Decreto — n. 13276/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIANTONIO, elettivamente domiciliati in Montoro, alla via Roma n.256, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Teodosio Tiziana(TDSTZN76E43L845S) che li rappresenta e difende-ricorrente-controBPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in Avellino, alla viaSottotenente Iannaccone, n. 3, DOM. DIG., presso lo studiodell’Avvocato Pellino Carmelina (PLLCML64R45I280L) che lorappresenta e difende-controricorrente-nonchè controGARDANT BRIDGE SERVICING S.P.A., elettivamente domiciliata inRoma, alla via Polibio, n. 45, presso lo studio dell’Avvocato PetrilloCarola (-), rappresentata e difesa dall’Avvocato CesareMassimiliano (CSRMSM67C24F839X)-controricorrente-Numero registro generale 27247/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 13276/2026Data pubblicazione 08/05/2026nonché controSPECIAL GARDANT SPA-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4657/2023depositata il 02/11/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13276/2026 — snciv · Corte di Cassazione: DIG., presso lo studio dell’Avvocato Teodosio Tiziana(TDSTZN76E43L845S) che li rappresenta e difende-ricorrente-controBPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in Avellino, alla viaSottotenente Iannaccone, n. 3, DOM. DIG., presso lo studiodell’Avvocato Pellino Carmelina (PLLCML64R45I280L) che lorappresenta e difende-controricorrente-nonchè controGARDANT BRIDGE SERVICING S.P.A., elettivamente domiciliata inRoma, alla via Polibio, n. 45, presso lo studio dell’Avvocato PetrilloCarola (-), rappresentata e difesa dall’Avvocato CesareMassimiliano (CSRMSM67C24F839X)-controricorrente-Numero registro generale 27247/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 13276/2026Data pubblicazione 08/05/2026nonché controSPECIAL GARDANT SPA-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4657/2023depositata il 02/11/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
Parole chiave
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IANTONIO, elettivamente domiciliati in Montoro, alla via Roma n.256, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Teodosio Tiziana(TDSTZN76E43L845S) che li rappresenta e difende-ricorrente-controBPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in Avellino, alla viaSottotenente Iannaccone, n. 3, DOM. DIG., presso lo studiodell’Avvocato Pellino Carmelina (PLLCML64R45I280L) che lorappresenta e difende-controricorrente-nonchè controGARDANT BRIDGE SERVICING S.P.A., elettivamente domiciliata inRoma, alla via Polibio, n. 45, presso lo studio dell’Avvocato PetrilloCarola (-), rappresentata e difesa dall’Avvocato CesareMassimiliano (CSRMSM67C24F839X)-controricorrente-Numero registro generale 27247/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 13276/2026Data pubblicazione 08/05/2026nonché controSPECIAL GARDANT SPA-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4657/2023depositata il 02/11/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.000,00 ciascuna per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 11/02/2026Mauro Di Marzio