Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12546/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects Cassation order to allow lawyer fee deduction via material error procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12546/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the deduction of defense fees. The Ministry of Enterprises had previously rejected the appeal against a lower court ruling, ordering the Coal Winter Fuel company to pay litigation costs. The defense lawyer argued that the prior order omitted his request to have his fees deducted as an antistatary representative. The court decided to correct the omission because established case law dictates that such fee deduction requests must be handled through the material error procedure rather than standard appeals to ensure procedural efficiency and respect for reasonable trial duration.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287, 288 cod. proc. civ.; In the absence of explicit legislative provision, the remedy for an omitted pronouncement on a defense fee deduction request is the material error correction procedure, not ordinary appeal means, as the request cannot qualify as an autonomous claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction defense fee deduction antistatary representative Cassation order amendment procedural efficiency litigation costs allocation omitted pronouncement remedy

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 93, secondo comma cod. proc. civ.
La procedura di correzione, oltre ad essere inlinea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
art. 391-bis cod.proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 16037/2010
Cass. S.U. n. 16037/2010; conf.
Cass. n. 12962/2012

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

LE ENTRATE - RISCOSSIONE-già intimato-MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, rappresentato e difesodall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-già resistente-relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 10348/2025, depositata il 19.4.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere ANDREA FIDANZIA.RILEVATONumero registro generale 10068/2025Numero sezionale 4088/2025Numero di raccolta generale 12546/2026Data pubblicazione 04/05/2026che questa Corte, con ordinanza n. 10348/2025, ha rigettato il ricorso perCassazione proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico e AgenziaEntrate e Riscossione, condannando i ricorrenti alla refusione, in favoredella Coal Winter Fuel Italia s.r.l. in liquidazione, delle spese di liteliquidate in complessivi euro 35.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge ;che l'avv.

Giancarlo Gargione, nella qualità di difensore e procuratorecostituito della Coal Winter Fuel Italia s.r.l. in liquidazione, ha presentatoistanza di correzione di errore materiale, deducendo che nella predettaordinanza era stata omessa la pronuncia sull'istanza dallo stessopresentata di distrazione delle spese di lite, in favore dello stesso, qualeprocuratore antistatario, come da espressa dichiarazione riportata nelleconclusioni del controricorso nel procedimento di questa Corte RG n.27680/2022;CONSIDERATOche, esaminati gli atti, tale istanza è fondata e va accolta;che, infatti, questa Corte (cfr.

Cass. S.U. n. 16037/2010; conf. Cass. n.12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso diomessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta daldifensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazionelegislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errorimateriali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinarimezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsicome domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere inlinea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che adessa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto ilcredito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto delprincipio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantiscecon maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere unNumero registro generale 10068/2025Numero sezionale 4088/2025Numero di raccolta generale 12546/2026Data pubblicazione 04/05/2026titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod.proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”;che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto erroremateriale nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.MCorregge per integrazione il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n.10348/2025, depositata il 19.4.2025, aggiungendo, dopo le parole“accessori di legge”, alla fine del 4° rigo, le seguenti parole: ”da distrarsi afavore dell'avv. Giancarlo Gargione, dichiaratosi antistatario”.Dispone l'annotazione della presente correzione, a cura della Cancelleria,in calce alla predetta ordinanza.Così deciso in Roma in data 26.11.2025Il PresidenteGuido Mercolino