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Decreto — n. 13271/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13271/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13271/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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, alla Via Lustro n. 29,presso lo studio dell’avvocato ANDREA RUOCCO (RCCNDR76P11C514A),che lo rappresenta e difende– ricorrente-controAGOS DUCATO S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via di SanValentino n. 21, presso lo studio dell’avvocato MARCO ROMANELLI(RMNMRC76P12H501K) che la rappresenta e difende– controricorrenteavverso la sentenza n.3067/2024 della Corte d'Appello di Milanodepositata il 14/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 13271/2026 — snciv · Corte di Cassazione: , alla Via Lustro n. 29,presso lo studio dell’avvocato ANDREA RUOCCO (RCCNDR76P11C514A),che lo rappresenta e difende– ricorrente-controAGOS DUCATO S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via di SanValentino n. 21, presso lo studio dell’avvocato MARCO ROMANELLI(RMNMRC76P12H501K) che la rappresenta e difende– controricorrenteavverso la sentenza n.3067/2024 della Corte d'Appello di Milanodepositata il 14/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario ripetibili dell'avvocato errore di calcolo accollo delle spese procedurali recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1894/2025Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 13271/2026Data pubblicazione 08/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

, alla Via Lustro n. 29,presso lo studio dell’avvocato ANDREA RUOCCO (RCCNDR76P11C514A),che lo rappresenta e difende– ricorrente-controAGOS DUCATO S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via di SanValentino n. 21, presso lo studio dell’avvocato MARCO ROMANELLI(RMNMRC76P12H501K) che la rappresenta e difende– controricorrenteavverso la sentenza n.3067/2024 della Corte d'Appello di Milanodepositata il 14/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1894/2025Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 13271/2026Data pubblicazione 08/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Il Consigliere delegatoMassimo Falabella