Decreto — n. 13255/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAll'avvocato Jacopo Bresciunitamente all’avvocato Massimiliano Gabbiani-ricorrente-controCuratela Fallimento Immobiliare 2003 Srl In Liquidazione in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoIvan Marchetto-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.780/2025 depositatail 28/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 13255/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ll'avvocato Jacopo Bresciunitamente all’avvocato Massimiliano Gabbiani-ricorrente-controCuratela Fallimento Immobiliare 2003 Srl In Liquidazione in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoIvan Marchetto-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.780/2025 depositatail 28/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 14833/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 13255/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Massimo Ferro