Cassation appeal dismissed for lack of interest and failure to meet strict procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of interest and failure to comply with mandatory procedural deadlines. The appellant argued for the nullity of a mortgage contract and the violation of financial limits, but the lower court had already rejected these claims. The Supreme Court found the appeal untimely under Article 617 of the Code of Civil Procedure and noted that the underlying issue regarding the enforceability of the title had already been settled by the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the interest in the decision has disappeared due to circumstances not attributable to the appellant, or if the appeal was filed outside the peremptory time limit, which the court may examine ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onte Dei Paschi Di Siena S.p.A., capofila di pool di banche Monte DeiLaschi Di Siena S.p.A., Unicredit Banca Di Impresa Spa, Unipol MerchantBanca Per Le Imprese Spa, rappresentati e difesi dall'avvocato GiuseppeCaputi-controricorrente-nonché controBanca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, Siena Npl 2018 S.r.l in persona del legalerappresentante pro tempore, Unicredit S.p.a. in persona del legaleNumero registro generale 1688/2022Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 12812/2026Data pubblicazione 05/05/2026rappresentante pro tempore, Bper Banca S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 919/2021 depositata il13/09/2021, notificata il 10.11.2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere Filippo D'Aquino.1.
UGO MULTINEDDU S.r.l. ha proposto giudizio di meritonell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi nell’esecuzione n.78/2018 R.G.E. Trib. Sassari, contestando l’esistenza di un valido titoloesecutivo del creditore procedente Banca MPS S.p.A., nonché osservandoche uno dei mappali su cui era stata iscritta ipoteca in data 4 agosto 2006era di proprietà di terzi. Ha dedotto parte opponente la nullità delcontratto di mutuo fondiario stipulato in data 3 agosto 2006 in pool conBanca MPS (banca capofila), Unipol Merchant Banca e Unicredit, anche inrelazione alla violazione del limite di finanziabilità, in relazione al quale erastata rilasciata ipoteca di pari grado a favore di ciascuno dei mutuanti.2.
Il Tribunale di Sassari, con la sentenza qui impugnata, ha rigettatola domanda. Ha ritenuto che l’opponente è privo di legittimazione a dolersidell’iscrizione di ipoteca in parte su bene di terzi e che tale circostanza nonincide sulla validità del contratto di mutuo. E’ stato, inoltre, ritenuto nonsuperato il limite di finanziabilità ai fini della validità del contratto dimutuo, atteso il valore del compendio ipotecato superiore a €50.000.00,00, ritenendo altresì il contratto di mutuo del 3 agosto 2006non condizionato e, pertanto, costituente titolo esecutivo.3.
Propone ricorso per cassazione avverso il rigetto dell’opposizioneagli atti esecutivi l’opponente, affidato a un unico motivo, cui resiste concontroricorso il mandatario del cessionario della banca capofila del pool,n. 1688/2022 R.G.Numero registro generale 1688/2022Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 12812/2026Data pubblicazione 05/05/2026già costituito in grado di appello. Ricorrente e controricorrente hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., «vizio della sentenza nella parte in cui rigettaimplicitamente l’opposizione agli atti esecutivi (…) per violazione e falsaapplicazione di norme di diritto (error in iudicando) con riferimento agliartt. 474, 479 e 480 c.p.c., all’art. 41 t.u.b., agli artt. 1418, 1419 e 1424c.c.».
Osserva parte ricorrente di avere proposto opposizione ex art. 617cod. proc. civ., con la quale è stata investita anche la regolarità dellaprocedura espropriativa immobiliare n. 78/2018 R.G.E., avente ad oggettol’omessa notificazione del titolo esecutivo, come risultante dalprovvedimento impugnato, la cui decisione è stata implicitamenterigettata all’atto del rigetto dell’opposizione all’esecuzione relativa allanullità del contratto di mutuo. Osserva che i capi della decisione relativiall’opposizione all’esecuzione sono oggetto di un separato giudizio diappello.
Deduce, nel merito, l’assenza di notificazione del contratto dimutuo, con conseguente nullità dello stesso. Della cassazione dellasentenza del Tribunale il ricorrente intende, inoltre, giovarsi ai fini dellaregolamentazione delle spese processuali.2. Con la memoria illustrativa parte ricorrente evidenzia come laconcorrente opposizione all’esecuzione è stata rigettata «con la sentenzan. 61/2024, non impugnata». Il ricorrente chiede compensarsi le spese dilite, «atteso che la sopravvenuta carenza di interesse discende dacircostanze non imputabili alla parte ricorrente», avendo il ricorrentedovuto proporre il presente giudizio sul presupposto dell’accoglimentodell’opposizione all’esecuzione, presupposto venuto meno con carenzasopravvenuta di interesse alla decisione del presente giudizio.3.
Non è stata offerta la prova, da parte ricorrente, del passaggio ingiudicato della sentenza di appello indicata in memoria. Il ricorso èn. 1688/2022 R.G.Numero registro generale 1688/2022Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 12812/2026Data pubblicazione 05/05/2026inammissibile sotto un duplice concorrente profilo. In primo luogo, nonrisulta allegato che il termine perentorio di venti giorni ex art. 617 cod.proc. civ. sia stato rispettato; il mancato rispetto di tale termine comportala decadenza dall’opposizione, rilevabile anche in sede di legittimità (Cass.n. 12948/2023;
Cass., Sez. U., n. 8501/2021; Cass., n. 16780/2015).Peraltro, trattandosi di questione fondante in quanto relativa allaproponibilità dell’azione, su di essa non può formarsi il giudicato interno(Cass., Sez. U., n. 24172/2025) e la circostanza può essere tuttorarilevata di ufficio. Nella specie, a fronte del precetto notificato in data 25gennaio 2018 e della notifica del pignoramento in data 20 aprile 2018(come risultante dall’originario atto di opposizione), la proposizionedell’opposizione in data 6 giugno 2018 deve ritenersi tardiva in relazioneall’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente allegatoe provato una diversa conoscenza degli atti impugnati (Cass., n.13043/2018).4.
In secondo luogo, inammissibile è il ricorso per cassazione sul capodipendente (mancata notifica del titolo esecutivo) essendo tale capodestinato quest’ultimo a subire gli effetti ai sensi dell’art. 336, secondocomma cod. proc. civ. in forza della pronuncia di appello sul capopregiudiziale (validità del mutuo fondiario), considerato che la cassazionedella sentenza, anche se parziale, ha effetto anche sulle parti dipendentida quella altrove impugnata (Cass., n. 29056/2024) o, comunque,collegate a quella pregiudicante (Cass., n. 27776/2018).5.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolatedalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 7.100,00 per compensi, oltre alle spesen. 1688/2022 R.G.Numero registro generale 1688/2022Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 12812/2026Data pubblicazione 05/05/2026forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agliaccessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteEnrico Scodittin. 1688/2022 R.G.