Cassation court allows opposition to bankruptcy estate by extending deadline to complete creditor list communication.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed Angelini Luigia's opposition to the bankruptcy estate of the Italian Red Cross, overturning the lower court's dismissal based on a premature deadline calculation. The applicant argued that the thirty-day period for challenging the estate should start only after receiving the definitive list of admitted or rejected claims, not the preliminary draft. The court ruled that the statutory requirement to transmit the complete creditor list via certified email creates the relevant notice, making the opposition timely despite the earlier transmission of the draft.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97, 98, 99, 207, 209 l.fall.; The thirty-day term for opposing the bankruptcy estate commences upon receipt of the complete list of admitted or rejected claims transmitted by the administrator, not the preliminary draft.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
le alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coattaamministrativa, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generaledello Stato-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. cron. 1401/2022 depositato il25/5/2022;letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr.ssa AnnaMaria Soldi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/3/2026 dalConsigliere Cosmo Crolla.Numero registro generale 16966/2022Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 13060/2026Data pubblicazione 06/05/20261.
Il Tribunale di Roma, con l’impugnato decreto, dichiarava inammissibileil ricorso ex artt. 98, 99 e 209 l.fall. proposto da Angelini Luigia avverso lostato passivo dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana inliquidazione coatta amministrativa redatto dal Commissario liquidatore,che aveva escluso l’ammissione del credito fatto valere dal ricorrente percompetenze di trattamento di fine rapporto in collocazione privilegiata exart. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c..1.1 Rilevava il Tribunale capitolino che il ricorso in opposizione, depositatoin data 11/3/2019, era tardivo, in quanto il Commissario liquidatore avevadepositato lo stato passivo in cancelleria in data 20/12/2018, ne avevadato comunicazione a tutti i creditori il successivo 15/1/2019 e da taledata decorreva il termine di trenta giorni per proporre opposizione allostato passivo.1.2 Reputava il Tribunale che non avesse alcun valore ed efficaciagiuridica l’ulteriore comunicazione dell’8/2/2019, da parte delCommissario liquidatore al legale del creditore, della copia conforme dellostato passivo e che fosse erroneo l’avviso, contenuto nella comunicazione,che da quella data sarebbero decorsi i termini previsti dall’art. 98 l.fall..2.
Angelini Luigia ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato ad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 380-bis.1c.p.c.; la procedura ha svolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il mezzo d’impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 97, 98, 99, 207 e 208 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.: si sostiene che, ai fini della valutazione della tempestività delricorso per opposizione allo stato passivo, la comunicazione rilevante per ilcalcolo del termine dei trenta giorni di cui all’art. 99 l.fall. non fosse quelladel 15/1/2019, che si riferiva al progetto di stato passivo ex art. 95 l.fall.,con possibilità del creditore di proporre osservazioni, ma il successivoNumero registro generale 16966/2022Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 13060/2026Data pubblicazione 06/05/2026avviso dell’8/2/2019, con il quale era stata trasmessa a ciascun creditorecopia conforme integrale dello stato passivo, come depositato incancelleria e reso esecutivo.2.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.2.1 Questa Corte, in una vicenda del tutto sovrapponibile alla controversiain esame. ha affermato quanto segue: «col deposito dello stato passivo gliinteressati recuperano la facoltà di rivolgersi al giudice, al fine di ottenerel'accertamento dei crediti (e degli eventuali privilegi) o delle preteserestitutorie che lamentano essere stati pretermessi, oppure al fine dicontestare l'ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui(Cass., sez. un., n. 25174/08); - l'art. 209, secondo comma, l. fall.
èquindi teso a uniformare (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103),rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori, fungendo da cernieraper l’applicazione, nel procedimento di verifica dei crediti nella liquidazionecoatta amministrativa, dei medesimi principi propri di quello fallimentare(Cass., sez. un., n. 13142/22); - la natura contenziosa del procedimentod’impugnazione implica l’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso atutti i partecipanti, i quali, quindi, hanno interesse a conoscere non solol'esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditori(e ricorrenti) concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativoo limitativo rispetto a quello degli altri; - ed è per propiziarequest’attuazione, che il legislatore ha riformato l’art. 209 l.fall.,stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis, che “Il commissariotrasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesanon sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificataai sensi dell'articolo 207, quarto comma”; - è quest’ultima notizia, infatti,che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordinealle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decretodi ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2); - per il profilo inquestione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., a norma del quale “IlNumero registro generale 16966/2022Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 13060/2026Data pubblicazione 06/05/2026curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello statopassivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancatoaccoglimento della domanda”; - è dunque il ricevimento di unacomunicazione così allestita che, in base alla combinazione degli artt. 99 e209 l. fall., fa scattare il decorso del termine di trenta giorni perl’impugnazione; sicché le esigenze di uniformità presidiate dall’art. 209l.fall., armoniche con la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall.,conducono a ritenere che sia la comunicazione del commissario corredatadell’elenco in questione a far decorrere il termine per l’instaurazione dellafase giurisdizionale; - erronea è quindi la statuizione del decretoimpugnato, che ha ridotto a comunicazione irrilevante la pec con la qualeil commissario ha trasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti,ritenendo rilevante quella precedente, che dell’elenco non era corredata”(cfr., in motivazione, Cass. n. 34821/2022).2.2 Non vi sono ragioni per disattendere tali argomentazioni, che valgono,quindi, anche per la controversia posta allo scrutinio di questa Corte.2.3 Dunque, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, l’opposizioneera tempestiva rispetto alla comunicazione completa del commissarioliquidatore.3.
Il ricorso va perciò accolto; ne discende la cassazione del decretoimpugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alTribunale di Roma in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2026Il Presidente