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Sentenza — n. 12959/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appeal against the rejection of a controlled liquidation request lacks finality and decisiveness.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12959/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible regarding the rejection of the controlled liquidation request. The debtors sought to overturn the appellate court's decision, but the Public Prosecutor argued the lower court's ruling was not final or decisive. The court ruled that since the opening of the procedure remains reproducible and the decision does not definitively resolve the debtor's rights, it cannot be challenged via extraordinary cassation.

Regesto Legislator

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Art. 50, comma 4 CCII; Art. 270, comma 5 CCII: A decree rejecting the appeal against the rejection of a controlled liquidation request lacks the requisite finality and decisiveness to be challenged via cassation.

Parole chiave

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controlled liquidation inadmissible appeal finality requirement decisiveness requirement cassation procedure reproducible request par condicio legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 50, comma 4 CCII
54-55)”: a partire, dunque, dall’art. 50, che disciplinail decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazionegiudiziale e il reclamo contro tale provvedimento.3.3.
Art. 270, comma 5 CCII
Art. 66 CCII
Art. 65, comma 1 CCII
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R.
art. 66 c.c
art. 50 c.c
66 c.c.i.i., non è ricorribile percassazione, per effetto del rinvio, tra gli altri, all’art. 50 c.c.i.i,ad opera dell’art.270, comma 5, c.c.i.i.”.4.

Giurisprudenza citata

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Ric. 2025 n. 7882 - Sez. 1 – PU del 14 aprile 2026
Il PresidenteGiuseppe Dongiacomo Massimo FerroRic. 2025 n. 7882 - Sez. 1 – PU del 14 aprile 2026
Corte cost. n. 121/2024
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Testo completo

corso;- ricorrenti -controORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI;- intimato -avverso il DECRETO N. 86/2025 della CORTE D’APPELLO DITRIESTE, depositato il 13/3/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPEDONGIACOMO nella pubblica udienza del 14/4/2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale della Repubblica GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA,che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso conl’affermazione del seguente principio di diritto: “il decretoreiettivo del reclamo proposto contro la decisione di rigetto delladomanda di apertura della liquidazione controllata, anche seproposta nelle forme di cui all’art. 66 CCII, ha la stessa naturaNumero registro generale 7882/2025Nu2m ero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 12959/2026Data pubblicazione 06/05/2026del decreto che respinge il reclamo avverso il rigetto dell’istanzadi liquidazione giudiziale, sicché esso, ai sensi dell’art. 50 comma4 CCII, non è impugnabile con ricorso straordinario percassazione, difettando dei requisiti della definitività (in quanto ladomanda di apertura della procedura è riproponibile) e delladecisorietà (in quanto non incide su un diritto del debitore”;sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato SABATINO MADONNA.1.1.

I coniugi Stefano Castenetto e Anna Maria Truant,con istanza del 20/11/2024, hanno chiesto al tribunale di Udinel’apertura della procedura di liquidazione controllata a normadegli artt. 66 e 268 ss. c.c.i.i.1.2. Il tribunale, con decreto del 16.20/1/2025, harespinto l’istanza.1.3. La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, harigettato il reclamo.2.1. Stefano Castenetto e Anna Maria Truant, con ricorsonotificato (lunedì) 14/4/2025, hanno chiesto, per due motivi, lacassazione del decreto.2.2. L’Organismo di composizione della crisi è rimastointimato.2.3.

Il Pubblico Ministero, con memoria del 18/3/2026,ha concluso per l’inammissibilità del ricorso con affermazione delriportato principio di diritto.2.4. I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.3.2. La liquidazione controllata - quale strumento disoluzione della crisi da sovraindebitamento, a norma delcomb.disp. degli artt. 65, comma 1 (che rinvia al “titolo V, capoIX”, e dunque agli artt. 268 s., che regolano la “liquidazionecontrollata”), e 66, comma 1, c.c.i.i. (che, in materia diRic. 2025 n. 7882 - Sez. 1 – PU del 14 aprile 2026Numero registro generale 7882/2025Nu3m ero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 12959/2026Data pubblicazione 06/05/2026“procedure familiari”, rinvia a “una delle procedure di cuiall’articolo 65, comma 1” cit., come “la domanda di aperturadella liquidazione controllata”) - è, infatti, assoggettata alle“disposizioni” (cui rinvia anche l’art. 65, comma 2, c.c.i.i.), “inquanto compatibili”, “di cui al titolo III, sezioni II (artt. 40-53)e III (artt. 54-55)”: a partire, dunque, dall’art. 50, che disciplinail decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazionegiudiziale e il reclamo contro tale provvedimento.3.3.

Tale disposizione, com’è noto, prevede che: - iltribunale, se respinge la domanda di apertura della procedura diliquidazione (giudiziale), provvede con decreto motivato(comma 1); - il ricorrente può proporre reclamo contro taledecreto alla corte d’appello (comma 2); - il decreto della corted’appello che respinge il reclamo “non è ricorribile percassazione” (comma 4).3.4. Questa norma, compreso il comma 4, è senz’altrocompatibile con la disciplina sulla liquidazione controllata (chene regola, non a caso, solo l’apertura: v. l’art. 270).3.5.

Tale procedura, in effetti, “ … rispetto allaliquidazione giudiziale, … si atteggia a procedura minore, ma distruttura equivalente” essendo “entrambe … rivolte allaliquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento delceto creditorio”: se è vero che: - “la liquidazione giudizialeriguarda l’imprenditore commerciale medio-grande, perl’individuazione del quale sono previste dalla legge specifichesoglie numerico quantitative” mentre “la liquidazione controllataconcerne il consumatore, il professionista, l’imprenditoreagricolo, l’imprenditore minore e ogni altro debitore nonassoggettabile alla liquidazione giudiziale”; - “i differentipresupposti soggettivi, che comportano un valore più limitatodei patrimoni interessati e una limitata complessità dellesituazioni economico-finanziarie coinvolte, giustificano laRic. 2025 n. 7882 - Sez. 1 – PU del 14 aprile 2026Numero r4eg istro generale 7882/2025Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 12959/2026Data pubblicazione 06/05/2026semplificazione di alcuni aspetti della disciplina della liquidazionecontrollata”, resta, nondimeno, il fatto che tale procedura“condivide con la liquidazione giudiziale gli aspetti sostanziali difondo”: - intanto, “entrambe le procedure prevedono lospossessamento del debitore dai propri beni e la perdita dellasua legittimazione processuale e attuano il concorso formale esostanziale dei creditori, che non possono iniziare o proseguireazioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nellaprocedura e che devono far valere i propri crediti solo in sede diformazione dello stato passivo, in ossequio al principio della parcondicio …”; - inoltre, “l’attuazione del principio di uguaglianzaimpone eguale trattamento delle situazioni omogenee, e le dueprocedure concorsuali poste a confronto dal rimettente sonoconnotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzionedi comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando ilpatrimonio di quest’ultimo in attuazione della par condiciocreditorum” (Corte cost. n. 121/2024).3.6.

La Corte enuncia, quindi, il seguente principio didiritto: “il decreto con il quale la Corte d’appello rigetta il reclamoproposto contro la decisione del tribunale di rigetto delladomanda di apertura della liquidazione controllata, anche seproposta a norma dell’art. 66 c.c.i.i., non è ricorribile percassazione, per effetto del rinvio, tra gli altri, all’art. 50 c.c.i.i,ad opera dell’art.270, comma 5, c.c.i.i.”.4. Il ricorso è, dunque, inammissibile.5. Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione in giudiziodell’intimato.6.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloRic. 2025 n. 7882 - Sez. 1 – PU del 14 aprile 2026Numero r5eg istro generale 7882/2025Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 12959/2026Data pubblicazione 06/05/2026previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 14 aprile 2026.Il Consigliere est. Il PresidenteGiuseppe Dongiacomo Massimo FerroRic. 2025 n. 7882 - Sez. 1 – PU del 14 aprile 2026