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Ordinanza — n. 13029/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on usury claim, ruling quarterly capitalization must be included in interest rate calculations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13029/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the argument that quarterly capitalization should be excluded from usury rate calculations. The appellant contended that legally distinct concepts of interest and capitalization prevented their inclusion in the effective rate, while the court maintained that legitimate capitalization remains a credit cost. Consequently, the court affirmed established precedent requiring such costs to be considered when verifying if the interest rate exceeds the legal threshold.

Regesto Legislator

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Art. 644 c.p.; Art. 2 L. 108/96; Art. 1815 c.c.: In banking credit relationships, quarterly capitalization of interest constitutes a credit cost that must be included in the calculation of the effective interest rate for usury verification purposes.

Parole chiave

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usury rate threshold quarterly capitalization effective interest rate banking credit relationship interest cost inclusion legal interest rate credit cost verification credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 644 c.p.
3 e.p.c.) con riferimento all’art. 644 c.p., all’art.
Art. 2 della L. 108/96
644 c.p., all’art. 2 della L. 108/96 ed all’art.
Art. 1815 c.c.
108/96 ed all’art. 1815 c.c.Secondo la ricorrente la corte di appello ha fatto una applicazione non conforme a dirittonella parte in cui ha indicato e preso in considerazione il tasso annuo effettivo (TAE) inluogo del Tasso nominale pattuito (TAN) senza considerarne la nota differenza ontologicae giuridica.
Art. 120, comma 2, t.u.b.
delib. CICR del 9 febbraio 2000
art. 644 c.p
3 e.p.c.) con riferimento all’art. 644 c.p., all’art.
art. 1815 c.c
108/96 ed all’art. 1815 c.c.Secondo la ricorrente la corte di appello ha fatto una applicazione non conforme a dirittonella parte in cui ha indicato e preso in considerazione il tasso annuo effettivo (TAE) inluogo del Tasso nominale pattuito (TAN) senza considerarne la nota differenza ontologicae giuridica.
articolo 360 bis c.p
— Il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, 17/11/2022, n. 33964
Cass. Sez. 1, 28/02/2024, n. 5282
CICR del 9 febbraio 2000 (Cass. Sez. 1, 28/02/2024, n. 5282, Rv.
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Testo completo

ente;nei confronti diOrnella Ottoveggio e Gioacchino De Maria, Banca Nuova s.p.a.,intimati;avverso la sentenza n. 1213/2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo il 22 luglio2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dal Consigliererelatore, Guido Romano.1. — Finint Revalue S.p.A., quale procuratrice speciale di AMCO - AssetManagement Company S.p.a., ricorre per un mezzo, nei confronti di Ornella Ottoveggio eGioacchino De Maria, nonché nei confronti di Banca Nuova S.p.A., contro la sentenza del22 luglio 2021 con cui la corte d’appello di Palermo ha così deciso:

«in parzialeaccoglimento dell’appello proposto da Ottoveggio Ornella Lucia e De Maria Gioacchino consentenza del Tribunale di Marsala n. 610 del 10.6.2014, riduce a € 8.947,85, oltreNumero registro generale 5614/2022Numero sezionale 1570/2026Numero di raccolta generale 13029/2026Data pubblicazione 06/05/2026interessi al saggio convenzionale con decorrenza dal 29.6.2011 sino alla datadell’effettivo pagamento, l’importo per cui è condanna a carico solidale di OttoveggioOrnella Lucia e De Maria Gioacchino; rigetta l’appello incidentale proposto da BancaNuova s.p.a avverso la medesima sentenza».2.

— Gli intimati non spiegano difese.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso all’adunanza camerale del 1° aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360n. 3 e.p.c.) con riferimento all’art. 644 c.p., all’art. 2 della L. 108/96 ed all’art. 1815 c.c.Secondo la ricorrente la corte di appello ha fatto una applicazione non conforme a dirittonella parte in cui ha indicato e preso in considerazione il tasso annuo effettivo (TAE) inluogo del Tasso nominale pattuito (TAN) senza considerarne la nota differenza ontologicae giuridica.

Non sarebbe dunque corretto confrontare un tasso annuo su base trimestralericalcolato “su base annua” con il tasso soglia che è un tasso annuo rilevatotrimestralmente. Si osserva: che anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concettiequivalenti, mentre il primo (anatocismo) designa la speciale attitudine degli interessi aprodurre a loro volta interessi, la seconda (clausola di capitalizzazione trimestrale) indicail fenomeno in forza del quale una certa misura di interessi viene tramutata in sortecapitale, con conseguente trasformazione di un’obbligazione da accessoria in principale;che la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e quindi gliinteressi maturati concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per iltrimestre successivo; che l’interesse capitalizzato non può essere computato ex se neltasso d’interesse usurario in quanto l’anatocismo viene conseguito mediantecapitalizzazione degli interessi a debito non pagati; che la capitalizzazione trimestraledegli interessi legittimamente pattuita non può essere conteggiata ai fini del TEG essendoormai capitale e non interesse o voce di costo periodico; che l’assorbimento dell’interessepassivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico delfinanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l’interesse non è più tale.2.

— Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c.In particolare, sotto un primo profilo, questo Collegio ritiene di dovere darecontinuità all’indirizzo secondo il quale in tema di usura, nei rapporti di credito regolati inconto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi -legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica delsuperamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce un costo del creditoconcesso (Cass.

Sez. 1, 17/11/2022, n. 33964, Rv. 666241 - 01)Numero registro generale 5614/2022Numero sezionale 1570/2026Numero di raccolta generale 13029/2026Data pubblicazione 06/05/2026Sotto l’altro aspetto enunciato in ricorso, merita di essere confermato, altresì,l’orientamento secondo il quale, in tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapportibancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in contocorrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagliinteressi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui lacapitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - neltesto anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 - edella delib.

CICR del 9 febbraio 2000 (Cass. Sez. 1, 28/02/2024, n. 5282, Rv. 670278 -01, alla motivazione della quale in particolare si rinvia).Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.Nessuna decisione sulle spese essendo rimaste le altre parti intimate. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 1aprile 2026.Il PresidenteMauro Di Marzio