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Ordinanza — n. 13009/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late-filed arbitration clause objection as procedurally inadmissible under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13009/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Palermo Court of Appeal's decision regarding a construction contract dispute between a company and the Agrigento Municipality. The municipality had raised an arbitration clause objection only at the first hearing, well after the statutory deadline for filing such exceptions. The court ruled that because the objection was not raised in the initial complaint or the response within the required timeframe, it was procedurally inadmissible and could not be examined by the court ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 38, 166, 167 cod. proc. civ.; The exception of arbitration clause is a procedural matter of jurisdiction that is not mandatory and must be raised timely by the party, failing which it is deemed waived and cannot be raised ex officio by the court.

Parole chiave

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arbitration clause objection procedural inadmissibility timely filing requirement waiver of exception court ex officio power civil procedure code jurisdictional objection

Disposizioni normative citate

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Art. 38, 166, 167 cod. proc. civ.
(ord.) 5.6.2019, n.15300, secondo cui l’eccezione di compromesso ha carattere processuale edintegra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così dagiustificarne il rilievo d'ufficio ex art. 38, 3° co., cod.
d.l. n. 35/2005
civ., nel testorisultante dalla novella di cui al d.l. n. 35/2005, l’eccezione è stata formulatatardivamente, siccome sarebbe stata da proporre nella comparsa di risposta“depositata in cancelleria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizioneindicata in citazione” (così ricorso, pag.
legge n. 80/2005
d.P.R. n. 115/2002
quater, d.P.R. n. 115/2002, iricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 4360/2020Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13009/2026unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.
art. 360 cod. proc.civ
Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 cod. proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 6.11.2015, n. 22748
Cass. (ord.) 6.11.2015, n. 22748).Il testo dell’art.
Cass. sez. un. 12.5.2008, n. 11657

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Testo completo

DGVNDR72R13G273K – inproprio e quali successori della “Di Giovanna s.a.s. di Di Giovanna Andrea e C.”(p.i.v.a. 03731890822) - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale sufoglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Sergio Bertuglia che ha indicatoil proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cosseria,n. 5, presso lo studio dell’avvocato Laura Tricerri.RICORRENTIcontroCOMUNE di AGRIGENTO – c.f. 00074260845 - in persona del sindaco protempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato incalce al controricorso dall’avvocato Rita Salvago che ha indicato il proprioindirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria dellaCorte di cassazione.Numero registro generale 4360/2020Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13009/2026Data pubblicazione 06/05/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1341 - 29.5/26.6.2019 della Corte d’appello di Palermo,udita la relazione nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 del consiglieredottor Luigi Abete,RILEVATO CHE1.

Con atto notificato in data 5.2.2007 la “Di Giovanna s.a.s. di Di GiovannaAndrea e C.” citava a comparire dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune diAgrigento nonché il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delleacque in Sicilia (cfr. ricorso, pag. 2).Chiedeva dichiarare la risoluzione e in ogni caso risolvere il contrattod’appalto, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di “adeguamento impiantodi depurazione Contrada S. Anna”, stipulato in data 29.3.2006 con il Comune diAgrigento – su delega e con finanziamento del Commissario delegato perl’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia – per grave inadempimentodell’ente territoriale committente.2.

Si costituiva il Comune di Agrigento (cfr. ricorso, pag. 4).Eccepiva, pregiudizialmente, l’incompetenza del Tribunale di Palermo inragione della clausola compromissoria di cui al contratto d’appalto e comunquel’incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo.Instava nel merito per il rigetto dell’avversa domanda.Non si costituiva e veniva dichiarato contumace il Commissario delegato perl’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia.Si costituiva, chiamata in causa dalla s.a.s. attrice, l’Agenzia regionale per iRifiuti e le Acque.Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.Numero registro generale 4360/2020Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13009/2026Data pubblicazione 06/05/20263.

Espletata la c.t.u., con sentenza n. 1490/2013 il tribunale, respinte leeccezioni pregiudiziali di incompetenza, siccome formulate tardivamente, oltreil termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 38, 166 e 167cod. proc. civ., rigettava la domanda attorea nei confronti del Commissariodelegato per l’emergenza rifiuti e dell’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acquee l’accoglieva viceversa nei confronti del Comune e, per l’effetto, dichiarava ilcontratto d’appalto risolto per grave inadempimento dell’Ente territorialecommittente, che condannava al pagamento delle riserve reputate liquidabili edegli interessi di capitolato per il ritardato pagamento del corrispettivo.4.

Il Comune di Agrigento proponeva appello nei soli confronti della “DiGiovanna” s.a.s.Reiterava peraltro le eccezioni pregiudiziali già sollevate in prime cure.Resisteva la “Di Giovanna s.a.s. di Di Giovanna Andrea e C.”; proponevaappello incidentale.5. Con sentenza n. 1341/2019 la Corte d’appello di Palermo dichiaravaimproponibile la domanda spiegata dalla “Di Giovanna” s.a.s. nei confronti delComune di Agrigento e condannava la medesima accomandita a rimborsare acontroparte le spese del doppio grado.Reputava che era da accogliere l’eccezione di improponibilità dell’inizialedomanda in ragione della stipulazione, nel contratto d’appalto, di appositaclausola compromissoria (cfr. sentenza d’appello, pag. 6).Reputava segnatamente che l’incompetenza correlata alla stipulazione dellaclausola compromissoria era stata eccepita ritualmente e tempestivamente nellacomparsa di costituzione di prime cure, alla stregua della formulazione dell’art.38 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, ovvero della formulazioneNumero registro generale 4360/2020Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13009/2026Data pubblicazione 06/05/2026anteriore alla novella del 2009, siccome il giudizio era stato introdottoantecedentemente al 4.7.4009 (cfr. sentenza d’appello, pag. 7).6.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Giuseppina Orso, GiuseppeDi Giovanna e Andrea Di Giovanna, in proprio e quali successori della “DiGiovanna s.a.s. di Di Giovanna Andrea e C.”; ne hanno chiesto sulla scorta diun unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.Il Comune di Agrigento ha depositato controricorso; ha chiesto dichiarareinammissibile o rigettare il ricorso con il favore delle spese.7. I ricorrenti hanno depositato memoriaCONSIDERATO CHE8. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 cod. proc.civ. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 167, 2° co., 171, 2° co., 166e 38 cod. proc. civ.Deducono che ha errato la Corte di Palermo a reputare tempestivamenteproposta l’eccezione di incompetenza correlata alla pattuizione della clausolacompromissoria (cfr. ricorso, pag. 7).Deducono che l’eccezione è stata, sì, formulata dal Comune di Agrigento nellacomparsa di costituzione in prime cure e tuttavia “la costituzione del Comune diprimo grado non era intervenuta entro i 20 giorni prima dell’udienza dicomparizione fissata in citazione, ma soltanto alla prima udienza innanzi al G.I.in data 14/05/2007” (così ricorso, pag. 8).Deducono quindi che alla luce dell’art. 167, 2° co., cod. proc. civ., nel testorisultante dalla novella di cui al d.l. n. 35/2005, l’eccezione è stata formulatatardivamente, siccome sarebbe stata da proporre nella comparsa di risposta“depositata in cancelleria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizioneindicata in citazione” (così ricorso, pag. 10).Numero registro generale 4360/2020Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13009/2026Data pubblicazione 06/05/20269.

Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.10. Va rimarcato previamente che il Comune di Agrigento ha dato atto diessersi costituito alla prima udienza (“il Comune di Agrigento si costituiva ingiudizio all’udienza di prima udienza di trattazione ed eccepiva in via preliminarel’incompetenza del giudice adito in virtù della clausola compromissoriacontenuta nel contratto di appalto e l’incompetenza per territorio (…)”: cosìcontroricorso, pag. 2).Del resto, l’esame del verbale di prima udienza, del 14 maggio 2007, innanzial Tribunale di Palermo depone univocamente nel senso che il Comune ebbe acostituirsi all’anzidetta udienza.11.

Su tale scorta si impongono le seguenti preliminari puntualizzazioni.Ai sensi dell’art. 819 ter, 1° co., cod. proc. civ. “l’eccezione di incompetenzadel giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, apena di decadenza, nella comparsa di risposta” (cfr. Cass. (ord.) 5.6.2019, n.15300, secondo cui l’eccezione di compromesso ha carattere processuale edintegra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così dagiustificarne il rilievo d'ufficio ex art. 38, 3° co., cod. proc. civ., atteso che essasi fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere seaffidare o meno la controversia agli arbitri;

Cass. (ord.) 6.11.2015, n. 22748).Il testo dell’art. 167, 2° co., cod. proc. civ. cui occorre far riferimento rationetemporis, è quello successivo alla novella di cui al d.l. n. 35/2005 (convertitonella legge n. 80/2005; l’iniziale citazione è stata notificata il 5.2.2007): “[nellacomparsa di risposta il convenuto] a pena di decadenza deve proporre leeventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che nonsiano rilevabili d’ufficio”.Numero registro generale 4360/2020Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13009/202612.

In questo quadro può convenientemente richiamarsi l’insegnamento delleData pubblicazione 06/05/2026sezioni unite di questa Corte.Ovvero l’insegnamento secondo cui, in applicazione degli artt. 38, 2° co., 166,171, 2° co., e 167, 2° co., cod. proc. civ. (quest'ultimo nel testo vigente adecorrere dal 22.6.1995 e fino all’entrata in vigore, in data 1.3.2006, dellemodifiche introdotte con il decreto-legge n. 35 del 14.3.2005, convertito conmodificazioni nella legge 14.5.2005, n. 80), l’eccezione di incompetenza perterritorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa dicostituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto “finoalla prima udienza”, mentre, successivamente alla entrata in vigore del d.l. n.35 del 2005 [è il caso di cui al presente ricorso], l’eccezione è tempestivamenteproposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almenoventi giorni prima dell’udienza di comparizione (cfr.

Cass. sez. un. 12.5.2008,n. 11657).13. Dunque, innegabilmente, l’eccezione (di incompetenza) di compromessoè stata dal Comune di Agrigento, costituitosi in prime cure unicamente alla primaudienza, sollevata tardivamente.14. In accoglimento del motivo di ricorso la sentenza n. 1341/2019 dellaCorte d’appello di Palermo va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello indiversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.15. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiprocessuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, iricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 4360/2020Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13009/2026unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisData pubblicazione 06/05/2026dell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza n. 1341/2019 della Corted’appello di Palermo e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizioneanche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 23 aprile 2026.Il presidenteMauro Di Marzio