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Ordinanza — n. 13039/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite violated articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13039/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and the incidental one ineffective. The appellant challenged the lower court's interpretation of a regional administrative decree regarding prescription periods but failed to specify which articles were violated or provide reasons for the alleged error. The court ruled that such challenges must cite specific legal provisions and explain the reasoning, rather than merely offering a different interpretation of the administrative act.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: An appeal against a judgment interpreting an administrative act is inadmissible if the appellant fails to cite the specific articles violated and explain the reasons for the alleged violation, as interpretation is a factual inquiry reserved for the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specific grounds interpretation administrative act violation of rules omission of facts prescription period regional decree accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115
civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7773/2021Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 13039/2026Data pubblicazione 06/05/20264.- Col primo ed unico motivo di ricorso principale San Raffaele s.p.a.deduce violazione dell’art. 1362 e seguenti del cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 1219 cod. civ
1,comma 180, della legge n° 311/2004 e dell’art. 1219 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. I, 3 giugno 2024, n° 15367
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Testo completo

delPresidente del C.d.A. e legale rappresentante dott. Carlo Trivelli, con sedein Roma, via di Val Cannuta n. 247, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale in calce al ricorso, dalla Collextion Legal Società tra Avvocati s.r.l.(C.F. 13100741001) e, per essa, dall'Avv. Antonio Borraccino (C.F. BRRNTN 73M28 H5010), con domicilio eletto presso lo studio della CollextionLegal Società tra Avvocati s.r.l., sito in Roma, alla via Largo Arrigo VII, n.4. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioniall'indirizzo PEC antonioborraccino @ ordineavvocatiroma.org.RicorrenteControricorrente incidentalecontroAzienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni –Addolorata (C.F. 04735061006), in persona del Direttore Generaledottoressa Tiziana Frittelli, con sede in Roma ed ivi elettivamentedomiciliata in via Crescenzio, 19, presso lo Studio dell’avv.

Luigi Pamphili(CF PMP LGU 61L31 H501D - PEC luigipamphili @ ordineavvocatiroma.orgNumero registro generale 7773/2021Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 13039/2026Data pubblicazione 06/05/2026– fax 063200046) che la rappresenta e difende per procura speciale incalce al controricorso.ControricorrenteRicorrente incidentalenonché controCois s.r.l. (CF 05240121003).Intimataavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 4303 depositata il 17settembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalconsigliere Luciano Varotti.1.- La San Raffaele s.p.a., creditrice per conguaglio di prestazioni sanitariespecialistiche erogate nel 2003-2004, documentate dalle fatture n° 23 e24 del 31 dicembre 2005, otteneva un decreto ingiuntivo di euro156.525,00, oltre interessi e spese, contro l’Azienda Ospedaliera SanGiovanni Addolorata.Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, ma la Corte della stessa città,adita dalla soccombente Azienda Ospedaliera, riformava integralmente laprima decisione, accogliendo l’eccezione di prescrizione formulatadall’opponente.2.- Osservava la Corte territoriale che il termine prescrizionale diriferimento era quello decennale.Osservava, poi, che con Delibera della Giunta Regionale (DGR) del Lazion° 162 del 2008 emessa a valle della legge n° 311/2004 e della legge n°296/2006, nonché del piano di rientro approvato dalla Regione stessa conDelibera n° 66 del 12 dicembre 2007, a seguito di Accordo con il Ministerodella Salute e delle Finanze sottoscritto in data 28 febbraio 2007, laRegione aveva avviato una procedura finalizzata alla certificazione ed alpagamento dei crediti maturati a tutto l'anno 2006 (poi esteso all'annoNumero registro generale 7773/2021Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 13039/2026Data pubblicazione 06/05/20262007) dalle strutture sanitarie nei confronti delle ASL e dalle AziendeOspedaliere.Tale procedura prevedeva che le richieste delle strutture sanitarie fosseroinviate, tramite un apposito formulario, alla Regione Lazio, con mailspecificamente dedicata (creditipregressi @ regione.lazio.it), avendo l'enteregionale espressamente assunto il compito di coordinare essa stessal'invio dei files con le richieste alle singole aziende sanitarie, perconsentire alle stesse, con il supporto tecnico della Regione, di provvederealla certificazione ed al successivo pagamento.Diversamente da quanto ritenuto dalla creditrice San Raffaele, l’invio ditale richiesta, avvenuto il 5 aprile 2008, non costituiva interruzione dellaprescrizione, in quanto, secondo l’indirizzo di legittimità (“sentenza6549/2016”), l’invio di una fattura poteva produrre tale effetto solo nelcaso in caso di contratto con prestazioni ripetute a scadenzepredeterminate e solo se la fattura contenesse un termine per ilpagamento e l’avvertimento che, in caso di omesso adempimento, ildebitore avrebbe dovuto considerarsi in mora.Non vertendosi in ipotesi di mora ex re, non risultavano atti di costituzionein mora anteriori alla instaurazione del giudizio.3.- Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione la SanRaffaele s.p.a., affidando il gravame ad un unico motivo illustrato damemoria.Resiste l’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata con controricorso,nel quale conclude per il rigetto del ricorso principale, formulando tremotivi di ricorso incidentale condizionato, ci dichiara di aggiungerne altridue come meglio specificato alle pagine 13-13 del controricorso.La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7773/2021Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 13039/2026Data pubblicazione 06/05/20264.- Col primo ed unico motivo di ricorso principale San Raffaele s.p.a.deduce violazione dell’art. 1362 e seguenti del cod. civ., dell’art. 1,comma 180, della legge n° 311/2004 e dell’art. 1219 cod. civ.La Corte avrebbe confuso il procedimento previsto dalla DGR Lazio n°162/2008 con la semplice emissione di una fattura.Il procedimento previsto dalla DGR n° 162 sarebbe il presupposto delpagamento previsto dal piano di rientro concordato tra Stato e Regione,approvato con DGR n° 66/2007.Dunque, tale procedimento presupponeva una richiesta di pagamento daparte dei creditori, espressa tramite l’invio di un file: richiesta cheproduceva, dunque, l’effetto di una messa in mora, in quanto la finalitàperseguita dalla Regione era di pagare quanto gli erogatori avrebberochiesto mediante l’iter predisposto.Pertanto, dato che la prescrizione era decennale e che il file vene inviato il5 aprile 2008, il credito non si era ancora prescritto alla data di notifica deldecreto monitorio, avvenuta il 1° giugno 2017.5.- Il motivo è inammissibile.La Corte, infatti, tenendo conto della DGR n° 162/2008 ha ritenuto chenon fosse sufficiente l’invio del file ad interrompere la prescrizione, inquanto esso conteneva solo fatture, inidonee a produrre tale effetto, ameno che non ricorressero altri presupposti, che nella fattispecie eranoassenti (obbligazione derivante da contratto con prestazioni ripetute ascadenze predeterminate e fattura contenente un termine per ilpagamento, nonché l’avvertimento che, in caso di omesso adempimento,il debitore avrebbe dovuto considerarsi in mora).Ora, il ricorrente – dopo essersi genericamente doluto della violazionedegli artt. 1362 e seguenti del cod. civ.

– censura il percorsoargomentativo della Corte territoriale senza indicare alcuna delle normeviolate e le ragioni di tale violazione, ma invocando un’interpretazioneNumero registro generale 7773/2021Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 13039/2026Data pubblicazione 06/05/2026della Delibera n° 162/2008 diversa da quella, del tutto plausibile, favoritadalla Corte d’appello.Così facendo, però, non considera che l’interpretazione dell’attoamministrativo consiste in una operazione di accertamento della volontàdei contraenti e si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice dimerito, censurabile in cassazione per violazione delle regoleermeneutiche, ai sensi dell'art. 360 n° 3, cod. proc. civ., o per omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi delnovello art. 360 n° 5, dello stesso codice.Nessuna delle due citate censure, però, può risolversi in una critica delrisultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella meracontrapposizione di una differente interpretazione (ex multis:

Cass. sez. I,3 giugno 2024, n° 15367, con menzione di altro precedente).6.- In ragione dell’inammissibilità del ricorso principale non occorreprendere in esame i motivi di ricorso incidentale tardivo, formulato in viacondizionata.7.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusionedelle spese di lite, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del2014 ed al valore della lite (euro 156,5 mila) – si rimanda al dispositivoche segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a caricodella ricorrente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quelloincidentale. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite delpresente giudizio in favore della resistente, che liquida in euro 8.000,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettariodelle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti. Dà attoNumero registro generale 7773/2021Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 13039/2026Data pubblicazione 06/05/2026della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater,del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 22 aprile 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro Di Marzio