Decreto — n. 13261/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Pellegrino unitamenteall’avvocato Giuseppe Pellegrino-ricorrente-contropro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Ruggiero-controricorrente-controPetronio Francesco, Mesca Carmelo, Vannini Tiziana, rappresentati e difesidall'avvocato Emanuele Guarino-controricorrenti-nonché controSavarese Salvatore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata nel RG n.1830/2023depositato il 04/11/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente in data 28.01.26;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 27041/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 13261/2026Data pubblicazione 08/05/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016 e che sussistono i presuppostiper la condanna alle spese;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 13261/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016 e che sussistono i presuppostiper la condanna alle spese;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Pellegrino unitamenteall’avvocato Giuseppe Pellegrino-ricorrente-contropro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Ruggiero-controricorrente-controPetronio Francesco, Mesca Carmelo, Vannini Tiziana, rappresentati e difesidall'avvocato Emanuele Guarino-controricorrenti-nonché controSavarese Salvatore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata nel RG n.1830/2023depositato il 04/11/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente in data 28.01.26;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 27041/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 13261/2026Data pubblicazione 08/05/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016 e che sussistono i presuppostiper la condanna alle spese;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Fallimento, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, con distrazione in favore del difensore Vincenzo Ruggierodichiaratosi antistatario;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti Mesca, Petronio, Vannini delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore GuarinoEmanuele dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Massimo Ferro