Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Salvatore Corapi, challenged a lower court decision against Corbino and Banca Agricola Popolare, but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant regarding the proposal for case definition constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the silent party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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sona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Casilina n.394, presso lo studio dell’avvocato CORAPI SALVATORE(CRPSVT79E31C352Z) che lo rappresenta e difende-ricorrente-controCorbino n. 7, presso lo studio dell’avvocato BARBAROALESSANDRO (BRBLSN74M17F158J) che lo rappresenta e difende-controricorrente-nonché controBANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOCIETA' COOPERATIVAPER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore,IACERI EMILENA, IACERI DOMENICO-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1006/2024depositata il 14/06/2024Numero registro generale 2007/2025Numero sezionale 249/2026Numero di raccolta generale 13280/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 08/05/2026dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 11/02/2026Mauro Di Marzio