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Ordinanza Interlocutoria — n. 12822/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 12822/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12822/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RANALLI unitamente all’avv. FABRIZIO GARZUGLIA- RICORRENTIcontroCOMUNE DI NARNI, rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO MAZ-ZELLA unitamente all’avv. FABIO MARINI- CONTRORICORRENTEcontroAZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2, rappresentata edifesa dall'avv. MASSIMO MARCUCCINumero registro generale 8034/2022Numero sezionale 4098/2025Numero di raccolta generale 12822/2026Data pubblicazione 05/05/2026- CONTRORICORRENTEavverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO PERUGIA depositata l’11gennaio 2022 nel proc. n. 356/2019 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2025dal consigliere ANTONIO COSTANZO; esaminati e richiamati gli atti;rilevato che:- con istanza depositata il 5 novembre 2025, corredata da documenti, iricorrenti, premesso di aver proposto - dopo l’emissione di un nuovo decretodi esproprio (n. 1/2024) - istanza di arbitrato tecnico ai sensi dell’art. 221,d.p.r. n. 327/2001, hanno chiesto un rinvio in attesa dell’esito dell’arbitratotecnico, al fine di valutare, una volta pubblicata la relazione collegiale, sepermanga interesse al ricorso;- con atti depositati il 14 novembre 2025, anch’essi corredati da docu-menti, le parti resistenti, ferme le loro difese, hanno chiesto «in via princi-pale, disporre il richiesto rinvio dell’adunanza camerale ad altra data pros-sima, al fine di consentire alle parti di rappresentare compiutamente i futurisviluppi delle sopravvenienze amministrative e di assumere, all’esito dellaperizia collegiale, una definitiva posizione sulla persistenza del proprio inte-resse alle rispettive impugnazioni»;ritenuto che:- l’istanza di rinvio, alla luce della posizione assunta delle resistenti,merita accoglimento;- va dunque disposto un rinvio a nuovo ruolo;

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 12822/2026 — snciv · Corte di Cassazione: RANALLI unitamente all’avv. FABRIZIO GARZUGLIA- RICORRENTIcontroCOMUNE DI NARNI, rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO MAZ-ZELLA unitamente all’avv. FABIO MARINI- CONTRORICORRENTEcontroAZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2, rappresentata edifesa dall'avv. MASSIMO MARCUCCINumero registro generale 8034/2022Numero sezionale 4098/2025Numero di raccolta generale 12822/2026Data pubblicazione 05/05/2026- CONTRORICORRENTEavverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO PERUGIA depositata l’11gennaio 2022 nel proc. n. 356/2019 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2025dal consigliere ANTONIO COSTANZO; esaminati e richiamati gli atti;rilevato che:- con istanza depositata il 5 novembre 2025, corredata da documenti, iricorrenti, premesso di aver proposto - dopo l’emissione di un nuovo decretodi esproprio (n. 1/2024) - istanza di arbitrato tecnico ai sensi dell’art. 221,d.p.r. n. 327/2001, hanno chiesto un rinvio in attesa dell’esito dell’arbitratotecnico, al fine di valutare, una volta pubblicata la relazione collegiale, sepermanga interesse al ricorso;- con atti depositati il 14 novembre 2025, anch’essi corredati da docu-menti, le parti resistenti, ferme le loro difese, hanno chiesto «in via princi-pale, disporre il richiesto rinvio dell’adunanza camerale ad altra data pros-sima, al fine di consentire alle parti di rappresentare compiutamente i futurisviluppi delle sopravvenienze amministrative e di assumere, all’esito dellaperizia collegiale, una definitiva posizione sulla persistenza del proprio inte-resse alle rispettive impugnazioni»;ritenuto che:- l’istanza di rinvio, alla luce della posizione assunta delle resistenti,merita accoglimento;- va dunque disposto un rinvio a nuovo ruolo;

Parole chiave

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abbandono del procedimento rinvio del dibattimento ritiro dell'istanza giudiziaria mantenimento del contratto procedura di rivendicazione nel pignoramento decisione di non sollevare obiezioni
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Testo completo

RANALLI unitamente all’avv. FABRIZIO GARZUGLIA- RICORRENTIcontroCOMUNE DI NARNI, rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO MAZ-ZELLA unitamente all’avv. FABIO MARINI- CONTRORICORRENTEcontroAZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2, rappresentata edifesa dall'avv. MASSIMO MARCUCCINumero registro generale 8034/2022Numero sezionale 4098/2025Numero di raccolta generale 12822/2026Data pubblicazione 05/05/2026- CONTRORICORRENTEavverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO PERUGIA depositata l’11gennaio 2022 nel proc. n. 356/2019 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2025dal consigliere ANTONIO COSTANZO; esaminati e richiamati gli atti;rilevato che:- con istanza depositata il 5 novembre 2025, corredata da documenti, iricorrenti, premesso di aver proposto - dopo l’emissione di un nuovo decretodi esproprio (n. 1/2024) - istanza di arbitrato tecnico ai sensi dell’art. 221,d.p.r. n. 327/2001, hanno chiesto un rinvio in attesa dell’esito dell’arbitratotecnico, al fine di valutare, una volta pubblicata la relazione collegiale, sepermanga interesse al ricorso;- con atti depositati il 14 novembre 2025, anch’essi corredati da docu-menti, le parti resistenti, ferme le loro difese, hanno chiesto «in via princi-pale, disporre il richiesto rinvio dell’adunanza camerale ad altra data pros-sima, al fine di consentire alle parti di rappresentare compiutamente i futurisviluppi delle sopravvenienze amministrative e di assumere, all’esito dellaperizia collegiale, una definitiva posizione sulla persistenza del proprio inte-resse alle rispettive impugnazioni»;ritenuto che:- l’istanza di rinvio, alla luce della posizione assunta delle resistenti,merita accoglimento;- va dunque disposto un rinvio a nuovo ruolo;

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO