Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of conclusion. The appellant, representing DITERRANEOAFEM, challenged a decision by the Italian Patent and Trademark Office against the Sicilian Region and the Ministry of Enterprises. The court ruled that the statutory deadline for requesting a ruling had lapsed, resulting in the automatic termination of the case and the imposition of procedural costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
DITERRANEOAFEM in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliati in ROMA, Viale delle Milizie n. 108, presso lo studiodell'avvocato LEOPOLDO LOMBARDI (LMBLLD59C29E625O), che lirappresenta e difende– ricorrenti-controASSESSORATO TURISMO SPORT E SPETTACOLO REGIONE SICILIANA,elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio della Regione Sicilianain Roma, via Marghera n. 36, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Dumas(DMSNCL78H03A089J)– controricorrente-nonché controMINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY in persona del legalerappresentante pro tempore– intimato-Numero registro generale 21084/2025Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 13267/2026Data pubblicazione 08/05/2026avverso la SENTENZA n.107/2025 emessa da Commissione dei Ricorsicontro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma il03.07.2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Il Consigliere delegatoMassimo Falabella