Italian court dismisses appeal against appellate rejection of controlled liquidation opening request. The court holds that appellate rejection orders are not appealable to the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against the Florence Court of Appeal's rejection of the applicant's request to open a controlled liquidation. The applicant argued for further review, but the court emphasized that the specific procedural rules for controlled liquidation limit remedies to the appellate level. Consequently, the court ruled that an appellate order rejecting such a request cannot be challenged before the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 270, comma 5 c.c.i.i.; Art. 50 c.c.i.i.: The order of the Court of Appeal rejecting the appeal against the tribunal's decision to reject the request to open a controlled liquidation is not appealable to the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
procura in calce al ricorso;- ricorrente -controPROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONEe PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI- intimati -avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE del3/6/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPEDONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del14/4/20261.1. Il tribunale di Grosseto, con decreto del 10/2/2025,ha rigettato la domanda con la quale, in data 11/12/2024,Giuseppe Rocco Lombardo aveva chiesto l’apertura dellaNumero registro generale 14516/2025Nu2m ero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 13224/2026Data pubblicazione 07/05/2026procedura di liquidazione controllata a norma degli artt. 268 s.c.c.i.i..1.2.
L’istante ha proposto reclamo avverso tale decreto.1.3. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, harigettato il reclamo.2.1. Giuseppe Rocco Lombardo, con ricorso notificato il3/7/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.2.2. I resistenti sono rimasti intimati.2.3. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.3.2. L’art. 270, comma 5, c.c.i.i., nel testo in vigoreratione temporis (e cioè successivo alle modifiche, introdotte dald.lgs. n. 136/2024, entrate in vigore il 28/9/2024) prevede,infatti, che, nella liquidazione controllata, si applicano, “inquanto compatibili”, “le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II(artt. 40-53) e III (artt. 54-55)”: a partire, dunque, dall’art. 50,che disciplina il decreto di rigetto della domanda di apertura dellaliquidazione giudiziale e il reclamo contro tale provvedimento.3.3.
Tale disposizione, com’è noto, prevede che: - iltribunale, se respinge la domanda di apertura della procedura diliquidazione (giudiziale), provvede con decreto motivato(comma 1); - il ricorrente può proporre reclamo contro taledecreto alla corte d’appello (comma 2); - il decreto della corted’appello che respinge il reclamo “non è ricorribile percassazione” (comma 4).3.4. Questa norma, compreso il comma 4, è senz’altrocompatibile con la disciplina sulla liquidazione controllata (chene regola, non a caso, solo l’apertura: v. l’art. 270).3.5.
Tale procedura, in effetti, “ … rispetto allaliquidazione giudiziale, … si atteggia a procedura minore, ma distruttura equivalente” essendo “entrambe … rivolte allaRic. 2025 n. 14516 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 14516/2025Nu3m ero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 13224/2026Data pubblicazione 07/05/2026liquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento delceto creditorio”: se è vero che: - “la liquidazione giudizialeriguarda l’imprenditore commerciale medio-grande, perl’individuazione del quale sono previste dalla legge specifichesoglie numerico quantitative” mentre “la liquidazione controllataconcerne il consumatore, il professionista, l’imprenditoreagricolo, l’imprenditore minore e ogni altro debitore nonassoggettabile alla liquidazione giudiziale”; - “i differentipresupposti soggettivi, che comportano un valore più limitatodei patrimoni interessati e una limitata complessità dellesituazioni economico-finanziarie coinvolte, giustificano lasemplificazione di alcuni aspetti della disciplina della liquidazionecontrollata”, resta, nondimeno, il fatto che tale procedura“condivide con la liquidazione giudiziale gli aspetti sostanziali difondo”: - intanto, “entrambe le procedure prevedono lospossessamento del debitore dai propri beni e la perdita dellasua legittimazione processuale e attuano il concorso formale esostanziale dei creditori, che non possono iniziare o proseguireazioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nellaprocedura e che devono far valere i propri crediti solo in sede diformazione dello stato passivo, in ossequio al principio della parcondicio …”; - inoltre, “l’attuazione del principio di uguaglianzaimpone eguale trattamento delle situazioni omogenee, e le dueprocedure concorsuali poste a confronto dal rimettente sonoconnotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzionedi comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando ilpatrimonio di quest’ultimo in attuazione della par condiciocreditorum” (Corte cost. n. 121/2024).3.6.
La Corte enuncia, quindi, il seguente principio didiritto: “il decreto con il quale la corte d’appello rigetta il reclamoproposto contro la decisione del tribunale di rigetto dellaRic. 2025 n. 14516 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re4gis tro generale 14516/2025Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 13224/2026Data pubblicazione 07/05/2026domanda di apertura della liquidazione controllata, non èricorribile per cassazione”.4. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’esseredichiarato.5. Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione in giudiziodegli intimati.6.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 14 aprile 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025 n. 14516 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026