Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12550/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against agricultural subsidy rejection due to failed fence maintenance. The court upholds the lower court's decision rejecting the cooperative's claim for regional funds. The ruling emphasizes that the administrative body correctly identified the lack of fence upkeep as the disqualifying factor. The court also imposes procedural sanctions on the losing party for the accelerated review process. The decision clarifies the standard of proof required for agricultural subsidy eligibility disputes. The court affirms the regional agency's authority to enforce compliance with funding conditions. The judgment highlights the importance of maintaining physical barriers for wildlife conservation projects. The ruling confirms that procedural rules allow for accelerated dismissal of manifestly unfounded appeals. The court orders the appellant to pay costs and fines resulting from the rejected claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12550/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by R.L. Domus Agropastorale against the Regional Agency's rejection of agricultural subsidies. The cooperative argued that the funding denial was based on an incorrect assessment of wildlife escape rather than the lack of fence maintenance required by the grant conditions. The court held that the lower court correctly applied the legal standard for presumptive evidence and confirmed the administrative body's finding regarding the dismantled enclosures. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay costs and a fine for the accelerated procedural handling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.; Art. 96, comma 3, c.p.c.: In accelerated proceedings for dismissing unfounded appeals, the court's confirmation of the administrative decision without specific rebuttal constitutes an abuse of process, triggering liability for the appellant's aggravated responsibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
agricultural subsidies fence maintenance wildlife conservation accelerated procedure abuse of process presumptive evidence procedural sanctions controlli ufficiali, controlli veterinari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Si è ritenuto che, in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs.n.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96c.p.c.
Art. 2729 c.c.
115, primo comma, c.p.c.e dell'art. 2729 c.c., in relazione all'art.
d.lgs. n. 149 del 2022
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
art. 380-bis c.p
Il consigliere delegato ha proposto la definizione anticipatadella controversia ex art. 380-bis c.p.c.11.
art. 112 c.p
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazioneall'art.
art. 1455 c.c
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e/o falsa applicazione dell'art. 1455 c.c.
art. 348-ter c.p
art. 2729 c.c
115, primo comma, c.p.c.e dell'art. 2729 c.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 29/5/2023, n. 27266
e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati ditali caratteri a dimostrare, secondo il principio dell'id quod plerumqueaccidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in viaesclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito(Cass., 29/5/2023, n. 27266).7.
Cass., Sez. Un., 27/9/2023, n. 27433
Cass., Sez. Un., 13/10/2023, n. 28540
27433; Cass., Sez. Un., 13/10/2023, n. 28540; Cass.,n.
Cass., n. 11346/2024
Cass., Sez. Un., 27/12/2023, n. 36069
11346/2024); tuttavia, la disposizione citata non prevede l'appli-cazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'in-terpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto(Cass., Sez. Un., 27/12/2023, n. 36069).11 RG n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

R.L. DOMUS AGROPASTORALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,giusta procura speciale in calce al ricorso, congiuntamente e disgiunta-mente, dall'Avv. Giuseppe Martelli e dall'Avv. Andrea Botti, i quali dichia-rano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presenteprocedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, eletti-vamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, n. 132, presso lo studiodell'Avv. Andrea Botti.-ricorrenti-CONTROARGEA SARDEGNA – AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE EDEROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e di-sgiuntamente, dall'Avv.

Marcello Serra e dall'Avv. Fabio Cuccuru, giustaprocura speciale resa in atto separato da intendersi congiunto al controri-corso, elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede di rappresen-tanza della Regione Autonoma della Sardegna, sita in via Lucullo, n. 24,1 RG n. 21099/2024 Cons. Est. Luigi D'OrazioNumero registro generale 21099/2024Numero sezionale 4092/2025Numero di raccolta generale 12550/2026Data pubblicazione 04/05/2026i quali chiedono che le comunicazioni e le notificazioni relative a questoprocedimento siano a loro effettuate nei rispettivi indirizzi di posta elet-tronica certificata indicati-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 255/2024, deposi-tata il 27/6/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/11/2025 dal Consigliere dott.

Luigi D'Orazio.RILEVATO CHE:1. Con la domanda presentata all'ERSAT Sardegna in data 26/6/2006 la società cooperativa agricola DOMUS agropastorale a r.l. chie-deva di accedere ai contributi sulla Misura 4.9. del POR Sardegna,2000-2006, «investimenti nelle aziende agricole», lettera F, «faunaselvatica a scopi venatori», per l'anno 2006.Il progetto era diretto al «Miglioramento ed adeguamento dellecondizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali finalizzateall'allevamento, al contenimento e alla custodia della fauna selva-tica», prevedendo opere di viabilità aziendale, di ristrutturazione eampliamento della stalla nella quale era effettuato l'allevamentodella fauna selvatica e la realizzazione di diverse recinzioni in modotale che fossero idonee a custodire e contenere la fauna selvatica.Inoltre, all'interno di una di queste recinzioni era previsto che sitrovasse la stalla; un'altra di tali recinzioni costituiva il recinto di cac-cia dell'azienda.2.

Il 6/3/2012 il direttore del Servizio Ispettorato Dipartimentaledi Cagliari del corpo forestale e di vigilanza ambientale trasmettevaall'ARGEA la relazione del corpo forestale, a seguito di sopralluogoall'interno dell'azienda, da cui risultava che era stata completamentesmantellata la recinzione C, all'interno della quale si trovava il locale2 RG n. 21099/2024 Cons. Est. Luigi D'OrazioNumero registro generale 21099/2024Numero sezionale 4092/2025Numero di raccolta generale 12550/2026Data pubblicazione 04/05/2026destinato all'allevamento di cinghiali, che al momento del sopral-luogo non era utilizzato; il recinto per l'allevamento di cinghiali inuso si trovava all'interno del recinto B, adiacente ad una stalla inmuratura; il recinto B, che costituiva anche il recinto di caccia dell'a-zienda, risultava essere malandato in tutta la sua estensione, connumerosi varchi; anche la recinzione D risultava malandata e condiversi varchi.3.

I funzionari dell'ARGEA procedevano ad ulteriore sopralluogoconfermando l'inesistenza della recinzione C di metri 1837, ed il ca-rattere fatiscente delle recinzioni B, di metri 5130 e D di metri 1580.4. Da ciò derivava la revoca del finanziamento in data 1/12/2015,con ingiunzione del 4/3/2016.5. Nel provvedimento di revoca, nelle premesse, indicava propriogli accertamenti effettuati dal corpo forestale e dai funzionari dell'AR-GEA, in riferimento all'assenza della recinzione C ed allo stato di fa-tiscenza delle recinzioni B e D.Si prevedeva, «per tutte le motivazioni descritte in premessa»che «per quanto sopra si rileva il mancato rispetto degli obblighi delbeneficiario, in quanto l'opera non risulta più funzionale per l'eserci-zio dell'attività prevista nel progetto originario finanziato […] sia acausa della scarsa manutenzione della recinzione, ma soprattuttopoiché l'assenza di parte di essa ha causato numerosi varchi, com-promettendo il contenimento e la custodia della fauna selvatica all'in-terno dell'allevamento venatorio».6.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2517/2022, del 2/11/2022, rigettava tutte le domande della cooperativa.Richiamava, infatti, le relazioni del corpo forestale e dei tecnicidi ARGEA.Chiariva che la revoca era stata adottata per la mancata manu-tenzione di una porzione delle recinzioni e per la eliminazione della3 RG n. 21099/2024 Cons. Est. Luigi D'OrazioNumero registro generale 21099/2024Numero sezionale 4092/2025Numero di raccolta generale 12550/2026Data pubblicazione 04/05/2026recinzione C, non per la mancata realizzazione da parte della coope-rativa delle opere previste in progetto.Per il Tribunale, la condizione della recinzione, come accertata,era «incompatibile con eventi episodici ed è invece sintomo di incu-ria, se non proprio di un intervento umano diretto al suo smantella-mento».L'inadempimento, dunque, non era di scarsa importanza.7.

La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 255/2024, de-positata il 27/6/2024, rigettava l'appello.7.1. L'appellante si doleva che il Tribunale non aveva preso inconsiderazione il reale motivo della revoca, che era stata determi-nata esclusivamente in quanto lo stato delle recinzioni avrebbe com-promesso «il contenimento e la custodia della fauna selvatica all'in-terno dell'allevamento venatorio».Solo questa sarebbe stata la contestazione da parte dell'Ammi-nistrazione che aveva provveduto alla revoca.Senza contare che il Tribunale avrebbe confuso il luogo doveerano detenuti gli animali, che non era quello delimitato dalle recin-zioni, ma quello costituito da un apposito, diverso fabbricato.La Corte territoriale, invece, reputava che l'affermazione dellacooperativa appellante era frutto di una arbitraria ed ingiustificataestrapolazione di una singola frase dal contenuto della comunica-zione di avvio del procedimento per il successivo provvedimento direvoca del finanziamento.In realtà, ad avviso della Corte di secondo grado, la revoca erastata disposta proprio per il complesso dei rilievi effettuati prima da-gli agenti del corpo forestale e poi da tecnici incaricati da ARGEA.Ed infatti, aggiungeva la Corte d'appello che nel tratto di recin-zione B di metri 5130 si rinvenivano ben 49 varchi, che il tratto direcinzione C di metri 1837 era inesistente e che il tratto di recinzione4 RG n. 21099/2024 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 21099/2024Numero sezionale 4092/2025Numero di raccolta generale 12550/2026Data pubblicazione 04/05/2026D, di metri 1580, risultava in parte ripristinato mediante utilizzo dimateriale di recupero presentando numerosi varchi.La revoca, dunque, trovava la sua giustificazione nel complessivoe generalizzato stato di incuria delle opere finanziate, mentre il rife-rimento al contenimento della fauna selvatica, non aveva la funzionedi circoscrivere la rilevanza dell'inadempimento della cooperativache, invece, era quello di mantenere la destinazione d'uso dei beniimmobili e di quelli mobili finanziati.Il fabbricato per l'allevamento di cinghiali non era stato proprioutilizzato, mentre il recinto per l'allevamento dei cinghiali in uso sitrovava all'interno del recinto B, ove erano stati riscontrati varchi.8.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà, depositando anche memoria scritta.9. Ha resistito con controricorso l'ARGEA Sardegna, depositandoanche memoria scritta.10. Il consigliere delegato ha proposto la definizione anticipatadella controversia ex art. 380-bis c.p.c.11. La società ha presentato istanza per la decisione del ricorso.CONSIDERATO CHE:1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte territoriale avrebbe sostanzialmente «riqualificato i mo-tivi di contestazione che ARGEA ha posto a base della propria deter-minazione di revoca».Per la ricorrente, dunque, la revoca del finanziamento sarebbestata giustificata e motivata solo in quanto la scarsa manutenzionedella recinzione avrebbe compromesso «il contenimento e la custo-dia della fauna selvatica all'interno dell'allevamento venatorio».5 RG n. 21099/2024 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 21099/2024Numero sezionale 4092/2025Numero di raccolta generale 12550/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte territoriale avrebbe dovuto quindi valutare solo tale con-testazione, «e non riqualificare i motivi di contestazione sollevati daARGEA nel provvedimento impugnato», così incorrendo nel vizio diultrapetizione ex art. 112 c.p.c.Precisa la ricorrente che lo stesso Giudice di secondo grado nonha affermato la sussistenza di un'effettiva e dimostrata compromis-sione del contenimento e della custodia della fauna selvatica, ossiadei cinghiali, posti all'interno dell'allevamento, con ciò destituendo difondamento il motivo di contestazione dedotto da ARGEA nel prov-vedimento di revoca del finanziamento.La Corte territoriale avrebbe reso una valutazione «scollegatadalle effettive motivazioni della revoca del contributo».2.

Il motivo è infondato.Va confermata integralmente la motivazione del provvedimentodi definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. adottato dal consiglieredelegato.2.1. In primo luogo, si rileva l'inammissibilità del motivo inquanto privo dei requisiti di specificità di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.,non avendo provveduto la ricorrente a trascrivere, almeno per stral-cio, il tenore della motivazione del provvedimento di revoca del fi-nanziamento.2.2. Inoltre, la Corte d'appello non ha in alcun modo allargato iconfini della motivazione del provvedimento di revoca del finanzia-mento.Invero, la revoca del finanziamento è stata motivata sulla scortadella premessa che, sia gli agenti del corpo forestale, sia gli addettidella ARGEA, con due specifici sopralluoghi, avevano constatato l'as-senza della recinzione C, oltre alle gravi carenze di manutenzionedelle recinzioni B e D, con l'apertura di numerosi varchi, che consen-tivano anche il passaggio della fauna selvatica.6 RG n. 21099/2024 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 21099/2024Numero sezionale 4092/2025Numero di raccolta generale 12550/2026Data pubblicazione 04/05/2026Pertanto, la motivazione della revoca del finanziamento era co-stituita - ad avviso della Corte d'appello - proprio dalle carenze dimanutenzione, dovendosi anche tenere conto che l'allevamento deicinghiali doveva svolgersi in altro fabbricato, mentre al momento deisopralluoghi tale allevamento si svolgeva all'interno della recinzioneB, proprio dove erano aperti numerosi varchi.Ha affermato infatti la Corte territoriale che l'affermazionedell'appellante, per cui la revoca del finanziamento sarebbe avvenutaper la compromissione del contenimento e della custodia della faunaselvatica all'interno dell'allevamento venatorio, «è in realtà frutto diuna arbitraria ed ingiustificata estrapolazione di una singola frase dalcontenuto della comunicazione di avvio del procedimento del succes-sivo provvedimento n. 9880, con cui era stata disposta la revoca delfinanziamento, il quale, contrariamente a quanto affermato dallacooperativa, aveva trovato il suo fondamento nel complesso dei ri-lievi effettuati prima dagli agenti del Corpo Forestale e di VigilanzaAmbientale della regione Sardegna e poi dai tecnici incaricati dallastessa ARGEA, dai quali emergeva lo stato di totale incuria in cui sitrovavano le recinzioni realizzate con i finanziamento oggetto dicausa».La Corte d'appello ha persino riportato il contenuto della comu-nicazione di avvio del procedimento di revoca del 23 aprile 2015,come pure del provvedimento di revoca, con il richiamo espresso agliaccertamenti compiuti dai forestali, dai quali emergeva che «il trattodi recinzione B, di metri l. 5130, presentava ben 49 varchi e, in cor-rispondenza dell'attraversamento dei canali di scorrimento delle ac-que, formati da torrenti stagionali, risultava fatiscente, arrugginito,divelto in più punti e privo di manutenzione, che il tratto di recinzioneC, di metri lineari 1837, era risultato totalmente inesistente, con se-gni di smantellamento dello stesso, e che il tratto di recinzione D, di7 RG n. 21099/2024 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 21099/2024Numero sezionale 4092/2025Numero di raccolta generale 12550/2026Data pubblicazione 04/05/2026metri lineari 1580, appariva in parte ripristinato mediante utilizzo dimateriali di recupero e presentava anche esso numerosi varchi at-traverso i quali gli animali selvatici transitano regolarmente».Da ciò la Corte territoriale, del tutto correttamente, ha affermatoche la revoca del finanziamento ha trovato la sua giustificazione «nelcomplessivo e generalizzato stato di incuria delle opere finanziate -rimasto incontestato - », mentre «il riferimento al contenimentodella fauna selvatica all'interno dell'allevamento venatorio non avevaalcuna funzione di circoscrivere la rilevanza dell'inadempimento dellacooperativa beneficiaria all'obbligo, imposto dal bando POR, di man-tenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili fi-nanziati».3.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e/o falsa applicazione dell'art. 1455 c.c. in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte territoriale, ad avviso della ricorrente, avrebbe dato pre-minente rilievo allo stato delle recinzioni per desumerne la sussi-stenza di un grave inadempimento a carico della società, mentre AR-GEA aveva imputato l'inadempimento alla pretesa compromissionedel contenimento e della custodia della fauna selvatica all'internodell'allevamento venatorio.Il Giudice d'appello non avrebbe però affermato che sussistevaun'effettiva e dimostrata compromissione del contenimento della cu-stodia della fauna selvatica.Questo sarebbe stato il sostanziale motivo di contestazione di cuial provvedimento di revoca del finanziamento.Per tale ragione, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere uninadempimento di scarsa importanza la mancanza di un'esigua partedella recinzione contrassegnata con la C, sì da non poter consentirela revoca del contributo ex art. 1455 c.c.8 RG n. 21099/2024 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 21099/2024Numero sezionale 4092/2025Numero di raccolta generale 12550/2026Data pubblicazione 04/05/2026Una volta, quindi, accertata la presenza delle recinzioni A, B e D,per metri lineari 6789, con la delimitazione delle zone di eserciziodell'attività venatoria, l'addebito di inadempimento riferito solo allamancanza della parte di recinzione denominata C, di metri lineari1837, non sarebbe stata tale da compromettere la finalità dell'interointervento.4. Il motivo è del pari infondato.Anche in questo caso va confermata la motivazione del provve-dimento di definizione anticipata del processo.Si è in presenza di una doppia decisione conforme di merito, sic-ché non è consentita la censura di cui all'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., in relazione all'art. 348-ter c.p.c., dovendosi riqualificare ilmotivo di impugnazione articolato dalla società come vizio di moti-vazione e non come violazione di legge.Inoltre, il motivo effettivamente non si correla alla ratio deci-dendi, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il graveinadempimento, con riferimento alla violazione degli obblighi di man-tenimento delle recinzioni, anche a prescindere dalla compromis-sione o meno del contenimento della fauna selvatica.Tra l'altro, si chiede, in realtà, una nuova e diversa valutazionedegli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corted'appello, non consentita in questa sede.Senza contare che il giudizio in ordine alla gravità dell'inadempi-mento ex art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, risultando in-sindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congruaed immune da vizi logici e giuridici (Cass., 30/3/2015, n. 6401).Non v'è dubbio che la motivazione della sentenza della Corted'appello si dipana sulla valutazione sostanziale della gravità dell'i-nadempimento della società ricorrente, soprattutto con riferimentoal continuo richiamo ai verbali di sopralluogo effettuati dal corpo fo-9 RG n. 21099/2024 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 21099/2024Numero sezionale 4092/2025Numero di raccolta generale 12550/2026Data pubblicazione 04/05/2026restale e dagli agenti di ARGEA, essendo entrambe le relazioni postein premessa del provvedimento di revoca del finanziamento.Tant'è vero che la Corte d'appello ha precisato l'esistenza di un«grave stato di incuria in cui sono state rinvenute le recinzioni og-getto del finanziamento, parte delle quali addirittura smantellate»(cfr. pagina 14 della motivazione della sentenza della Corte d'ap-pello), con l'ulteriore precisazione per cui la revoca del finanziamentoera la conseguenza dell'inadempimento «sotto il profilo della cura deibeni oggetto dell'intervento […] tutt'altro che irrilevante, ma, al con-trario, certamente grave ed afferente all'aspetto caratterizzante ilprogetto finanziato (recinzioni di contenimento e isolamento dall'am-biente circostante della fauna selvatica), tale da giustificare la revocaintegrale dell'agevolazione» (cfr. pagina 14 della sentenza dellaCorte d'appello).5.

Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, primo comma, c.p.c.e dell'art. 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».La sentenza impugnata avrebbe affermato che, a causa dei var-chi aperti nelle recinzioni, i cinghiali sarebbero stati «liberi di usciredai recinti».Si tratterebbe di un ipotetico assunto, cioè che i cinghiali, a causadi innumerevoli varchi, potessero uscire liberamente dai recinti.La violazione delle norme richiamate sarebbe determinata dalfatto che la determinazione di revoca del finanziamento non avrebbemai contestato che alcun cinghiale era uscito effettivamente recinti,mentre non era stata acquisita al processo alcuna prova al riguardo.Sarebbero state possibili solo presunzioni gravi, precise e con-cordanti, che nella specie invece difetterebbe integralmente.10 RG n. 21099/2024 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 21099/2024Numero sezionale 4092/2025Numero di raccolta generale 12550/2026Data pubblicazione 04/05/20266. Anche il terzo motivo è infondato, con piena conferma delprovvedimento di definizione anticipata.6.1. Ed infatti, deve evidenziarsi che anche in questo caso non èstata contestata specificamente la ratio decidendi della sentenzadella Corte d'appello, fondata, non sulla fuoriuscita dei cinghiali dalrecinto, ma sulla inesistente manutenzione in ordine alle recinzionioggetto del finanziamento regionale.Inoltre, in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ri-correnza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiestidall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati ditali caratteri a dimostrare, secondo il principio dell'id quod plerumqueaccidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in viaesclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito(Cass., 29/5/2023, n. 27266).7.

Si è ritenuto che, in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs.n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi diabuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione delproponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presu-mere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez.

Un.,27/9/2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13/10/2023, n. 28540; Cass.,n. 11346/2024); tuttavia, la disposizione citata non prevede l'appli-cazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'in-terpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto(Cass., Sez. Un., 27/12/2023, n. 36069).11 RG n. 21099/2024 Cons. Est. Luigi D'OrazioNumero registro generale 21099/2024Numero sezionale 4092/2025Numero di raccolta generale 12550/2026Data pubblicazione 04/05/20268.

Nella specie non si rinvengono ragioni (stante la correttezzadel provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria perconfermare il rigetto del ricorso) per discostarsi dalla suddetta pre-visione legale.9. La ricorrente soccombente va condannata al pagamento, infavore del controricorrente, della somma di euro 7.000,00, valutataequitativamente.10. Deve disporsi il pagamento, in favore della Cassa delle am-mende, della somma di euro 2.500,00. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricor-rente della somma di euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Condanna la ricorrente al pagamento della ulteriore somma dieuro 7.000,00 nonché al pagamento in favore della Cassa delle am-mende, della somma di euro 2.500,00.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre2025Il PresidenteGuido Mercolino12 RG n. 21099/2024 Cons. Est.

Luigi D'Orazio