Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 13256/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 13256/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case closure. The appellant, represented by Marco Tita, argued against the bankruptcy of Scuderi Aldo, but the court found no objection was lodged in time. Consequently, the appeal was deemed withdrawn, the proceedings terminated, and the appellant was ordered to pay the state 3,200 euros in legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the proposal for case closure within forty days.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal failure to request decision forty-day period procedural extinction legal costs award estensione della procedura ammende per infrazione procedurale ripetibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 32/2026Numero sezionale 236/2026Numero di raccolta generale 13256/2026Data pubblicazione 08/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
Artt. 144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 32/2026Numero sezionale 236/2026Numero di raccolta generale 13256/2026Data pubblicazione 08/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

difesi dall'avvocato-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tita-controricorrente-nonché controCuratela Fallimento Scuderi Aldo in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1279/2025depositata il 04/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 32/2026Numero sezionale 236/2026Numero di raccolta generale 13256/2026Data pubblicazione 08/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per laparte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00 per compensi, oltre agli accessori di legge ed eventuali speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Massimo Ferro