Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case closure. The appellant, represented by Marco Tita, argued against the bankruptcy of Scuderi Aldo, but the court found no objection was lodged in time. Consequently, the appeal was deemed withdrawn, the proceedings terminated, and the appellant was ordered to pay the state 3,200 euros in legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the proposal for case closure within forty days.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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difesi dall'avvocato-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tita-controricorrente-nonché controCuratela Fallimento Scuderi Aldo in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1279/2025depositata il 04/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 32/2026Numero sezionale 236/2026Numero di raccolta generale 13256/2026Data pubblicazione 08/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per laparte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00 per compensi, oltre agli accessori di legge ed eventuali speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Massimo Ferro