Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 13263/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13263/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13263/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ata in Brescia, ViaMoretto n. 12, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI TIRALE(TRLPLG42H07B157Y) che la rappresenta e difende- ricorrente-contron. 24, DOM. DIG., presso lo studio dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI(RMG LRI 64B63 H501K) che la rappresenta e difende unitamenteall’avvocato ANDREA TREBESCHI (TRB NDR 64R11 B157P)– controricorrente-avverso la SENTENZA n.583/2025 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIAdepositata il 09/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Vista la rinuncia agli atti del giudizio depositata da parte ricorrente in data10.03.2026;Vista l’accettazione della rinuncia depositata da parte resistente in data11.03.2026;Numero registro generale 17663/2025Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 13263/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 13263/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ata in Brescia, ViaMoretto n. 12, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI TIRALE(TRLPLG42H07B157Y) che la rappresenta e difende- ricorrente-contron. 24, DOM. DIG., presso lo studio dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI(RMG LRI 64B63 H501K) che la rappresenta e difende unitamenteall’avvocato ANDREA TREBESCHI (TRB NDR 64R11 B157P)– controricorrente-avverso la SENTENZA n.583/2025 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIAdepositata il 09/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Vista la rinuncia agli atti del giudizio depositata da parte ricorrente in data10.03.2026;Vista l’accettazione della rinuncia depositata da parte resistente in data11.03.2026;Numero registro generale 17663/2025Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 13263/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di difesa spese inutili privo d'oggetto spese di assistenza omissione di soccorso spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ata in Brescia, ViaMoretto n. 12, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI TIRALE(TRLPLG42H07B157Y) che la rappresenta e difende- ricorrente-contron. 24, DOM. DIG., presso lo studio dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI(RMG LRI 64B63 H501K) che la rappresenta e difende unitamenteall’avvocato ANDREA TREBESCHI (TRB NDR 64R11 B157P)– controricorrente-avverso la SENTENZA n.583/2025 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIAdepositata il 09/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Vista la rinuncia agli atti del giudizio depositata da parte ricorrente in data10.03.2026;Vista l’accettazione della rinuncia depositata da parte resistente in data11.03.2026;Numero registro generale 17663/2025Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 13263/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la rinuncia al ricorso e lasuccessiva accettazione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Il Consigliere delegatoMassimo Falabella