Decreto — n. 13282/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAntedomiciliato in Teramo, DOM. DIG., alla Via Trento e Trieste, n.29/31, presso lo studio dell’avvocato DE AMBROSIIS ALESSIA(DMBLSS69S52L103U) che la rappresenta e difende-ricorrente-controAMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., MITICA S.R.L.,BANCA BDM S.P.A. già BANCA POPOLARE DI BARI, DEL BUFALOMARCO, ESPOSITO TERESA, ESPOSITO MAURIZIO, TCA COMPANYS.R.L.-intimati-sul controricorso incidentale proposto daMITICA S.R.L., elettivamente domiciliata in Avellino, DOM. DIG.,Corso Vittorio Emanuele n. 87, presso lo studio dell’avvocatodifende-ricorrente incidentale-Numero registro generale 2083/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 13282/2026Data pubblicazione 08/05/2026controAMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.1325/2024depositata il 25/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13282/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ntedomiciliato in Teramo, DOM. DIG., alla Via Trento e Trieste, n.29/31, presso lo studio dell’avvocato DE AMBROSIIS ALESSIA(DMBLSS69S52L103U) che la rappresenta e difende-ricorrente-controAMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., MITICA S.R.L.,BANCA BDM S.P.A. già BANCA POPOLARE DI BARI, DEL BUFALOMARCO, ESPOSITO TERESA, ESPOSITO MAURIZIO, TCA COMPANYS.R.L.-intimati-sul controricorso incidentale proposto daMITICA S.R.L., elettivamente domiciliata in Avellino, DOM. DIG.,Corso Vittorio Emanuele n. 87, presso lo studio dell’avvocatodifende-ricorrente incidentale-Numero registro generale 2083/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 13282/2026Data pubblicazione 08/05/2026controAMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.1325/2024depositata il 25/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ntedomiciliato in Teramo, DOM. DIG., alla Via Trento e Trieste, n.29/31, presso lo studio dell’avvocato DE AMBROSIIS ALESSIA(DMBLSS69S52L103U) che la rappresenta e difende-ricorrente-controAMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., MITICA S.R.L.,BANCA BDM S.P.A. già BANCA POPOLARE DI BARI, DEL BUFALOMARCO, ESPOSITO TERESA, ESPOSITO MAURIZIO, TCA COMPANYS.R.L.-intimati-sul controricorso incidentale proposto daMITICA S.R.L., elettivamente domiciliata in Avellino, DOM. DIG.,Corso Vittorio Emanuele n. 87, presso lo studio dell’avvocatodifende-ricorrente incidentale-Numero registro generale 2083/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 13282/2026Data pubblicazione 08/05/2026controAMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.1325/2024depositata il 25/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/02/2026Mauro Di Marzio