Cassation court dismisses appeal against loan contract nullity for lack of specific argumentation and evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by De Poli and Pianicoletti against the appellate court's decision to uphold a judgment dismissing their opposition to a money order. The appellants argued that three loan contracts were void due to lack of funds, illegality, or coercion, but the court found their arguments insufficient. The court ruled the appeal inadmissible because it failed to specifically cite the appellate court's reasoning and lacked concrete evidence to support the claim of a causal link between the loans and prior debts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 136 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to specifically cite the reasoning of the lower court decision and lacks sufficient evidence to substantiate the alleged errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
all'avvocato Michele Pantaleoni– ricorrenti –controDUOMO SPV SRLe, per essa, la mandatariaDUEPUNTOZERO NPL SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca SilviaGiordanoNumero registro generale 9684/2022Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 12860/2026Data pubblicazione 06/05/2026– controricorrente –nonché controBANCA CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILESOCIETÀ COOPERATIVA– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 188/2022depositata il 31/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno29/04/2026 dal Consigliere Dott.
Federico Rolfi;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 188/2022, pubblicata in data 31 gennaio2022, la Corte d’appello di Venezia, nel regolare contraddittorio conl’appellata BANCA DI MONASTIER E DEL SILE – CREDITOCOOPERATIVO SOC. COOP. e con l’intervenuta DUOMO SPV S.R.L. –e, per essa, della mandataria DUEPUNTOZERO NPL S.P.A. - harespinto il gravame proposto da ALDO DE POLI ed ANNA PIANICOLETTI avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.1753/2017, pubblicata in data 3 agosto 2017.2. ALDO DE POLI ed ANNA PIA NICOLETTI – il primo qualedebitore principale, la seconda quale garante - avevano propostoopposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dallaBANCA DI MONASTIER E DEL SILE – CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. per il pagamento delle somme derivanti dal debito residuo ditre contratti di mutuo chirografario.In relazione ad uno di essi – il contratto n. 30589 – era statodedotto che lo stesso era:
I) inesistente, in quanto la somma erogatanon era mai stata effettivamente messa a disposizione; II) nullo perSez. S1 - R.G. 9684/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 9684/2022Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 12860/2026Data pubblicazione 06/05/2026difetto di causa o comunque per illiceità della stessa, per essere statoil finanziamento destinato a coprire pregresse passività determinateda precedenti rapporti invalidi; III) annullabile per vizio del consenso,per essere stato ALDO DE POLI costretto a sottoscrivere il contrattodietro minaccia della sospensione del servizio di home banking.In relazione agli altri rapporti, invece, era stata eccepito ilregolare pagamento delle rate scadute.Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Trevisoaveva integralmente respinto l’opposizione.3.
La Corte d’appello di Venezia, ha integralmente disatteso ilgravame.Quanto al motivo di impugnazione con il quale si censurava ladecisione di prime cure per aver escluso la sussistenza di uncollegamento tra il contratto di mutuo n. 30589 e le precedentioperazioni che avevano determinato le pregresse passività, la Corteha ritenuto che la doglianza fosse sia inammissibile - non avendo gliodierni ricorrenti concretamente censurato le argomentazioni espostedal Tribunale - sia infondata - dovendosi in ogni caso escludere lasussistenza di prova adeguata di un collegamento negoziale, il qualeanzi risultava escluso da una serie di elementi fattuali, quale unriconoscimento di debito reso dallo stesso ALDO DE POLI e peraltroriferito a debiti pregressi, derivanti da titoli diversi da quelli poiindicati dallo stesso ALDO DE POLI come invalidi.Quanto al motivo di impugnazione con il quale si censurava ladecisione di prime cure per aver escluso la violazione dell’art. 1813c.c. nonostante non vi fosse stata concreta traditio della sommamutuata, la Corte territoriale ha affermato che il motivo medesimoera sia inammissibile - non avendo gli odierni ricorrenticoncretamente censurato le argomentazioni esposte dal Tribunale -Sez.
S1 - R.G. 9684/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 9684/2022Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 12860/2026Data pubblicazione 06/05/2026sia infondato - dovendosi in ogni caso ritenere che la consegna dellasomma mutuata si fosse integrata con il versamento della stessa sulconto corrente, risultando invece irrilevante che essa fosse stataimpiegata per ripianare pregressi debiti.Quanto al motivo di impugnazione con il quale si censurava ladecisione di prime cure per aver disatteso l’istanza di emissione diordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiamando al riguardo anchela precedente formulazione di richiesta ex art. 119 T.U.B., la Corted’appello ha concluso che il motivo era infondato sia perché l’istanzadegli odierni ricorrenti presentava carattere indeterminato - avendoad oggetto una pluralità indeterminata, e non univocamenteindividuabile, di documenti relativi a tutti i rapporti intercorsi tra leparti senza concreta individuazione - sia perché la stessa difettava distrumentalità - avendo gli stessi odierni ricorrenti dedotto nei propriscritti difensivi che la documentazione di cui si chiedeva l’esibizionenon era necessaria - sia perché la documentazione di cui era statachiesta l’esibizione risaliva a più di un decennio primadell’instaurazione della controversia, avendo invece la Banca prodottola documentazione che rientrava in tale periodo.4.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello diVenezia ricorrono ALDO DE POLI ed ANNA PIA NICOLETTI.Resiste con controricorso DUOMO SPV S.R.L. e per essa, lamandataria DUEPUNTOZERO NPL S.P.A.È rimasta intimata BANCA DI MONASTIER E DEL SILE – CREDITOCOOPERATIVO SOC. COOP.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.Sez. S1 - R.G. 9684/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 9684/2022Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 12860/2026Data pubblicazione 06/05/2026CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1813, 1814, 1231, 2697 c.c.; 633c.p.c.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “E’ denunciata la violazionedi tali norme, non avendo ritenuto la Corte d’appello che il “contrattodi mutuo chirografario” cui si riconduceva il credito fatto valere dallaBanca di Monastier e del Sile con il decreto ingiuntivo opposto(contratto 30589 stipulato in data 28.11.2012) non aveva in verodeterminato l’effetto reale della traditio rei richiesto dalla natura delcontratto e doveva in vero considerarsi una mera operazione diripianamento del debito pregresso già portato dal conto corrente N.20000301891 del signor De Poli Aldo e quindi rappresentava unasemplice modifica accessoria di proroga dell'obbligazione preesistente, di cui la Banca non ha fornito alcuna prova”.I ricorrenti deducono che il contratto di mutuo 30589 era statoconcluso unicamente per ripianare pregresse passività – comesarebbe stato riconosciuto anche dall’originaria convenuta e dalTribunale – ed argomentano che lo stesso doveva ritenersi inesistente“ed in ogni caso privo di alcun valore novativo dei pregressi rapportiin essere tra le parti, che potesse consentire alla Banca di fondare lapropria pretesa creditoria solo ed esclusivamente su tale contratto,senza ritenersi in obbligo di dar conto del (legittimo) titolo, cheavrebbe potuto sorreggere l’esposizione pregressa”, con laconseguenza che sarebbe stato onere della Banca allegare e provare irapporti pregressi tra le parti.Sez.
S1 - R.G. 9684/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 9684/2022Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 12860/2026Data pubblicazione 06/05/20261.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1813, 1418, 1234,2697 c.c.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “È denunciata la nullità el'inefficacia del contratto 30589 del 28.11.2012, perché privo dicausa, in quanto destinato a ripianare l’esposizione debitoria delsignor De Poli nei confronti della Banca, discendente da rapportinegoziali pregressi a loro volta nulli”.Il ricorso argomenta che il contratto di mutuo, in quantofinalizzato a ripianare una precedente esposizione debitoria, dovevaritenersi, se non inesistente, comunque nullo ex art 1418 c.c. perchéprivo della causa tipica “e comunque nullo anche ex art 1230 - 1434c.c., in quanto destinato esclusivamente a sostituire il titolo dellepreesistenti esposizioni del signor De Poli, riconducibili a pregressirapporti (gli investimenti in valuta estera per l’ammontare di10.556.429,00 Yen giapponesi o titoli del mercato asiatico), a lorovolta affetti da nullità”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa non avrebberilevato il collegamento funzionale tra il contratto di mutuo ed ipregressi rapporti in passività, e quindi la finalità perseguita dallaBanca “di ricondurre l’esposizione debitoria maturata dal signor DePoli al novembre del 2012 (in forza dei pregressi rapporti difinanziamento ed investimento avviati nel 199 ed annualmenterinnovati 8 ), nell’ambito di tale contratto di mutuo, che peraltrodeviava per tal ragione dalla finalità tipicizzata di tale figuranegoziale”.1.3.
Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c.; 119 TUB; 210 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 9684/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 9684/2022Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 12860/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026Come sintetizzato nello stesso ricorso, “E’ denunciato che la Corted’appello ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, pur non avendofornito la Banca l’indicazione e la prova del rapporto bancario cui siriconduceva il credito vantato;
è denunciato inoltre che è statonegato l’obbligo della Banca di produrre i contratti cui si riconducevail debito ripianato con il mutuo 30589/2012, facendo un’applicazioneerronea degli art. 119 TUB e 210 c.p.c.”.2. I motivi di ricorso, nel loro complesso, sono privi di pregio.2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essereesaminati congiuntamente, essendo entrambi imperniati sulla tesidella invalidità – nullità o annullabilità – del mutuo contratto perripianare un debito preesistente (c.d. mutuo solutorio).Gli stessi risultano infondati ed anzi la censura riferita al profilodella sussistenza di un riconoscimento di debito di cui al secondomotivo (pag. 28 segg.) deve essere dichiarata inammissibile, inquanto mira a censurare la valutazione che il giudice di merito hafatto della dichiarazione rilasciata dal ricorrente; valutazione che almedesimo giudice di merito è riservata e risulta insindacabile in sededi legittimità, a condizione che sia espressa con motivazione che sisottragga al c.d.
“minimo costituzionale” cui risulta ora confinato ilsindacato di legittimità sulla motivazione medesima.Quanto al residuo impianto dei due motivi, questa Corte, nella suapiù autorevole espressione, ha recentemente – e definitivamente,vista la presenza di precedenti che si erano già espressi in tal senso(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23149 del 25/07/2022) – chiarito che èvalido il contratto di mutuo c.d. "solutorio", e cioè quel contratto chesi perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione acarico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata,ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilitàSez.
S1 - R.G. 9684/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 9684/2022Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 12860/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su contocorrente, non rilevando in contrario che le somme stesse sianoimmediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorienei confronti della banca mutuante, in quanto tale destinazionecostituisce frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei allafattispecie contrattuale (Cass. Sez.
U - Sentenza n. 5841 del05/03/2025).Si è quindi chiarito che:- la traditio cui è subordinata la conclusione del contratto dimutuo quale contratto reale si sostanzia nella creazione infavore del mutuatario della disponibilità (non materiale,tenuto anche conto dell’attuale disciplina di legge sull’uso delcontante, bensì) giuridica della somma mutuata, integrandositale giuridica disponibilità nell’accreditamento della sommamutuata sul conto corrente intestato al mutuatario, il quale,in tal modo, acquisisce, appunto, la disponibilità dellasomma;- l’impiego della somma mutuata al fine di procedere alripianamento di pregresse passività del mutuatario verso lastessa mutuante costituisce elemento che non vale adeterminare alcuna forma di nullità – o, peggio, di illiceità –dell’operazione, risultando pienamente lecito – e rispondenteagli interessi delle parti – l’impiego della somma mutuata perripianare la precedente esposizione, secondo un meccanismoche è anche contemplato espressamente da alcune previsionidi legge (art. 2, Legge n. 546/177; art. 43, D.L. n. 976/1966;art. 16, r.d. n. 765/1926);- ulteriormente, proprio perché la somma mutuata viene adessere impiegata per il ripianamento del debito pregresso,Sez.
S1 - R.G. 9684/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 9684/2022Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 12860/2026Data pubblicazione 06/05/2026deve essere esclusa la possibilità di ricostruire la fattispecie intermini di pactum de non petendo ad tempus, dal momentoche tale ultima ipotesi postula che l’originaria obbligazionenon venga adempiuta, laddove nel caso del mutuo “solutorio”si perviene proprio all’estinzione della precedenteobbligazione.Tornando, a questo punto, al caso in esame, si osserva che ladecisione impugnata risulta essersi pienamente conformataall’orientamento di questa Corte, peraltro evidenziando unapeculiarità ulteriore della vicenda sottoposta all’esame dellamedesima Corte veneta, e cioè che sia il precedente indebitamentosia il nuovo mutuo avevano carattere meramente chirografario,risultando quindi assente quel profilo – la costituzione di garanziaipotecaria o fondiario contestualmente al mutuo – che in passato hadato scaturigine alla tesi della invalidità del mutuo medesimo e chequesta Corte, invece, ha chiarito essere, semmai, eventuale oggettodi azione revocatoria, ove l’operazione risulti lesiva della par condiciocreditorum.Le ulteriori deduzioni svolte nei motivi risultano inveceinammissibilmente versate in fatto, mirando a superare – come giàchiarito in precedenza – il giudizio di merito della Corte territoriale inordine all’assenza di concreti elementi per ravvisare l’ipotesi diconsenso estorto con violenza.2.2.
Il terzo ed ultimo motivo è invece inammissibile.Il motivo, in realtà, muove da un postulato – la nullità del mutuo“solutorio” e quindi l’esistenza di un onere dell’odierna intimata difornire adeguata prova dei rapporti pregressi – che, come evidenziatoin relazione ai motivi precedenti, risulta del tutto infondato, nonsenza evidenziare, ulteriormente, che l’inammissibilità della censuraSez. S1 - R.G. 9684/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 9684/2022Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 12860/2026Data pubblicazione 06/05/2026riferita al giudizio della Corte d’appello circa l’esistenza di unriconoscimento di debito, vale a compromettere ulteriormente ladoglianza.Al di là di questi due profili, poi, occorre rilevare che il motivorisulta ulteriormente inammissibile, in quanto:- risulta radicalmente carente nel momento in cui ometteradicalmente di chiarire la ragione sulla quale veniva a fondarsila tesi della nullità o inesistenza dei precedenti rapportiobbligatori, né specifica – in ossequio all’art. 366 c.p.c. - setale puntualizzazione – al di là dell’apodittica deduzione dinullità/inesistenza – fosse stata svolta nei precedenti gradi dimerito;- non censura in alcun modo una delle rationes decidendiespresse sul punto dalla decisione impugnata, e cioè che, daun lato, l’istanza ex art. 210 c.p.c. risultava priva distrumentalità, per avere i ricorrenti espressamente affermatoche già la documentazione presente in atti valeva a suffragarela tesi da essi stessi sostenuta, e, dall’altro lato, risultavainfondato anche il richiamo dei ricorrenti all’art. 119 T.U.B. nonsolo perché anche l’istanza basata su tale previsione risultavadel tutto generica ma anche perché la documentazione di cuiera stata chiesta l’esibizione risaliva a più di un decennio primadell’instaurazione della controversia, avendo invece la Bancaprodotto la documentazione che rientrava in tale periodo.3.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguentecondanna dei ricorrenti alla rifusione in favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente indispositivo.Sez. S1 - R.G. 9684/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 9684/2022Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 12860/2026Data pubblicaz ion e 06/05/20264. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.
Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 aprile 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez.
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