20261.

GAGLIANO ALDO, GAGLIANO GAETANO, GAGLIANO MAURIZIO,ZONNO RITA hanno proposto opposizione allo stato passivo delrigettata la domanda di ammissione tardiva di credito di Gagliano Mauriziodell’importo di € 16.726,56, nonché hanno proposto impugnazione ex art.98, terzo comma, l.fall. in relazione all’ammissione del concorrente creditodi ADER, eccependo la prescrizione dei relativi crediti.2. Il Tribunale di Bari, con il decreto qui impugnato, ha ritenutoinammissibile il gravame per assenza dello status di creditori degliimpugnanti. Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto inammissibile perdifetto di interesse l’opposizione allo stato passivo di Gagliano Aldo,Gagliano Gaetano e Zonno Rita in quanto estranei alla domanda diammissione tardiva.

Ha, poi, rigettato la domanda di opposizione allostato passivo di Gagliano Maurizio, attinente a IMU (laddove il decreto dirigetto del credito per spese condominiali non è stato opposto), gravantesu un immobile che tra il gennaio 2020 e l’agosto 2021 era stato nelladisponibilità del fallimento, in quanto credito non provato e, comunque,rispetto al quale il fallimento è estraneo. Inoltre, il Tribunale ha ritenutoche l’IMU compete all’opponente senza rivalsa nei confronti del fallimentoe che, in ogni caso, ai fini della rivalsa non è stata data prova delpagamento dell’imposta da parte dell’opponente.3.

Propongono ricorso per cassazione Gagliano Aldo, Gagliano Gaetano,Gagliano Maurizio, Zonno Rita, affidato a tre motivi, cui resiste concontroricorso il Fallimento. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 98,commi secondo e terzo, l.fall., nella parte in cui il decreto impugnato haritenuto inammissibile l’impugnazione proposta dai ricorrenti per difetto din. 3748/2023 R.G.Numero registro generale 3748/2023Numero sezionale 1924/2026Numero di raccolta generale 13320/2026Data pubblicazione 08/05/2026titolarità di crediti opponibili allo stato passivo.

Sostengono i ricorrenti chela loro legittimazione ad agire discenda dal «ruolo di titolari di diritti realisu beni mobili ed immobili incompatibili con la prescritta pretesa di AER».Deducono di essere titolari (Aurelia e Gaetano Gagliano) di quote dellasocietà fallita e (Aldo e Maurizio Gagliano, nonché Rita Zonno) titolari diun fondo patrimoniale oggetto di azione revocatoria da parte dellacuratela, così legittimandosi alla proposizione dell’impugnazioneindipendentemente dalla titolarità di crediti da opporre allo stato passivo.Deducono, inoltre, l’esistenza del credito in capo al ricorrente GaglianoMaurizio.

Si deduce, inoltre, la prescrizione dei crediti ADER.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.98, 93, 95, 96 l.fall., nella parte in cui il decreto impugnato non harilevato la prescrizione delle cartelle azionate da ADER in sede di statopassivo.3. I primi due motivi, i quali possono essere esaminaticongiuntamente, sono inammissibili. Inammissibile è il primo motivo inrelazione alla dedotta sussistenza del credito di Gagliano Maurizio, sia perdifetto di specificità, sia perché contrario all’accertamento in fattocompiuto dal giudice del merito.

Parimenti inammissibili sono il primo e ilsecondo motivo in relazione alla dedotta prescrizione dei crediti ADER,essendo questione estranea alla ratio decidendi.4. Il primo motivo è, inoltre, inammissibile in relazione al dedottointeresse a impugnare i crediti ammessi in virtù della titolarità di quotedella società dichiarata fallita e di beni conferiti in un fondo patrimonialeoggetto di aggressione da parte della curatela con azione revocatoria. Sitratta di questione estranea alla ratio decidendi del decreto impugnato,che ha esaminato l’impugnazione dei ricorrenti sul presupposto dellatitolarità di crediti concorrenti con quello di ADER (di cui hanno predicatola prescrizione).

Crediti che il Tribunale ha escluso sia in capo ai ricorrentin. 3748/2023 R.G.Numero registro generale 3748/2023Numero sezionale 1924/2026Numero di raccolta generale 13320/2026Data pubblicazione 08/05/2026Gagliano Aldo, Gagliano Gaetano, Zonno Rita, sia in capo a GaglianoMaurizio, per quest’ultimo per difetto di prova.5. E ciò in disparte (in ogni caso) il difetto di interesse dei ricorrenti,non creditori della società debitrice, a contrastare con l’impugnazionel’ammissione del credito di ADER:- sia in quanto la legge ricollega il diritto all’impugnazione del creditoalla sussistenza di concorrenti ragioni di credito dell’impugnante;- sia in quanto il titolare di diritti reali sui beni del fallimento non hainteresse a contrastare le ragioni di credito dei concorrenti, bensì aseparare i beni di cui si assume titolare dalla massa attiva;- sia in quanto i ricorrenti non sono titolari di diritti reali su beniacquisiti alla massa, ma titolari delle quote della società fallita osoggetti passivi di azioni revocatorie proposte dal fallimento.6.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 98 l.fall., nonché degliartt. 183 e 91 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato hafatto applicazione della soccombenza, per avere omesso il tribunale diindicare alle parti questioni rilevabili di ufficio.7. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta anche inquesto caso con la ratio decidendi, incentrata sul principio di soccombenzae, pertanto, costituendo un «non motivo» (Cass., n. 9550/2024; Cass., n.1341/2024).8.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolatedalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. Sussistono i presupposti per la responsabilitàaggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., attesa la paleseinammissibilità dei motivi. Costituisce abuso del diritto di impugnazione laproposizione di un ricorso per cassazione senza avere adoperato lanormale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propriaposizione (Cass., Sez. U., n. 32001/2022; Cass., n. 18512/2020),.

Lan. 3748/2023 R.G.Numero registro generale 3748/2023Numero sezionale 1924/2026Numero di raccolta generale 13320/2026Data pubblicazione 08/05/2026somma all’uopo dovuta viene liquidata in misura pari a quelle delle speseprocessuali. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solidotra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delcontroricorrente, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 peresborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna iricorrenti al pagamento in favore del controricorrente dell’importo ulterioredi € 7.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidenten. 3748/2023 R.G.