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Ordinanza — n. 12531/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding false claim inadmissibility in tax audit valuation disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12531/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the appeal filed by Elissa 2002 Srl against the Milan Court of Appeal's decision to dismiss a false claim regarding tax audit findings. The lower courts ruled that the false claim targeted the evaluative judgment of tax officials rather than the factual recording of operations in the official report. The Supreme Court upheld this stance, confirming that the claim was inadmissible because it challenged the substantive valuation of transactions not directly verified by the public official. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 71 c.p.c.; Art. 2700 c.c.: A false claim against an official report is inadmissible if it targets the evaluative judgment of the official rather than the factual recording of the operations.

Parole chiave

Generato dall'IA
false claim inadmissibility tax audit valuation official report evidence public official judgment civil procedure appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 71 c.p.c.
per violazione dell’art. 71c.p.c.
Art. 2700 c.c.
n.23079/2024) per cui non rientra nel perimetro della norma e nellaprevisione dell’art. 2700 c.c.
Art. 360 I^ comma n.3 c.p.c.
Art. 360 I^ comma n.4 c.p.c.
art. 71 c.p
per violazione dell’art. 71c.p.c.
art. 2700 c.c
n.23079/2024) per cui non rientra nel perimetro della norma e nellaprevisione dell’art. 2700 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 32732/2024
Cass. n. 24461/2018
Cass. n. 23079/2024

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Testo completo

dall'avvocato Patrizia Ingravallo-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Milano I in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controProcura Generale della Cassazione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3341/2024depositata il 06/12/2024.Numero registro generale 12009/2025Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 12531/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere Laura Tricomi.1.- Elissa 2002 Srl, società operante nel settore di elaborazioneelettronica di dati contabili, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale diMilano, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano I, cheresisteva, proponendo querela di falso in relazione alle dichiarazionicontenute nel processo verbale di constatazione del 17.09.2019, redattodai funzionari in servizio presso l’Agenzia delle Entrate e sulla base dellequali, a seguito di controllo fiscale per l’anno 2014, veniva rilevata la nondeducibilità di canoni di locazione per € 60.000,00, derivanti da fatturericevute da Nika Immobiliare Srl.Il Tribunale dichiarava inammissibile la querela di falso in quantoavente ad oggetto l’attività valutativa degli Accertatori e, in particolare, “ilcontenuto intrinseco – qualificatorio delle operazioni contrattuali indicate”.La Corte di appello Milano, ritenuto ammissibile l’appello proposto daElissa 2002 Srl, lo ha rigettato confermando la prima decisione eribadendo l’inammissibilità della querela.Elissa 2002 srl ha proposto ricorso con tre mezzi illustrati da memoria,chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata.

L’Agenzia delleEntrate ha replicato con controricorso.La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta in cui haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.È stata disposta la trattazione camerale.RGIONI DELLA DECISIONE2.- Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenzaimpugnata ex art.360 I^ comma n.3 e n.4 c.p.c. per violazione dell’art. 71c.p.c. poiché della proposizione dell’appello non è stata datacomunicazione al P.M., né lo stesso è intervenuto in giudizio.Numero registro generale 12009/2025Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 12531/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il motivo è infondato, meritando piena condivisione le conclusionirassegnate dalla Procura Generale.Invero, nel caso in discussione, a differenza di quanto sostenuto dallaricorrente, è proprio la sentenza qui impugnata, con fede indubbiamenteprivilegiata, ad affermare testualmente (pag.

4) che «L’ufficio del P.G.veniva ritualmente notiziato della pendenza del giudizio di impugnazione»;sicché trova applicazione la regola a tenore della quale, nei giudizi civili incui è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, il dispostodella legge è osservato, a norma dell’art. 71 c.p.c., con la meracomunicazione degli atti all’ufficio requirente competente, per consentirglidi intervenire in giudizio con un proprio rappresentante (così Cass.16/12/2021, n. 40377).Va soggiunto che l’orientamento di codesta S.C. è graniticonell’affermare che nel giudizio di falso, l’intervento del pubblico ministeroè necessario esclusivamente nella fase relativa all’accertamento del falso enon anche nella fase preliminare in cui si decide dell’ammissibilitàdell’azione e della rilevanza del documento, poiché soltanto con l’effettivapromozione degli accertamenti tesi a verificare la falsificazione denunciatasi coinvolge il generale interesse all’intangibilità della pubblica fededell’atto, che l’organo requirente è chiamato a tutelare (tra le tante, Cass.19/07/2023, n. 21232;

Cass. 02/10/2017, n. 22979; Cass. 23/04/2002,n. 5902; Cass. 20/09/2000, n. 12444; Cass. 29/03/1995, n. 3705); nediscende che nella vicenda in esame, in cui pacificamente ancora oggi sidiscute esclusivamente dell’ammissibilità della querela, l’intervento delpubblico ministero, anche nella fase dell’impugnazione della decisione diprimo grado, non era necessario.3.- Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art.2700 c.c., sotto il profilo della violazione di legge; la ricorrentesostiene che oggetto della querela di falso non era una valutazione o laqualificazione dell’operazione posta in essere da Elissa contenutaNumero registro generale 12009/2025Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 12531/2026Data pubblicazione 04/05/2026nell’avviso di accertamento, bensì un fatto o meglio l’attestazione di unfatto che il pubblico ufficiale aveva riferito di avere constatatodirettamente, ossia l’annotazione nelle scritture contabili di canoni dilocazione pari ad € 60.000,00 che invece, come riferito immediatamenteagli accertatori, concernevano prestazioni di servizi effettuati dalla Nica infavore di Elissa.Il secondo motivo è infondato.In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazioneassume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti daesso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da luicompiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senzaalcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchéquanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale edalle dichiarazioni a lui rese;

b) quanto alla veridicità sostanziale delledichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi - e dunque anche delcontenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi - esso fafede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specificaindicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle partil'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;

c) inmancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazionivengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento diprova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altrielementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinsecainattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesala certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunquestati esaminati dall'agente verificatore (Cass. n. 32732/2024; Cass.n.24461/2018).Numero registro generale 12009/2025Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 12531/2026Data pubblicazione 04/05/2026In particolare, «L'efficacia probatoria fino querela di falso delcontenuto di un verbale (atto pubblico) non può estendersi alle valutazioniespresse dal pubblico ufficiale, a seguito di percezioni sensoriali» (Cass. n.23079/2024) per cui non rientra nel perimetro della norma e nellaprevisione dell’art. 2700 c.c. ciò che, pur presente nell’atto, non risultadirettamente frutto di un accertamento compiuto dal medesimo pubblicoufficiale.Pertanto, correttamente il giudice ha ritenuto, nel caso in esame, chela querela di falso ricada su una circostanza che non è stata oggetto dimossa non in merito alle avvenuta annotazione delle operazioni de quo incontabilità, ma alla loro valutazione come operazioni oggettivamenteinesistenti (secondo il verbalizzante) piuttosto che come operazionirelative a prestazioni di servizio (secondo la contribuente).La statuizione di inammissibilità della querela di falso risulta, quindi,immune da vizi.4.- Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art.2700 c.c., sotto il profilo del vizio motivazionale; la ricorrentelamenta l’omesso esame di fatto decisivo, rimarcando che la Corteterritoriale non si è pronunciata in ordine all’ammissibilità dei mezziistruttori richiesti da Elissa 2002 sin dall’atto introduttivo del giudizio diprimo grado e riproposti nell’atto di appello, avendo ritenuto assorbito ilsecondo motivo di appello.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, atteso che ladecisione della Corte d’appello circa l’inammissibilità della querela di falsoproposta, resiste a tutte le censure formulate dalla odierna ricorrente.5.

In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivoRaddoppio del contributo unificato, ove dovuto.Numero registro generale 12009/2025Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 12531/2026Data pubblicazione 04/05/2026 P.Q.M- Rigetta il ricorso;- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 3.000,00 =, oltre spese prenotate a debito;- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 10 aprile 2026.Il PresidenteAlberto Giusti